Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-06-2012, n. 9778 Fideiussione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 18 settembre 2001 la società Sig. Manzini s.p.a. (successivamente denominata CFT, ma che in prosieguo sempre indicata come Manzini) citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (in prosieguo Bnl) e chiese che fosse accertato il venir meno di una garanzia fideiussoria prestata anni prima dalla banca convenuta in favore di una banca algerina, la quale, a propria volta, aveva garantito la corretta esecuzione di forniture dovute dall’attrice in forza di un contratto da essa stipulato con l’Ente Statale Algerino Enpat. L’attrice, muovendo dal presupposto che tale contratto era stato adempiuto senza contestazioni del committente, chiese anche che la Bnl fosse condannata a rimborsarle gli importi non dovuti ma frattanto percepiti a titolo di commissione.

Le suindicate domande furono rigettate dal tribunale ed anche il successivo gravame proposto dalla Manzini non ebbe esito favorevole.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata in cancelleria il 21 maggio 2010, reputò infatti che, trattandosi di un contratto autonomo di garanzia col quale la banca garante si era impegnata ad eseguire a prima richiesta la prestazione dovuta, non avessero rilievo le vicende relative al contratto di fornitura stipulato dalla Manzini con il committente algerino, contando solo il fatto che il perdurare della garanzia era stato previsto fin quando non fosse intervenuta una dichiarazione liberatoria da parte della corrispondente banca di (OMISSIS) e che questa, invece, aveva dichiarato di voler escutere la garanzia medesima; nè, d’altronde, l’appellante aveva mai provveduto ad instaurare un giudizio anche nei riguardi di quest’ultima banca.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Manzini, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali la Bnl ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo di ricorso la Manzini, nel denunciare la violazione di molteplici articoli del codice civile e dei principi giurisprudenziali in tema di contratto autonomo di garanzia, insiste nel sostenere che la garanzia a suo tempo prestata dalla Bnl avrebbe ormai perso ogni ragion d’essere, giacchè solo un comportamento fraudolento della corrispondente controparte bancaria algerina – comportamento, peraltro, agevolmente paralizzabile con un’exceptio doli – consentirebbe a quest’ultima di pretendere ancora l’escussione della banca italiana.

Il motivo così formulato si rivela però inammissibile, giacchè muove dal dichiarato presupposto che vi siano "prove evidenti dell’avvenuto totale adempimento del contratto", all’esecuzione del quale la garanzia si riferisce, senza tuttavia indicare quali tali prove siano e su quali atti o documenti siffatta affermazione di fondi, come invece avrebbe imposto di fare l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2. Neanche il secondo ed il terzo motivo del ricorso, nei quali si fa riferimento anche agli artt. 101 e 102 c.p.c., sono accoglibili.

La ricorrente nega la sussistenza, nella presente causa, di un litisconsorzio necessario con la banca algerina e con il committente estero della fornitura garantita: ma di litisconsorzio necessario neppure la corte d’appello ha mai parlato (se ne avesse ravvisato gli estremi, avrebbe dovuto rimettere la causa al tribunale a norma dell’art. 354 c.p.c., comma 1), giacchè si è limitata a rigettare un motivo di gravame della stessa Manzini, la quale aveva lamentato che la Bnl non avesse chiamato in causa la banca algerina, osservando che sarebbe stato semmai interesse della stessa Manzini citare in giudizio detta banca per poter discutere anche del rapporto a quest’ultima facente capo.

Quanto poi alla possibilità d’introdurre siffatto tema nella presente causa incidentalmente, senza perciò estendere il contraddittorio ai soggetti esteri ai quali si è accennato, appare chiaro che si tratta di una questione priva di carattere decisivo, volta che – come già ricordato – la corte d’appello ha fatto leva sul carattere autonomo della garanzia prestata dalla Bnl, escludendo che possano perciò avere rilievo le vicende attinenti al rapporto contrattuale presupposto. E’ pur vero che tale affermazione incontra un limite nel caso in cui l’escussione della garanzia si presenti contraria a buona fede e possa esser paralizzata con un’exceptio doli, ma sta di fatto che la stessa corte d’appello non ha ravvisato la ricorrenza di una tale condizione nel caso in esame e che un simile accertamento non è scalfito nè dalla censura al riguardo prospettata nel primo motivo del ricorso per cassazione, da ritenere inammissibile per le ragioni già dianzi indicate, nè da quella espressa nel quarto motivo, di cui ora si dirà.

3. E’ infondato anche l’ultimo motivo del ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione dell’impugnata sentenza e si mira a mettere in discussione quel che la corte distrettuale ha affermato circa la perdurante attualità della garanzia prestata dalla Bnl.

Il giudice d’appello ha desunto l’attualità della garanzia dal difetto di dichiarazioni liberatorie provenienti dall’istituto di credito algerino ed, al contrario, dall’espressa dichiarazione di questo di voler escutere la garanzia medesima. Si tratta, evidentemente, di una valutazione di merito, in cui si esprime un convincimento che può esser più o meno condiviso ma che non contiene alcun elemento di contraddittorieta o d’illogicità, non essendo di per sè solo sufficiente il trascorrere del tempo a dimostrare l’assoluta pretestuosità del comportamento tenuto nella vicenda dalla banca algerina, nè essendo altrimenti possibile procedere, in sede di legittimità, ad un riesame dei termini fattuali dell’intera vicenda.

4. Al rigetto del ricorso, per le ragioni sopra succintamente esposte, fa seguito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

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