Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 57 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appello è rivolto alla riforma della decisione del TAR per la Sicilia di Palermo n. 1107/2001, con la quale è stato annullato il provvedimento con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo aveva ordinato all’ENEL la demolizione di una cabina elettrica realizzata all’interno della Villa Bonanno di Palermo.

Il provvedimento in oggetto era stato emanato dalla Soprintendenza in vista della ritenuta necessaria riduzione in pristino dei luoghi sui quali insiste la cabina al fine della esecuzione dei lavori di discoprimento dei reperti interrati ivi individuati e della recinzione della relativa area archeologica predisposte dalla sezione archeologica della Soprintendenza medesima. Ma era stato contestato dall’Ente destinatario (E.N.E.L.) in quanto adottato senza specificazione del bene oggetto della tutela e dell’interesse pubblico protetto ed omettendo inoltre di considerare che la cabina elettrica della quale è stata ingiunta la demolizione era stata realizzata nel 1964, conformemente al progetto approvato dalla C.E.C. (nella seduta del 28.4.1964), su uno spezzone di terreno concessole in uso dal Comune di Palermo; non accede ad alcun edificio vincolato; ha la funzione, conforme a pubblico interesse, di alimentare la zona nella quale risiedono gli uffici del Commissariato militare e della Questura di Palermo.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto che tale provvedimento meritasse le censure sollevate e lo ha conseguentemente annullato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

La decisione è considerata erronea dalle Amministrazioni appellanti, che insistono sulla legittimità del provvedimento adottato in quanto relativo ad opere abusivamente realizzate su bene vincolato ai sensi degli artt. 1, 4 ed 11 della legge n. 1089/1939. Nelle more del processo è intervenuta tuttavia la demolizione della cabina in contestazione.

Deve dunque conclusivamente ritenersi venuta meno la materia del contendere e conseguentemente improcedibile il presente ricorso in appello. Ritiene il Collegio che sussistano giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’appello. Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Alessandro Corbino, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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