Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44072

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 3 marzo 2011, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 17 dicembre 2009, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, perchè, in qualità di titolare di una ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti emesse da un’altra ditta, aveva indicato, nelle dichiarazioni relative a dette imposte per l’anno 2003, elementi passivi fittizi.

2. – Avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: a) l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3, e la carenza di motivazione, sul rilievo che la norma incriminatrice richiede l’elemento del dolo specifico; elemento non preso in considerazione dal giudice; b) la violazione dell’art. 62 bis c.p., e la contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile, perchè basato su motivi manifestamente infondati.

3.1. – In relazione all’elemento soggettivo del reato – oggetto del primo motivo di doglianza – deve premettersi che la norma incriminatrice richiede, a titolo di dolo specifico, la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti.

Con riferimento al caso di specie, deve rilevarsi che, dalla semplice lettura della sentenza censurata, emerge che essa contiene una motivazione completa e corretta, laddove desume la sussistenza del dolo specifico del reato, consistente nell’intento di utilizzare i documenti nelle dichiarazioni ai fini tributari, dalla piena consapevolezza in capo all’imputato dell’assoluta estraneità delle fatture ad alcuna prestazione di beni servizi da parte dell’emittente, il quale svolgeva un’attività professionale di "cartiera" fiscale. Ed è altresì evidente che il fatto che l’imputato si sia avvalso del concordato preventivo biennale è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della sussistenza del dolo specifico perchè – come correttamente osservato dalla Corte d’appello – si tratta di un accadimento successivo ed ulteriore rispetto alla commissione del reato.

3.2. – Quanto al censurato diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, deve poi rilevarsi che la sentenza impugnata contiene una motivazione pienamente adeguata, laddove precisa che non sono emersi e non sono stati segnalati dalla difesa elementi di fatto tali da indurre al riconoscimento di dette attenuanti e precisa, altresì, che la non particolare gravità del fatto è già stata presa in considerazione nella determinazione della pena base, aggiungendo che l’incensuratezza da sola non consente la concessione delle attenuanti invocate, anche perchè essa non riveste "rilevanza positiva a fronte dello sleale atteggiamento tenuto in sede di concordato preventivo biennale" dall’imputato.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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