Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2012, n. 9716

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Boscotrecase nel 2007 rigettava la domanda proposta da Z.T. contro il Comune di Boscotrecase, con la quale ella chiedeva il risarcimento dei danni patiti in quanto un ingente quantitativo di rifiuti le avrebbe impedito l’accesso alla sua proprietà.

Su gravame della Z. il Tribunale di Torre Annunziata in data 8 luglio 2009 ha confermato la sentenza.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la Z., affidandosi a tre motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dall’intimato Comune.

Motivi della decisione

1.-Con il primo motivo ( violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c., n. 3; degli artt. 81, 99, 100, 182, 320 c.p.c. – irragionevolezza manifesta – errore macroscopico di diritto) la ricorrente lamenta che in primo grado aveva posto in rilievo che il Giudice di Pace non poteva sollevare di ufficio la questione circa la titolarità effettiva del diritto controverso e che, quindi, il giudice dell’appello sarebbe incorso in un macroscopico errore allorchè ha, invece, ritenuto che "è compito del giudice rilevare la legittimazione delle parti", sulla base degli atti presenti: atti che nel caso di specie sarebbero del tutto mancati.

In effetti, la censura è fondata, come da giurisprudenza di questa corte (Cass. n. 2326/04; Cass. n. 14177/11) ed in tal senso va emendata la sentenza impugnata sul punto ex art. 384 c.p.c..

Tuttavia, la fondatezza della doglianza non comporta la cassazione della sentenza ora soggetta a ricorso, Infatti, il giudice dell’appello ha rigettato la domanda perchè infondata per carenza di prove, data la inattendibilità dei testi e la loro non credibilità, in ordine alla quale valutazione la ricorrente si duole con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – difetto assoluto di motivazione-eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità della motivazione).

Al riguardo, va posto in rilievo che proprio in riferimento a tale doglianza il ricorso non rispetta il principio di autosufficienza e, peraltro, va evidenziato che si riportano circostanze che confermano la natura "vaga e generica" della prova, così come ritenuta dal giudice dell’appello e richiama la stessa ricorrente a p. 6 del ricorso.

2.-Resta assorbito il secondo motivo (violazione e falsa applicazione art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006), che, in parte, è generico anche in relazione al proposto quesito, ossia per quanto concerne poi, la diffida datata 31 ottobre 2006, acclusa al ricorso per ossequio al principio di autosufficienza, la censura potrebbe essere oggetto di revocatoria e, quindi, inammissibile in questa sede.

Infine, per ciò che riguarda la deduzione circa l’errata indicazione del convenuto Comune, che nell’epigrafe della sentenza è indicato come Comune di Torre Annunziata, mentre il Comune convenuto è quello di Boscotrecase (4 ricorso), va detto che tale errore è riparabile attraverso la procedura della correzione dell’errore materiale ex art. 287 c.p.c..

Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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