Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-06-2012, n. 9706 Agricoltura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 4/14.5.2007 la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto di B.A. ad essere reiscritta nell’elenco anagrafico dei lavoratori agricoli del comune di residenza per 68 giornate con riferimento all’anno 1994, e per 52 giornate con riferimento all’anno 1995.

Osservava la corte territoriale che, con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti definitivi di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dei suddetti elenchi, doveva ritenersi che il termine di decadenza sostanziale previsto dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, convertito nella L. n. 83 del 1970, presuppone la definizione del relativo procedimento amministrativo, coincidente con la notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, non potendosi equiparare l’inerzia dell’Amministrazione a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi di detta evenienza.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INPS con un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

Motivi della decisione

Con un unico motivo l’Istituto, lamentando violazione di legge (L. n. 83 del 1970, art. 22, della L. n. 533 del 1973, art. 8, art. 148 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), osserva che la corte territoriale non aveva considerato che, al fine del maturarsi del termine di decadenza previsto dalla L. n. 83 del 1970, art. 22, del tutto irrilevante doveva ritenersi che la Commissione centrale per la manodopera agricola, adita in sede di ricorso, non avesse assunto alcun provvedimento formale sul gravame, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato.

Il ricorso è fondato.

Trova, al riguardo, applicazione il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro mutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della prescritta evenienza (cfr. fra le altre Cass. n. 813/2007; Cass. n. 8650/2008; Cass. n. 4405/2009;

Cass. n. 15785/2011; Cass. (ord.) n. 29070/2011).

In accoglimento del ricorso, la sentenza va, dunque, cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta da B. A. nei confronti dell’INPS. Nulla sulle spese dell’intero processo, in applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo (anteriore alla novella di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, entrato in vigore il 2.10.2003) vigente ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da B. A. nei confronti dell’INPS; nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

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