Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2012, n. 9712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

II Tribunale di Roma ha confermato la decisione del Giudice di pace di rigetto della domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta da S.S. nei confronti di P.M., della Pomponi Impianti tecnologici s.r.l e della Fondiaria Sai.

Il Tribunale ha rigettato l’impugnazione del S. sul rilievo che dalle risultanze del verbale di sopralluogo, con allegato rilievo planimetrico redatto dalla Polizia Municipale, dalla localizzazione dei danni subiti dagli autoveicoli coinvolti, nonchè dalle dichiarazioni rese dall’unico testimone presente sul luogo del sinistro, la esclusiva responsabilità dell’incidente era da attribuirsi alla condotta del S., che aveva omesso di concedere la dovuta precedenza all’auto condotto dal P..

Propone ricorso con due motivi S.S..

Non presentano difese gli intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia vizio motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, su un fatto controverso e decisivo indicato nella velocità del veicolo condottò; dal P..

Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha errato nell’affermare esente da colpa la condotta di guida tenuta dal P. ritenendo, sulla base delle risultanze del rapporto della Polizia Municipale e della deposizione del teste F., che il P. procedesse a velocità non eccessiva in considerazione del traffico.

Assume il ricorrente che il Tribunale ha omesso di considerare adeguatamente l’entità dei danni riportati dal veicolo del S., quali risultanti dal preventivo di spesa dallo steso depositato, danni riportati a causa dell’incidente dalle strutture stradali e dagli altri due veicoli coinvolti, come risultanti anche dall’elaborato del referente della società assicuratrice , dando rilievo solo alle valutazioni di un testimone.

2. Il Motivo è infondato.

I Giudici di merito hanno ritenuto di attribuire la responsabilità esclusiva dell’incidente al S. per il mancato rispetto dell’obbligo di precedenza, non ravvisando alcun responsabilità a carico del P., che procedeva a velocità moderata, dando rilievo all’entità dei danni e la deposizione dell’unico teste presente.

Della linea argomentativa sviluppata nella sentenza impugnata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità logica – giuridica, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione dei fatti alternativa a quella motivatamente fatta propria dal giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.

3. Il motivo di ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell1 "iter" formativo di tale convincimento. In caso contrario, il motivo di ricorso con cui di denunzia difetto di motivazione ed art. 360 c.p.c., n. 5, si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ., Sez. lavoro, 22 febbraio 2006, n. 3881.

4. Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 91 e 75 disp. att. c.p.c. e della L. n. 36 del 1994, artt. 64 e 60 e dell’art. 1 della Tariffa approvata con D.M. n. 127 del 2004 ed L. n. 248 del 2006, art. 2, in relazione all’art. 360, n. 3.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha liquidato di ufficio la somma di Euro 680,00 per diritti, importo superiore alla tariffe vigenti, quando invece ne spettavano Euro 503,00 in base al valore della causa, che andava dalla fascia da Euro 1.600,00 ad Euro 2.600,00.

5. Il motivo è infondato.

Risulta, dallo stesso prospetto dei diritti elaborato nel ricorso, che il giudice di appello, nella liquidazione di ufficio delle competenze, ha correttamente applicato la tariffa corrispondete al valore della causa indicato dal ricorrente, e che la esigua differenza di Euro 177,00 denunziata deriva dal non aver il ricorrente calcolato alcune voci, quali l’esame degli scritti difensivi della controparte prima della pronuncia della sentenza per ognuna delle parti difese, l’esame della documentazione esibita da controparte, la redazione della comparsa conclusionale, attività sicuramente effettuate dal difensore(per la comparsa conclusionale il ricorrente indica l’importo per la collazione di 3 facciate, ma non indica il diritto per la redazione della comparsa stessa), mentre il diritto alla partecipazione a due udienze è stato calcolato unitariamente in Euro 23,00 ad udienza, senza indicare il tempo di durata delle stesse, spettando il diritto di Euro 23,000 per ogni ora o frazione di ora.

Nulla per le spese del presente giudizio in considerazione dell’assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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