Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-06-2012, n. 9710 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Verona ha confermato la sentenza del Giudice di pace di rigetto della domanda di risarcimento danni a seguito di incidente stradale proposta dalla Centro Arredo di Dalla Gassa e Cengia s.n.c., proprietaria di un veicolo condotto da B.S., nei confronti di V.V. e della Carribeanz 63 s.r.l., oggi Fallimento Arcos s.r.l., e della Axa Assicurazioni.

Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità esclusiva dell’incidente è da attribuirsi alla condotta di guida tenuta da B.S. per aver effettuato una imprudente manovra di sorpasso in violazione dell’art. 40 C.d.S., comma 8, mentre nessuna responsabilità è da riconoscersi nella condotta di V. V..

Propone ricorso la Centro Arredi di Dalla Gassa e Cengia s.n.c., con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a., mentre non presentano difese gli altri intimati.

Il Collegio invita il relatore a redigere una sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di denunzia violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 154.

Sostiene il ricorrente che il tribunale ha errato nel ritenere che l’autocarro condotto dal V. ha effettuato una regolare manovra di svolta a sinistra, quando secondo la deposizione del teste B., è risultato che il l’autocarro non si è portato al centro della carreggiata per svoltare a sinistra, come imposto dall’art. 154 C.d.S.. Inoltre, in considerazione delle modalità del fatto, la manovra dell’autocarro erroneamente era stata qualificata come "svolta a sinistra", mentre in realtà si doveva qualificare" immissione ne flusso della circolazione" con i conseguenti obblighi di precedenza gravanti sul conducente dell’autocarro.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 40 e 148.

Assume il ricorrente che erroneamente il tribunale ha ritenuto che la B. ha effettuato una manovra di sorpasso vietata, quando in realtà, trovandosi l’autocarro su una banchina posta a destra della carreggiata, la B. ha superato la linea continua della mezzeria per effettuare una manovra di emergenza per evitare l’atutocarro condotto dal V., immessosi nella carreggiata senza dare la precedenza.

3. I due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico- giuridica e sono infondati.

Il tribunale ha accertato che l’autocarro condotto dal V. aveva intrapreso la manovra svolta a sinistra per entrare in una cava, il cui ingresso si trovava nell’opposta carreggiata rispetto al senso di marcia dell’autocarro, e si trovava già oltre la linea di mezzeria, quando fu attinto dall’autovettura condotta dalla B. che ha effettuato una imprudente manovra di sorpasso di due veicoli, uno dei quali un grosso camion, vietata dalla linea continua presente nella sede stradale.

Ha ritenuto che l’autocarro condotto dal V. ha eseguito regolarmente la manovra di svolta, dopo adeguata segnalazione, e che al momento dell’urto aveva quasi ultimato la manovra per entrare nella cava.

4. I due motivi di ricorso solo apparentemente denunziano vizio di violazione di legge, ma in realtà richiedono una nuova valutazione delle risultanze probatorie per giungere all’accertamento di una diversa dinamica dell’incidente.

Il motivo di ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento. In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ., Sez. lavoro, 22 febbraio 2006, n. 3881.

Della linea argomentativa sviluppata nella sentenza impugnata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito,inammissibile in sede di legittimità.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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