T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 04-01-2012, n. 104 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n.919 del 6.10.1998 riguardante la selezione per l’attribuzione del I livello differenziato di professionalità della X qualifica funzionale – Area legale".

Avendo l’intimato istituto chiesto la trasposizione del citato ricorso in sede giurisdizionale, l’attuale istante ha riassunto il giudizio de quo presso questo Tribunale insistendo nelle conclusioni già formulate con ricorso straordinario.

Si è costituito l’INPS prospettando in primis il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale e contestando nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.

Alla pubblica udienza del 7.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Suscettibile di favorevole esame è l’eccezione con cui è stato prospettato il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale in quanto essendo stata la contestata delibera adottata in data 6 ottobre 1998 la controversia in trattazione è attinente ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 ed esula quindi dalla giurisdizione del giudice amministrativo.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) l’art.43 del D.Lgs. n. 80 del 1998 stabilisce che "Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000";

b) come già affermato da questa Sezione con sentenza n.30692/2010 "In materia di rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze delle p.a., deve essere dato rilievo, per la ripartizione di giurisdizione tra g.o. (in qualità di giudice del lavoro) e giudice amministrativo, al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata con il ricorso – in relazione ai quali sia insorta la controversia, dovendosi accertare se quest’ultima tragga direttamente origine dallo svolgimento del rapporto di lavoro oppure da uno specifico provvedimento o atto negoziale della p.a. In quest’ultimo caso, è alla data di emanazione del provvedimento che occorre fare riferimento per la determinazione della giurisdizione";

c) poichè la contestata graduatoria è stata adottata nell’ottobre 1998, la presente controversia, per le motivazioni, di cui sopra esula dalla giurisdizione amministrativa.

Quanto sopra con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda che, in applicazione delle regole sulla "translatio judicii", introdotta, in via pretoria, dalla sentenza n. 77/2007 della Corte Costituzionale e successivamente prevista, in un primo momento, dall’art. 59 L. 18 giugno 2009, n. 69 e, in un secondo momento, dall’art. 11 c.p.a., dovrà essere riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente nel termine di cui al menzionato art.11.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. III) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

I) Dichiara inammissibile lo stesso ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

II) Dichiara la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena la sua estinzione, entro i termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Giuseppe Sapone, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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