Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44067

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 28 ottobre 2010, la Corte d’appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2009 – con la quale l’imputato era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300,00 di multa, per i reati di cui all’art. 81 c.p., comma 2, e D.L. n. 463 del 1983, art. 2, convertito dalla L. n. 638 del 1983 – dichiarando non doversi procedere limitatamente all’omesso versamento dei contributi per il periodo dal maggio 2001 all’aprile 2003, per intervenuta prescrizione, e confermando la statuizione in punto di pena.

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: a) la violazione dell’art. 81 c.p. e il difetto assoluto di motivazione sull’individuazione della violazione più grave, sul rilievo che la sentenza avrebbe affermato – dopo aver dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati – che la pena deve essere ricalcolata, visto che, nel determinarla, il primo giudice aveva omesso di effettuare l’aumento per la ritenuta continuazione tra i delitti contestati; b) la violazione dell’art. 597 c.p.p., commi 1 e 3, perchè la Corte d’appello – avendo confermato la pena irrogata in primo grado sull’assunto che il Tribunale avesse omesso di effettuare e determinare l’aumento di pena per la ritenuta la continuazione tra i delitti contestati – avrebbe violato il limite del devoluto.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso, con cui non si contesta la responsabilità penale, ma solo la determinazione della pena, deve essere parzialmente accolto.

3.1. – Il motivo sub a) – con cui il ricorrente lamenta che la sentenza censurata applica la continuazione fra più fattispecie di reato a partire dalla pena base di tre mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa, diminuita per le attenuanti generiche, senza individuare specificamente quale sia la fattispecie cui tale pena base si riferisce – non è fondato.

Appare, infatti, evidente che la Corte d’appello abbia ritenuto, in mancanza di specifici elementi in contrario, che tutte le violazioni, aventi peraltro ad oggetto lo stesso precetto normativo, siano di pari gravità ed abbia, conseguentemente, considerato quale reato- base una qualsiasi di esse.

3.2. – Il motivo sub b) è, invece, fondato.

La Corte d’appello ha, infatti, dichiarato la prescrizione, limitatamente all’omesso versamento dei contributi per un periodo, e, pur in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, ha confermato la pena già irrogata dal Tribunale, sul rilievo che quest’ultimo non aveva effettuato l’aumento per la ritenuta la continuazione fra i reati. Così facendo, essa ha evidentemente violato l’art. 597 c.p.p., commi 1 e 3, perchè ha sostanzialmente irrogato, per i residui reati per i quali non era intervenuta prescrizione, una pena più grave per quantità rispetto a quella indicata nella sentenza di primo grado.

4. – Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, perchè provveda conformemente a quanto rilevato al punto 3.2.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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