Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 05-01-2012, n. 40 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 20/5/1984, l’Ing. Ma.Bu., dirigente dell’Ufficio Provinciale di Palermo ed Agrigento della Motorizzazione Civile, periva a seguito di un incidente automobilistico verificatosi mentre, a causa del suo lavoro, si recava ad Agrigento.

Con sentenza n. 59 del 5/3/1987, il T.A.R. Sicilia, Palermo (II sezione), riconosceva all’Ing. Bu. la dipendenza dell’evento dalla causa di servizio e, per l’effetto, il diritto all’equo indennizzo ed alla pensione privilegiata in capo alla vedova, sig.ra Bo.Ca.

Con D.P.R. n. 50 del 15 gennaio 1986 venivano emanate disposizioni integrative delle norme di attuazione relative al trasferimento alla Regione Siciliana degli Uffici della Direzione compartimentale della Motorizzazione Civile, di cui al D.P.R. n. 485 del 6 agosto 1981. Per effetto del suddetto D.P.R. n. 50/1986 veniva riconosciuta la posizione di comando in capo a tutto il personale in servizio presso gli Uffici della M.T.C.T. a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. n. 485 del 6 agosto 1981.

La sig.ra Bo., pertanto, nella qualità di vedova dell’ing. Bu., richiedeva all’Amministrazione Regionale la corresponsione: a) delle somme complessive risultanti dal cumulo delle indennità di comando, comprensive della differenza dei compensi per lavoro straordinario dal 1/9/1981 al 20/5/1984, data del decesso del marito;

b) delle somme complessive risultanti dalla differenza sulla liquidazione dell’indennità di fine servizio e dell’equo indennizzo;

c) della somma complessiva risultante dall’assegno mensile integrativo previsto dall’art. 9 della L. n. 53/85 dal 20/5/1984 in poi, oltre l’aggiornamento del trattamento pensionistico.

La sig.ra Bo., con atto stragiudiziale notificato il 28/3/88, intimava all’Amministrazione l’ottemperanza ai provvedimenti richiesti; tuttavia, essendo trascorsi i prescritti termini di legge senza ottenere alcun esito, con ricorso giurisdizionale impugnava innanzi al T.A.R.S. Palermo il silenzio-rifiuto formatosi nel frattempo.

Con sentenza interlocutoria n. 102/94 il T.A.R. ordinava alla Presidenza della Regione il deposito di documentati chiarimenti relativi alla posizione retributiva e previdenziale dell’ing. Bu. con specifico riferimento alle pretese patrimoniali azionate in giudizio, assegnando termine di sessanta giorni.

La Presidenza della Regione Siciliana rispondeva rilevando che "non aveva notizia alcuna sulla posizione giuridica del sig. Bu., in quanto lo stesso non risultava incluso nel provvedimento interministeriale n. 1274 del 6/11/1986 identificativo del personale comandato, né in nessun altro atto in possesso dello scrivente".

Con sentenza n. 563/97 il T.A.R. respingeva il ricorso sulla base della circostanza che "il nome del ricorrente non risultava incluso nel decreto del Ministero dei Trasporti, datato 6/11/1986, concernente il personale statale comandato presso la Regione Siciliana a decorrere dalla entrata in vigore del D.P.R. 6 agosto 1981 n. 485 (invocato dalla stessa ricorrente)".

Con ricorso del 6/2/1998, la sig.ra Bo.Ca. impugnava la predetta sentenza, rilevando che il Tribunale Amministrativo aveva omesso di considerare che il decreto del Ministro dei Trasporti reca la data del 6.11.1986, per cui era di indubbia evidenza che nello stesso non potesse essere inserito l’ing. Bu., essendo questi già deceduto a quella data.

Inoltre, parte ricorrente censurava la sentenza di primo grado per non avere considerato la circostanza decisiva che, con decreto n. 34/II del 3.1.1996, l’Amministrazione regionale aveva attribuito l’assegno integrativo ai sensi del 2° comma dell’art. 9 della L. n. 53/85 come sostituito dall’art. 16 L. n. 11/88, con ciò riconoscendo che effettivamente l’ing. Bu. era comandato presso la Regione dall’1 settembre 1981 al 20 maggio 1984, data del decesso.

