Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanisetta ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di G.S. in ordine al reato: a) di cui all’art. 44, lett. b).
La Corte territoriale ha, invece, assolto l’imputato dal reato: b) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 perchè il fatto non sussiste.
In sintesi, si accertava che in data (OMISSIS) il G. stava eseguendo lavori edili sul terrazzo di copertura del fabbricato di sua proprietà, consistiti nella realizzazione di muri di perimetrazione ed altri di varia altezza, nonchè nella posa di pilastrini in cemento armato, senza il permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Si accertava successivamente che all’imputato era stata rilasciata in pari data una concessione edilizia per la realizzazione di una copertura a falde sul fabbricato e di altri interventi.
La Corte territoriale, preso atto che la predetta concessione era stata preceduta in data 30.9.2005 dal nulla osta della competente Soprintendenza, ha assolto l’imputato dal reato paesaggistico, mentre ha confermato la condanna per la violazione edilizia in base alla valutazione che i manufatti di cui all’accertamento da parte degli organi di polizia giudiziaria erano stati realizzati prima del rilascio del permesso di costruire.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. b) e artt. 10, 22 e 23.
In sintesi, si sostiene che gli interventi eseguiti alla data dell’accertamento non avevano comportato aumento di volumetria, sicchè gli stessi non erano soggetti al rilascio del permesso di costruire, ma potevano essere realizzati mediante DIA, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 1, potendo configurarsi quali opere di manutenzione straordinaria; DIA che era stata presentata al Comune di Caltanisetta nella prima decade di maggio 2006 e che rispecchiava la concessione edilizia successivamente rilasciata dall’ente locale.
Con il secondo mezzo di annullamento si censura l’affermazione della sentenza secondo la quale i lavori erano iniziati prima del rilascio della concessione edilizia e si contesta il valore probatorio attribuito alle fotografie delle opere realizzate. Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente la Corte rileva che il reato non è prescritto, stante la sospensione del decorso del termine per rinvio dell’udienza su richiesta di parte dal 5.7.2007 al 13.12.2007 per mesi cinque e giorni otto.
L’intervento in corso di realizzazione rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, comma 1 lett. c), comportando una modificazione del volume e della sagoma del fabbricato preesistente. Tali interventi non possono essere qualificati di manutenzione straordinaria, non avendo interessato i lavori parti preesistenti del fabbricato, ma la realizzazione di elementi aggiuntivi su di esso, mentre a nulla rileva che i lavori non avessero ancora comportato un aumento di volumetria, essendo evidentemente a ciò finalizzati mediante la realizzazione sulla copertura a terrazza di un tetto a falde.
I lavori di cui alla contestazione, pertanto, non potevano essere eseguiti mediante la presentazione di una denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 1.
Peraltro, deve essere rilevato che anche se la DIA presentata avesse risposto ai requisiti di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 3, prova sul punto che doveva essere data dall’imputato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, dello stesso testo unico, in ogni caso, i lavori non potevano essere iniziati prima del decorso di almeno trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Il secondo motivo di ricorso si esaurisce in una contestazione in fatto della valutazione dei giudici di merito in ordine al tempo occorso per eseguire le opere accertate; valutazione fondata su elementi certi quali le risultanze dei rilievi fotografici e, perciò, non censurabile in sede di legittimità.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.