Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. La terza sezione penale di questa Corte, per quanto qui rileva, ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello di Napoli con la quale D.M. era stato ritenuto responsabile del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. C. e successive modificazioni, per aver abusivamente detenuto 242 CD musicali e 44 CD per Playstation duplicati e/o riprodotti abusivamente. La Corte di Cassazione ha ritenuto che dovesse essere ulteriormente motivata dai giudici di merito la sussistenza della condotta antigiuridica che era stata accertata esclusivamente per il collegamento con l’assenza del timbro SIAE valutato come indice univoco di illecita duplicazione.
2. La Corte di appello di Napoli, giudice di rinvio, ha ritenuto sussistente il contestato reato e ha determinato la pena ad esso relativa in mesi quattro di reclusione ed Euro 80 di multa.
3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione D. M. deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale. Lamenta che il giudice del rinvio ha del tutto omesso di disporre nuova notifica nei confronti dell’odierno ricorrente della sentenza di primo grado, pur avendo la Corte di cassazione constatato la nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Lamenta poi che non è stata fornita la prova della effettiva duplicazione dei supporti; il giudice del rinvio si è limitato a sostenere che non è ipotizzabile che il ricorrente destinasse al commercio supporti vuoti, essendo tale attività del tutto insensata; trattasi di mera congettura ed inoltre vi è stata una vera e propria inversione dell’onere probatorio laddove si è attribuito al ricorrente la prova dell’illiceità della duplicazione, addebitandogli il fatto che non aveva fornito alcuna giustificazione in merito al contenuto dei supporti. Inoltre la sentenza è contraddittoria dove sostiene che la prova dell’effettiva duplicazione discende dal verbale di sequestro in atti che proviene da un corpo specializzato e dall’altro però evidenzia che gli operanti non hanno operato un accertamento sui singoli supporti in sequestro.
Motivi della decisione
1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio risultando il reato ascritto all’imputato estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso.
Trattasi infatti di reato commesso in data (OMISSIS), per il quale il termine massimo di prescrizione del reato è da individuarsi in sette anni e mezzo sia in base alla vigente disciplina della prescrizione sia in base a quella precedente la novella intervenuta con la cd. legge ex Cirielli; termine decorso alla data del 10.2.2010, in assenza di sospensioni del processo imputabili all’imputato o alla sua difesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
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