Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 28-11-2011, n. 44049 Associazione per delinquere Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 17.1.2005 il Tribunale di Roma dichiarava L.D. e A.S. colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 (capo a), art. 74, comma 2 (capo b), art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6 (capo d), art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 6, art. 80, comma 2 (capo e), loro rispettivamente ascritti, ed esclusa l’aggravante contestata al capo e), concesse, le circostanze aggravanti prevalenti sulle residue aggravanti, ritenuta la continuazione tra detti reati, condannava A.S. alla pena di anni 14 di reclusione e L.D. alla pena di anni 7 di reclusione.

La Corte di Appello di Roma, in data 17.7,2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, assolveva l’ A. ed il L. dal reato associativo, rispettivamente ascritto ai capi a) e b) perchè il fatto non sussiste, rideterminando la pena in anni 6 di reclusione ed Euro 25.000,00 di multa per l’ A. ed in anni 4 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa per il L..

Rinviando anche alla motivazione dell’ordinanza del Tribunale del 23.10.2002, rigettava la Corte territoriale l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite a partire dal 22.3.1997 risultando i decreti correttamente motivati e non ripercuotendosi sulle stesse la inutilizzabilità delle precedenti intercettazioni. Secondo la Corte di merito, poi, la responsabilità dell’ A. in ordine al reato di cui al capo d) e del medesimo e del L. per il reato di cui al capo e) emergeva indiscutibilmente dalle risultanze processuali ed in particolare dalle intercettazioni e dagli accertamenti di p.g.

2) Ricorre per cassazione A.S., a mezzo del difensore, eccependo la nullità della sentenza in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. La Corte territoriale, nonostante le specifiche doglianze contenute nei motivi di appello, ha recepito acriticamente l’ordinanza emessa sul punto dal Tribunale, e non ha tenuto conto del provvedimento del Tribunale del riesame che aveva dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni per carenza assoluta di motivazione. I decreti invero rinviavano alle informative della p.g. senza alcuna valutazione autonoma da parte del GIP o del P.M., impedendo quindi il controllo dell’iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reati di cui ai capi d) ed e). Pur ritenendo insussistente l’ipotesi associati va, la Corte territoriale, con motivazione scarna ed insufficiente, ha ritenuto provati i reati-fine. Dagli atti, però, non emergeva la prova dell’avvenuta importazione della sostanza stupefacente di cui al capo d), non essendo stato accertato alcuno scambio, nè rinvenuto alcunchè. Quanto al capo e),la Corte si è limitata acriticamente a far rinvio al solo contenuto delle intercettazioni. 2.1) Ricorre per cassazione L.D., a mezzo del difensore, denunciando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo e) senza alcuna argomentazione in ordine ai rilievi contenuti nell’atto di appello in cui si evidenziava la mancanza di prova che l’imputato fosse l’acquirente della sostanza stupefacente sequestrata a Firenze il 28.4.1997 (episodio che riguardava invece altri soggetti).

3) I ricorsi sono infondati.

3.1) Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inutilizzabilità, sollevata con il primo motivo del ricorso di A.S..

Come ha ricordato lo stesso ricorrente, richiamando la sentenza delle sezioni unite n. 17/2000, la motivazione per relationem è dia considerare legittima, quando: 1) faccia riferimento recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica e, eventualmente, di gravame, e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione"(cfr.Cass.sez.un.n.l7 del 21.6.2010-Primavera ed altri). I giudici di merito hanno ritenuto, con argomentazioni ineccepibili, che tali "condizioni" fossero state rispettate nei decreti autorizzativi e di proroga intervenuti a partire dal 23.3.1997. In effetti detti decreti non si limitavano a rinviare esclusivamente alle informative della p.g., ma contenevano anche elementi attestanti che il giudice aveva valutato in modo critico tali informative. Si assumeva, infatti, che le intercettazioni apparivano necessarie per l’approfondimento delle indagini e per la identificazione di eventuali concorrenti nel delitto sulla base delle attività investigative fino a quel momento espletate, da cui risultava prossima la conclusione degli accordi per l’introduzione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina.

3.2) I motivi in relazione all’affermazione di responsabilità sono generici e infondati, in quanto ripropongono censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito.

3.2.1) In ordine al reato di cui al capo D), già il Tribunale, con una motivazione articolata e puntuale, aveva ricostruito la vicenda della importazione in Italia di un quantitativo imprecisato di cocaina ed il ruolo avuto dall’ A. (aveva ricordato che,in particolare dalla telefonata 14.4.1997 tra P., F. ed A. emergeva la prova della consegna dello stupefacente;

ulteriore conferma dell’avvenuta consegna emergeva dalla successiva telefonata del (OMISSIS). Riteneva poi il Tribunale irrilevante il mancato sequestro della sostanza stupefacente e richiamava la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della consumazione del delitto di acquisto e cessione di sostanza stupefacente, non occorre nemmeno che la droga sia consegnata, essendo sufficiente l’accordo tra le parti.

In presenza di siffatta esaustiva motivazione, la Corte territoriale correttamente, nel rinviare alla stessa, ha ulteriormente sottolineato che, pur senza il riscontro del sequestro della sostanza stupefacente, le risultanze processuali (conversazioni telefoniche tra P. ed A., riscontrata presenza a (OMISSIS) del corriere F., pagamento della fornitura) attestavano la consumazione del reato contestato.

3.2.2) In ordine al rato di cui al capo e), contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi del L. e dell’ A. i giudici di merito non si sono limitati a far riferimento alla conversazioni telefoniche. Già il Tribunale, infatti, aveva ricordato che dall’interrogatorio reso al P.M da L.A. emergeva che il predetto aveva portato in Venezuela una somma di denaro anche per conto del fratello D. per finanziare l’importazione dello stupefacente e successivamente era rimasto sul posto per coadiuvare l’ A.. Le conversazioni telefoniche e gli accertamenti di p.g. in ordine agli spostamenti ed ai viaggi in Venezuela costituivano ulteriori elementi di riscontro all’operazione di importazione.

La Corte territoriale, a sua volta, la evidenziato che il contenuto delle conversazioni intercettate aveva fornito elementi concreti e specifici sulla importazione, tanto da consentire alla p.g. di procedere al sequestro della droga all’aeroporto di Firenze.

3.3) I ricorsi vanno pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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