Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-11-2011) 28-11-2011, n. 43997

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Napoli ha confermato, ex art. 309 c.p.p., l’ordinanza con cui, data 5 maggio 2011, il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di V.A. e N.M., indagati per il reato di concorso in estorsione tentata, aggravata e continuata (artt. 81 cpv., 110 e 56 e art. 629, commi 1 e 2, in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 628, comma 3, nn. 3 e 7) ai danni di N.G., amministratore della predetta società. 2. Ricorrono per cassazione i difensori degli indagati.

2.1. Nell’interesse del V. si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), per erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p. in ordine ai reati sopra indicati, contestando l’esistenza di riscontri alle dichiarazioni del chiamante in correità G.N..

2.2. Il D.N. deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem.

3. I ricorsi sono entrambi inammissibili per manifesta infondatezza.

4. Contrariamente all’assunto di V.A., i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione degli artt. 273 e 192 c.p.p. ritenendo la gravità del quadro indiziario sulla base delle dichiarazioni accusatorie di G.N., che partecipò a tutte le fasi della vicenda estorsiva, e di D.V., anch’egli membro del gruppo che fece la "singolare visita" presso l’azienda di N.G., accuse che hanno trovato riscontro in ciò che ha riferito S.G., dipendente della società di spedizione.

I giudici hanno reso compiuta giustificazione del loro convincimento, con esauriente motivazione, giuridicamente corretta e indenne da vizi logici, cosicchè le censure del V. concernente l’apprezzamento dello scopo della "visita" si risolvono in valutazioni di fatto, insindacabili in questa sede.

5. Manifestamente infondata è anche l’impugnazione del D.N., che invoca il cd. giudicato cautelare.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che l’effetto preclusivo di un precedente giudizio cautelare viene meno a fronte di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la precedente decisione era fondata.

Nel caso in esame, il Tribunale ha operato, secondo quanto si afferma nello stesso ricorso, "una meticolosa valutazione in tema di giudicato cautelare", pervenendo alla conclusione che le sopravvenute specifiche dichiarazioni accusatorie del G., motivatamente ritenuto attendibile e credibile, costituiscono la novità che legittima il superamento della preclusione derivante dal provvedimento di annullamento di una precedente ordinanza cautelare personale.

6. All’inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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