Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 15-06-2012, n. 9917 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. A.L., D.M., I.N., B. L., B.G. propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi di impugnazione, avverso il decreto della Corte di appello di Roma menzionato in epigrafe.

2. Con il primo motivo deducono la omessa e insufficiente motivazione circa le ragioni per le quali la Corte di appello ha ritenuto corretto superare il termine – di regola triennale – di ragionevole durata del processo anche dinanzi al giudice pensionistico.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 11 Cost. e dell’art. 6 della C.E.D.U. nonchè la violazione dei parametri della giurisprudenza di Strasburgo in materia di durata ragionevole del giudizio presupposto.

4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., art. 75 disp. att. c.p.c., del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 57, 59, 60 e 64, convertito nella L. n. 36 del 1934, e del D.M. 8 aprile 2004, n. 127 nonchè il difetto di motivazione. I ricorrenti lamentano che il giudice del merito abbia liquidato a favore dei ricorrenti, senza addurre alcuna motivazione al riguardo, diritti di procuratore inferiori a quelli risultanti dalla tabella b del D.M. n. 127 del 2004 riconoscendo in luogo di Euro 779 spettanti in base ai valori delle voci richieste nello specifico conteggio la inferiore somma di 250 Euro.

5. Non svolge difese il Ministero.

RITENUTO CHE:

Il ricorso è fondato. La Corte di appello di Roma non ha infatti indicato ragioni per le quali la durata ragionevole del giudizio normalmente stimata dalla Corte di Strasburgo e dalla giurisprudenza di legittimità in tre anni, debba nella specie essere stimata in quattro anni.

Va pertanto operata una nuova liquidazione del danno da eccessiva durata del giudizio svoltosi davanti la Corte dei Conti – che si commisuri alla durata eccessiva di un anno e 10 mesi utilizzando il parametro di 750 Euro per ognuno dei primi tre anni di durata eccessiva – e pertanto sia pari a 1.325 Euro, somma al cui pagamento va condannato il Ministero intimato con interessi dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio di merito e di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 1.325 per ciascuno dei ricorrenti con interessi dalla domanda al saldo. Condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.528 (490 per onorari, 988 per diritti, 50 per spese) e del giudizio di cassazione che liquida in Euro 595 di cui 100 Euro per spese. Con distrazione per entrambi i gradi del giudizio a favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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