Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-06-2012, n. 9768

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 1/4/94 la snc Ciarli Ennio e Di Carne Maria di Ciarli Ennio nonchè C.E. e D.C. M., quali fideiussori della Società, proponeva opposizione a decreto ingiuntivo a favore della Banca di Roma, per l’importo di lire 206.680.287, quale scoperto di conto corrente della società.

Costituitosi il contraddittorio, la Banca di Roma chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 10 luglio – 11 settembre 2003, dichiarava che nulla poteva essere attribuito alla banca per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dopo la chiusura del conto, mentre quelli convenzionali dovevano essere determinati nei limiti "tasso soglia".

Proponeva appello, a mezzo del procuratore speciale Capitalia Service Jv, Capitalia S.p.A., già Banca di Roma, chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo, e lamentando l’omessa pronuncia al riguardo.

Costituitosi il contraddittorio, gli appellati chiedevano il rigetto dell’appello e in via incidentale lamentavano l’inidoneità degli estratti conto prodotti dalla banca a comprovare il credito.

Con sentenza non definitiva in data 20/01 – 1/2/2007, la Corte di Appello di Roma revocava il decreto ingiuntivo e provvedeva alla nomina di un CTU per il ricalcolo in base alla capitalizzazione annuale degli interessi.

Svolta la CTU, con sentenza definitiva in data 2/12/2009 – 21/1/2010, la predetta Corte di Appello condannava la Società e i fideiussori al pagamento di Euro 45.514,37, a favore di UNICREDIT – CREDIT Management Bank S.p.A., già Capitalia Service jv..

Ricorrono per cassazione avverso entrambe le sentenze C.E. e D.C.M..

Resiste con contro ricorso UNICREDIT – Credit Managemente Bank S.p.A..

La resistente ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. Affermano, in particolare, con riferimento alla sentenza non definitiva, che la loro contestazione non è generica, sono specificate le partite dare – avere per quanto possibile, stante la lacunosa produzione degli estratti conti da parte della banca.

Con il secondo, lamentano violazione delle medesime norme e vizio di motivazione, con riguardo alla sentenza definitiva, richiamando la relazione del CTU che evidenziava l’impossibilità di effettuare conteggi adeguati, per carenza della documentazione prodotta dalla banca.

Con il terzo, violazione delle medesime norme e vizio di motivazione, sostenendo che l’onere della prova del vantata credito è a carico della banca.

I tre motivi, che possono trattarsi congiuntamente, perchè strettamente collegati, sono fondati.

Deve ritenersi, secondo i principi generali sull’onere della prova, che esso, relativamente alle somme pretese, sia a carico della banca che fa valere il suo asserito credito.

Avrebbe dovuto la banca produrre gli estratti conto fin dalla costituzione del conto corrente (anno 1987) per permettere alla controparte di avere piena cognizione delle vicende del conto e delle operazioni effettuate; essa ha invece prodotto gli estratti conto di un periodo posteriore (dal giugno 1989), quando già il saldo era fortemente negativo.

Riscontro preciso di tale carenza documentale sta nella relazione del CTU, come chiariscono i ricorrenti, ove si precisa che proprio la carenza di documentazione nelle produzioni della banca non consente un esatto ricalcolo, a svantaggio degli odierni ricorrenti.

Vanno pertanto accolti i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto relativo alle spese giudiziali, cassata la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra a quanto sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese giudiziali, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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