Con la decisione in epigrafe, questo Consiglio accoglieva l’appello.

Le ricorrenti, dapprima con atto notificato il 6.2.2004, successivamente con atto di diffida in data 14.3.2006 ed, infine, con nota raccomandata del 15.1.2010, diffidavano l’Amministrazione regionale a dare esecuzione alla succitata decisione.

Con nota del 3 marzo 2010, prot. n. 328/8, il Dirigente del Servizio gestione giuridica ed economica del personale regionale in quiescenza comunicava che:

– "Dall’esame del fascicolo di pensione integrativa, custodito da questo Servizio, risultano riconosciuti tutti i benefici fino ad oggi dovuti e regolarmente effettuati i relativi pagamenti".

– "Con riferimento alle altre pretese avanzate riguardanti l’equo indennizzo, il lavoro straordinario e l’indennità di fine servizio, si ribadisce l’estraneità dello scrivente Servizio alla gestione dei suddetti emolumenti se riferiti, come nel caso in esame, a personale comandato ex L.R. n. 53/85".

– "Al riguardo semmai corre l’obbligo di precisare che la predetta legge regionale, nel disciplinare la materia, parla esclusivamente per il personale cessato dal servizio prima della sua pubblicazione di riconoscimento del trattamento integrativo di pensione (vedasi art. 9 L.R. n. 53/85 sostituito dall’art. 16 L.R. n. 11/88)".

Tanto premesso – considerato che con il ricorso in epigrafe, le odierne appellanti avevano chiesto che, in esecuzione della citata decisione n. 290/01 di questo C.G.A., venissero loro corrisposte le somme di cui sopra al para 3 e che, al riguardo, l’Amministrazione regionale intimata affermava, da un lato, di avere corrisposto il dovuto e, dall’altro, di essere estranea alla gestione degli emolumenti concernenti l’equo indennizzo, il lavoro straordinario e l’indennità di fine servizio – il Collegio, con ordinanza n. 1535/10, disponeva che l’Amministrazione regionale – Servizio gestione giuridica ed economica del personale regionale in quiescenza fornisse, nei termini ivi indicati, documentati chiarimenti in ordine agli adempimenti effettuati in relazione alle richieste di cui ai superiori motivi di ricorso.

Con foglio prot./G/2010/1101 del 14 gennaio 2011, il Fondo Pensioni della Regione siciliana, in adempimento della citata ordinanza n. 1535/10, ha comunicato:

– di avere "competenza esclusivamente sui trattamenti pensionistici e previdenziali del personale regionale mentre, per quanto attiene tutto ciò che riguarda il periodo di servizio ed i relativi emolumenti, rimane competente l’Assessorato presso il quale il dipendente ha prestato servizio";

– di avere già provveduto ad effettuare in favore delle ricorrenti i pagamenti di competenza del Fondo, come ribadito con nota prot. n. PG/2010/133445 del 22/9/2010 indirizzata, tra gli altri, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

– che, "per quanto attiene i chiarimenti sulle richieste delle ricorrenti relative al periodo in cui il sig. Bu.Ma. era in servizio (differenze su lavoro straordinario etc.), gli stessi potranno essere forniti esclusivamente dal Servizio 19 Gestione Giuridica ed Economica del Personale dell’Assessorato Turismo".

Tanto premesso, il Collegio disponeva che l’Amministrazione regionale – Servizio 19 Gestione Giuridica ed Economica del Personale dell’Assessorato Turismo, già destinatario del suddetto foglio n. 2010/1101 in data 14 gennaio 2011, fornisse, con le modalità indicate nell’ordinanza n. 1535/10 di cui sopra, documentati chiarimenti in ordine agli adempimenti effettuati in relazione alle richieste di cui ai superiori motivi di ricorso.

Con nota prot. n. 82010 in data 20 maggio 2011, l’Amministrazione, Servizio 19, ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando di avere già corrisposto alle ricorrenti il giusto dovuto.

Alla camera di consiglio del 19 ottobre 2011 la difesa delle ricorrenti ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.

Il Collegio, pertanto, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti.

Si ritiene che sia equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, estensore, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 5 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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