Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 07-11-2011) 28-11-2011, n. 44002

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 9 luglio 2010 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di L.M. alla pena di mesi sei di reclusione, così ridotta per il rito abbreviato prescelto, irrogatagli dal Tribunale di Torino, con sentenza del 22 dicembre 2009, per il reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater.

Al prevenuto, già destinatario di due precedenti ordini del Questore di Torino notificatigli in data 8/10/2009 e 16/01/2009, era stato contestato di aver continuato a permanere nel territorio dello Stato, senza giustificato motivo, in violazione di nuovo ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni dal medesimo provvedimento, notificatogli il 20 novembre 2009, essendo ancora presente in Torino, il 6 dicembre 2009. 2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso a questa Corte di cassazione il L.M. personalmente, deducendo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, e il suo difensore, avvocato Loredana Melis del foro di Torino, lamentando l’inosservanza di legge per la mancata assoluzione del prevenuto dal reato ascrittogli e, altresì, l’eccessiva entità della pena inflitta e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

3. Va subito osservato che la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, che punisce la condotta di ingiustificata inosservanza del reiterato ordine di allontanamento del questore nei confronti di cittadino straniero, già destinatario di provvedimento di espulsione, ancorchè posta in essere prima della scadenza dei termini, entro il 24 dicembre 2010, per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo E.D., C- 61/11PPU), che ha affermato l’incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta normativa comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla abolitici criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso in sede di esecuzione – per via di interpretazione estensiva – alla previsione dell’art. 673 cod. proc. pen. (c.f.r.

Sez. 1, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011, n. 20130).

4. Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 – recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione alla direttiva suindicata sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi irregolari – ha novato la fattispecie (sostanzialmente confermando l’intervenuta abolitio criminis). La nuova formulazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-quater, introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad integrare l’illecito delineato. Sul punto basta ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il D.L. citato ha istituito, dunque, una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della novella.

L’intervenuta abolitio criminis impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *