Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2012, n. 9729 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. C.A., rimasto vittima il (OMISSIS) di un investimento a bordo della sua motocicletta da parte di un’autovettura guidata da P.E., di proprietà di P. A. ed assicurata per la RcA dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, convenne costoro, con citazione notificata il 3.5.90, dinanzi al Tribunale di Latina per conseguirne la solidale condanna al risarcimento dei danni causatigli dalle gravissime lesioni patite;

1.2. dopo una laboriosa istruttoria ed una duplice rimessione sul ruolo, con due consulenze tecniche di ufficio, il Tribunale – con sentenza n. 1099 del 6.5.02 – ritenne sussistente la colpa esclusiva del P., che tra l’altro non aveva concesso la dovuta precedenza nell’impegnare l’incrocio con la via su cui si era verificato il sinistro ed aveva tenuto una velocità eccessiva, condannando i convenuti al pagamento di Euro 1.209.369,65 ("compresa rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro, oltre successivi e sino al soddisfo") e delle spese di lite per Euro 25.822,24;

1.3. propose appello – e, quanto ad P.A., nei confronti dei suoi eredi F.M., P.S., P.C. e P.G., oltre che dello stesso P.E., già citato in proprio – la Società Reale Mutua Assicurazioni, invocando dichiararsi l’esclusiva – o, in subordine, quanto meno concorrente – responsabilità del C., per essersi questo immesso nel flusso della circolazione senza concedere la dovuta precedenza, nonchè negando la spettanza del danno patrimoniale, con condanna di quegli alla restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto a quelle eventualmente dovute; ed il C., dal canto suo, propose appello incidentale, invocando una diversa liquidazione del danno patrimoniale, di quello non patrimoniale, nonchè delle somme complessive, essendo errate quelle ricostruite dal tribunale;

1.4. la corte di appello di Roma, con sentenza n. 3080/07 del 10.7.07 (notificata il 19.9.07), accolse parzialmente l’appello principale ed in minima parte quello incidentale dell’infortunato: nonostante la prova della condotta colposa del P., ritenne non appagante la ricostruzione della dinamica del sinistro e, reputata non fornita dal C. la prova di avere tenuto una condotta di guida del tutto esente da colpa, identificò anzi quest’ultima proprio nell’omessa concessione della precedenza nell’immissione nel flusso della circolazione; ritenne equa la valutazione del danno patrimoniale futuro e di quello c.d. morale, nonchè l’esclusione di probabili spese mediche future evidenziate da una c.t.p.; riconobbe poi la correttezza dei calcoli operali dal C. nella ricostruzione della somma dovuta, pur escludendo la spettanza degli interessi sugli interessi, siccome oggetto di domanda nuova e quindi inammissibile in appello; ed in definitiva limitò la condanna del l’assicuratrice, in solido con conducente ed eredi del proprietario del veicolo investitore, ad Euro 622.380,45, con compensazione delle spese del grado e conferma nel resto dell’appellata sentenza.

2. Per la cassazione della pronuncia di secondo grado ricorre, affidandosi ad otto motivi, il C.; degli intimati resiste con controricorso la Società Reale Mutua Assicurazioni; disposta, all’udienza del 24.11.11, la rinnovazione della notificazione del ricorso all’intimata P.C. ed a tanto ottemperato dal ricorrente con atto notificato il 17-24.12.11, il ricorrente e la controricorrente illustrano con memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., le rispettive posizioni ed i loro difensori prendono parte alla discussione orale.

Motivi della decisione

3. Il ricorrente sviluppa otto motivi:

3.1. con un primo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 2043 c.c., anche in rapporto all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" – egli si duole dell’erronea applicazione della presunzione di pari concorso in colpa pur in presenza della prova della colpa esclusiva del conducente dell’altro veicolo e della non necessità della prova liberatoria di avere fatto tutto quanto era possibile per evitare il sinistro; e conclude con un triplice quesito di diritto.

3.2. con un secondo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 e 204 3 c.c., anche in rapporto all’art. 2697 c.c. ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Insufficiente e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" – egli censura l’applicazione della ricordata presunzione pure in presenza di elementi in base ai quali ricostruire la concreta dinamica del sinistro ed anzi nonostante la ritenuta colpa esclusiva del P.; e conclude con un quesito didiritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionele;

3.3. con un terzo – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione agli artt. 2054 e 2043 c.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. ed all’art. 105 previgente C.d.S. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" – egli contesta un qua siasi suo onere di provare alcunchè, una volta ricostruito che egli si trovava legittimamente al centro della carreggiata al momento dell’impatto; e conclude con un quesito di diritto;

3.4. con un quarto – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2727 c.c., e segg., anche in relazione agli arti.. 2697, 2054 e 2043 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Insufficiente e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" – egli evidenzia come la corte territoriale avesse malamente inferito la carenza di prova sulla diligenza della sua condotta di guida, nonostante il fatto certo della posizione della moto al momento dell’impatto, pure censurando la contraddizione tra il riscontro dell’oggettiva lacunosità dei rilievi degli agenti di p.g. e la ritenuta scorrettezza della svalutazione, operata dal primo giudice, dei medesimi; e conclude con un quesito di diritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionale;

3.5. con un quinto – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" – egli contesta l’adeguatezza della liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della sua capacità lavorativa specifica, in quanto omessa la valutazione di tutti i parametri emersi nel corso dell’istruzione e dei rischi di peggioramento futuro delle condizioni di salute; e conclude con un quesito di diritto;

3.6. con un sesto – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 2059 e 2043 c.c., anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – egli si duole della mancata adeguata personalizzazione della liquidazione dell’importo riconosciuto a titolo di danno morale; e conclude con un quesito di diritto;

3.7. con un settimo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 1194, 1219, 1223, 1227, 1283, 2056 e 2058 c.c., nonchè degli artt. 115, 345 e 346 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Insufficiente e, in parte qua, omessa e, in parte qua, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" – egli lamenta l’omessa verifica della correttezza dei calcoli compiuti dal tribunale per la quantificazione finale della somma dovuta, all’esito dell’applicazione degli accessori riconosciuti, nonchè la scorrettezza del riconoscimento dei soli interessi, legali dalla data di deposito della sentenza di primo grado; e conclude con un duplice quesito di diritto e con un momento di sintesi del prospettato vizio motivazionale;

3.8. con un ottavo – rubricato "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)" – egli invoca la possibilità di dare prova di spese mediche future anche sulla base del contenuto di relazioni di parte; e conclude con un quesito di diritto.

4. Dal canto suo, la controricorrente:

4.1. eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso:

quanto a tutti i motivi, per l’assoluta genericità ed astrattezza dei quesiti; quanto ai primi quattro motivi, perchè involgenti censure di puro merito; quanto al primo ed al settimo, perchè conclusi con quesiti plurimi; quanto al secondo, per la contestualità delle doglianze di violazione di norme e di difetto di motivazione;

4.2. contesta partitamente i singoli motivi di ricorso: quanto al primo, sostenendo la correttezza della ritenuta colpa anche nella condotta di guida del motociclista; quanto al secondo, per la congruità della ricostruzione della dinamica operata dalla corte territoriale; quanto al terzo, aderendo all’affermazione dell’inadempiuto onere di prova sulla carenza di colpa del motociclista ed anzi ponendo in luce la prova positiva sulla sussistenza di tale colpa; quanto al quarto, per la congruità del ragionamento inferenziale della corte sull’impossibilità di una diversa ricostruzione; quanto al quinto, per la piena adeguatezza della liquidazione del danno patrimoniale futuro; quanto al sesto, per l’adeguatezza in concreto della liquidazione del c.d. danno morale; quanto al settimo, per l’ineccepibilità della qualificazione come nuova della domanda di capitalizzazione degli interessi; quanto all’ottavo, per la logicità dei motivi di esclusione della prova sugli esborsi per spese mediche solo pronosticate in una relazione diparte.

