Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 46

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. Palermo ha accolto il ricorso proposto dalla Società oggi appellata avverso il silenzio tenuto dall’Amministrazione su una richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello all’esame dalla Amministrazione soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione per essere definito – come da avviso alle parti – mediante sentenza succintamente motivata.

Diversamente da come sostiene l’appellante, l’appello è irricevibile per tardività, in quanto è stato notificato ben oltre il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Come è noto, l’art. 87 del codice del processo amministrativo – nel disciplinare il rito camerale applicabile a determinate controversie tra le quali quelle in tema di silenzio della P.A. – dispone al comma 3 che tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

Di conseguenza, a giudizio di questo Collegio il termine breve per la proposizione dell’appello è quello dimezzato di giorni 30 dalla ricevuta notificazione della sentenza di primo grado mentre, in difetto di previa notifica della sentenza stessa, il termine lungo è di tre mesi dalla pubblicazione.

L’Avvocatura per contro sostiene che mediante il richiamo al "ricorso introduttivo" la norma intende escludere dal dimidiamento anche la notifica dell’appello, che è il ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio: in tal senso rileva, invocando il brocardo interpretativo dell’ubi voluit, che nell’art. 119 comma 2 c.p.a. (ove si prevede analogo dimezzamento per il rito relativo a speciali controversie) il Legislatore ha invece avuto cura di precisare che la deroga riguarda solo i "giudizi di primo grado".

Questa prospettazione deve essere disattesa. In primo luogo, sul piano testuale, il codice qualifica quale ricorso introduttivo in senso tecnico solo il ricorso di primo grado, chiarendo (art. 41) che "Le domande si introducono con ricorso al Tribunale amministrativo competente"; viceversa l’art. 101 c.p.a. denomina l’atto che apre il giudizio di secondo grado come "ricorso in appello".

Quindi solo in senso generico (e cioè confondendo la forma contenente dell’atto con il suo contenuto funzionale) potrebbe sostenersi che l’atto di appello è il "ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio" nel processo amministrativo.

Altro rilievo testuale di carattere dirimente discende dal fatto che nel processo amministrativo di secondo grado (a differenza di quanto avviene nel rito civile avanti la Cassazione) e nella relativa prassi giurisprudenziale l’impugnazione incidentale non è mai stata denominata come "ricorso incidentale" bensì costantemente come "appello incidentale".

Quindi la puntualizzazione contenuta nell’art. 119 comma 2 non può avere il significato che l’Avvocatura le attribuisce e deve ritenersi dovuta in realtà soltanto ad esigenze di redazione della disposizione (che è ben più complessa di quella contenuta nel comma 3 dell’art. 87).

In ogni caso, a prescindere da questo tipo di approccio, devesi sottolineare che la regola generale fissata dall’art. 87 comma 3 trova, per quanto riguarda la notifica delle impugnazioni avverso le sentenze sul silenzio, il suo diretto antecedente nell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, a termini del quale la decisione di primo grado risultava appellabile "entro trenta giorni dalla notificazione o, in mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione".

A fronte di tale previgente previsione, l’allungamento dei termini di che trattasi ad opera del codice risulterebbe in contraddizione coi criteri di delega che prevedevano si la revisione e la razionalizzazione dei riti speciali (art. 44 comma 2 lettera c) L. n. 69 del 2009) ma orientavano in generale la razionalizzazione dei termini processuali al conseguimento dell’obiettivo primario della ragionevole durata del processo (ivi lettera a).

Non sussistono quindi in realtà, a giudizio del Collegio, elementi interpretativi testuali o sistematici in base ai quali sostenere che il c.p.a. – innovando radicalmente la precedente disciplina – abbia nel rito camerale del silenzio consentito la notifica dell’appello nei termini ordinari.

L’appello dell’Amministrazione è dunque irricevibile per tardività.

Ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla per le spese di questo grado del giudizio, in difetto di costituzione della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo dichiara irricevibile per tardività.

Nulla per le spese di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, Componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *