T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 04-01-2012, n. 17 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che, pur avendo il Presidente fornito in udienza alle parti l’avviso ex art. 73, u.co. c.p.a., in ordine ad un eventuale profilo di irricevibilità per tardività del deposito dell’odierno ricorso, tuttavia, il Collegio ritiene possibile pervenire ad una diversa definizione, sempre in rito, del gravame, che tenga conto della produzione documentale tardiva dell’amministrazione, avvenuta in data 29.11.2011, ove si rappresenta l’esistenza di una nuova convocazione dei ricorrenti per la data del 6.12.2011.

Ritenuto che, in tali evenienze, non possa più ravvisarsi alcun interesse alla decisione dell’odierno gravame, poiché, anche ammesso che al momento del deposito il ricorso fosse assistito dal prescritto interesse, esso è venuto meno a seguito della convocazione da parte dell’amministrazione, come sopra documentata.

Considerato, in tal senso, che la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402; id., 11.10.2007, n. 5355; Cons. St., Sez. V, 6.7.2007, n. 3853; e, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).

Per le precedenti considerazioni, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso in epigrafe specificato, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistano valide ragioni, ricavabili dalla suesposta motivazione, per addivenire ad una integrale compensazione delle stesse fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

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