5. Va premesso che alla fattispecie si applica l’art. 366 bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, disciplina in virtù del comma 2 dell’art. 27 del medesimo decreto – i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e g i altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d, in virtù della disciplina transitoria di cui al comma 5, art. 58 di quest’ultima; e, in applicazione di questa:

5.1. è consentita la formulazione di plurimi quesiti per ciascun motivo di ricorso, ove appunto i primi corrispondano a distinti pirofili, autonomi e differenziati, di violazioni di legge diverse (Cass. Sez. Un., 9 marzo 2009, n. 5624; Cass. 9 giugno 2010, n. 13868);

5.2. è consentita pure la congiunta formulazione, sotto unitario motivo, di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione, purchè siano formulati distintamente, per le prime, i quesiti di cui alla prima parte della norma suddetta e, per le seconde, i momenti di sintesi o riepilogo previsti dall’ultima proposizione della medesima (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

5.3. i quesiti di diritto devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposi al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704); e, nei caso di specie, tali requisiti paiono sussistenti, riferendosi del resto i plurimi quesiti a corredo di uno dei motivi a differenti questioni agitate nel medesimo;

5.4. i momenti di sintesi per i vizi motivazionali devono indicare in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; con formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (per tutte: Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez.Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680); ed anche tali requisiti paiono sussistenti nella fattispecie;

5.5. infine, è pure possibile dispiegare, con unitario motivo, due separate doglianze, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, allorchè esse investano separatamente ed autonomamente i due rispettivi profili della gravata decisione, purchè assistite dalla formulazione tanto del quesito di diritto che del momento di sintesi (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770; seguita poi, tra le altre, da Cass. 20 dicembre 2011, n. 27649): ed anche tale requisito risulta rispettato nel caso di specie.

6. Ciò posto, i motivi dal primo al quarto vanno congiuntamente considerati, in quanto involgenti le censure all’applicazione del principio generale dell’art. 2054 cod. cod. civ. sulla presunzione di pari corresponsabilità nella causazione del sinistro; ed essi sono fondati, per quanto di ragione.

6.1. La corte territoriale invero esclude la configurabilità della colpa esclusiva del conducente dell’autovettura – cui pure riconosce una indiscutibile colpa, consistente quanto meno nel mancato rispetto dei segnale di "dare precedenza" e nell’omissione di qualsiasi manovra di emergenza nonostante lo spazio a disposizione -per l’impossibilità di affermare la carenza di colpa del conducente della motocicletta, in relazione a due distinti profili (pagine 10 e 11):

– il rispetto della norma del previgente codice della strada (art. 105, commi 3 e 7) che imponeva l’arresto a chi si immetteva sulla strada provenendo da sbocchi da luoghi non soggetti a pubblico passaggio o comunque si immetteva nel flusso della circolazione;

– la circostanza che, per effettuare una pur consentita manovra di conversione a sinistra, egli aveva comunque impegnato trasversalmente la semicarreggiata percorsa dall’autovettura.

6.2. La corte capitolina ha, in sostanza, rilevato la prova certa della condotta colposa del conducente dell’autovettura e ritenuto non raggiunta quella sull’eventuale apporto di una potenziale condotta colposa di quello della motocicletta o non raggiungibile quella sulla carenza di colpa da parte di quest’ultimo (v. prime righe di pag.

11); e, su questa premessa, ha allora ritenuto impossibile evitare di applicare la presunzione di pari concorso in colpa prevista dal capoverso dell’art. 2054 cod. civ. e qualificato uguale l’apporto causale di entrambi alla causazione dell’evento dannoso.

6.3. Deve premettersi che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ. (giurisprudenza costante; da ultimo, v. Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).

6.4. Peraltro, la regola di diritto applicata dalla corte territoriale non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (per tutte e tra le più recenti: Cass. 12 ottobre 2011, n. 20982);

in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare m modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (tra le ultime: Cass. 5 dicembre 2011, n. 26004).

6.5. Infatti, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell’incidente – ma può anche indirettamente risultare tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente (Cass. 22 aprile 2009, n. 9550; Cass. 27 aprile 2011, n. 9425; Cass. 7 giugno 2011, n. 12277).

6.6. Erra, pertanto, la corte capitolina ad applicare in modo automatico la presunzione del pari concorso nella determinazione dell’evento dinanzi alla certezza del ruolo causale della condotta dell’investitore ed all’incertezza di un possibile ruolo di quella della controparte; ed in particolare erra a non valutare se il ruolo della condotta dell’investitore potesse appunto essere preponderante, se non perfino esclusivo, in relazione alla particolare avvistabilità ed evitabilità del veicolo investito, quali si desumono dalla congiunta considerazione dalle specifiche circostanze della fattispecie, tra cui:

– la posizione del motoveicolo al momento dell’impatto, lontano dal punto di imbocco da parte del veicolo investitore del tratto su cui esso avrebbe potuto avvedersi della presenza dell’altro, come ricavata dalle planimetrie allegate alla consulenza tecnica dr ufficio: la quale, benchè ad esse questa corte non abbia diretto accesso, è data per pacificamente accertata nel corso del giudizio di merito;

la considerevole distanza dall’intersezione delle strade munita di segnale di precedenza, pacificamente non rispettato dal veicolo investitore, se non anche la velocità inadeguata dell’autovettura;

l’omissione di ogni manovra elusiva, correttiva o diversiva per evitare l’impatto;

– la considerazione della plausibile legittimità, per la manovra di svolta in corso, della presenza del veicolo investito, oramai immessosi nel flusso della circolazione, nella zona centrale della carreggiata, senza adeguato approfondimento della condotta ascritta al conducente di quest’ultimo, di mancata concessione di precedenza nell’immissione nel flusso della circolazione, in rapporto comunque alla conseguita c.d. precedenza di fatto.

6.7. In questo contesto, è evidente l’erroneità della conclusione della corte territoriale in punto di applicazione della presunzione di colpa per impossibilità di determinazione dell’eventuale apporto causale della condotta dell’investito e quindi per impossibilità di esclusione di quest’ultimo apporto, in presenza di elementi importanti, non adeguatamente valorizzati, a sostegno dell’opposta tesi dell’esclusiva o comunque preponderante colpa del conducente del veicolo investitore.

6.8. In sostanza, l’applicazione alla fattispecie della presunzione di cui al eapoverso dell’art. 2054 cod. civ., deve definirsi scorretta: da un lato, per la possibilità di ricostruire con chiarezza le condotte di entrambi i conducenti e, di conseguenza, per la normale possibilità di ricostruire l’apporto causale di ognuna;

dall’altro lato, per la mancata verifica della esclusività o preponderanza del ruolo causale della condotta dell’investitore alla stregua delle evidenti particolarità della fattispecie.

6.9. In definitiva, la certezza della colpa nella condotta, purchè potenzialmente idonea a determinare l’evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l’altro conducente dalla presunzione – che mantiene un carattere residuale – della sua concorrente responsabilità di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, nonchè dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell’evento, rendendo non corretta l’applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all’ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell’incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti. Resta peraltro impregiudicato l’esito della rinnovata valutazione, purchè appunto in concreto, degli apporti causali delle condotte di entrambi, i conducenti, solo qui evidenziandosi la scorrettezza dell’applicazione per cosi automatica di una presunzione che doveva essere residuale.

6.10. Tanto impone la cassazione sul punto della gravata sentenza, affinchè in sede di rinvio si rinnovi la valutazione delle risultanze alla stregua dei principi di diritto indicati ai punti 6.5 e 6.9.

7. Ritiene, a questo punto, il Collegio che una tale conclusione consenta di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi, relativi alla quantificazione delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale, come pure alla compiuta rideterminazione del dovuto e del danno da spese mediche future: anche le relative argomentazioni gira svolte dalla corte territoriale, quanto alla determinazione degli importi delle voci di danno (motivi quinto, sesto ed ottavo) implicanti una valutazione di fatto non censurabile direttamente in sede di legittimità sotto i profili evidenziati dal ricorrente per carenza di qualsiasi vizio logico o giuridico evidente (in disparte la congruità di una valutazione di adeguatezza di una personalizzazione in ragione della metà e del valore assoluto degli importi riconosciuti; e senza neppure considerare la congruità delle valutazioni sull’implausibilità di spese future non ancora verificate nel lungo intervallo trascorso), andranno verificate in sede di rinvio alla stregua delle conclusioni raggiunte in ordine alla identificazione dell’eventuale concorso di colpa del danneggiato ed all’esito dell’applicazione del principio di diritto sopra ricordato; quanto alla riformulazione del totale concretamente dovuto (settimo motivo), poi, è evidente che tutto andrà rivisto all’esito della medesima operazione.

8. In conclusione, il ricorso è accolto quanto ai primi quattro motivi di doglianza, con assorbimento degli altri e rinvio alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la gravata sentenza e rinvia alla corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 29 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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