Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2012, n. 9905 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 181/5/07, depositata l’11.6.2007, la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto dalla S.r.l. SPOT Pubblicità nei confronti del Comune di Roma, ha annullato gli avvisi d’accertamento relativi ad imposta sulla pubblicità per l’anno 2000, rilevando l’inammissibilità della costituzione in giudizio in primo grado del Comune, perchè effettuata con atto sottoscritto da un funzionario privo di rappresentanza processuale.

Il Comune di Roma ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, in base a due motivi. La Società intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità della produzione documentale depositata dalla controricorrente alla pubblica udienza:

non solo, infatti, non risultano osservate le forme di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, (ed il Comune non è intervenuto hi udienza, cfr., in proposito, Cass. SU n. 450 del 2000, n. 529 del 2003; n. 14657del 2009), ma i documenti non attengono, neppure in astratto, all’ammissibilità del ricorso per l’intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata, di cui alla Delib. n. 31 del 2009 del CC di Roma, trattandosi delle domande di definizione della lite pendente e di alcuni versamenti, sui quali non consta che il Comune abbia deliberato; nè tale carenza può esser supplita in questa sede, dovendo la veridicità dei dati in esse assunti e la correttezza dei versamenti effettuati esser valutate, in base alla citata Delib. n. 31 del 2009, aret. 7 dai "competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale" e dovendo il buon esito della procedura constare, giusta il disposto del precedente art. 5, da un atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio (nella specie del Comune ricorrente) debitamente sottoscritto dalla controparte, per accettazione della richiesta di compensazione delle spese, e, cioè, mediante la presentazione di un atto proveniente dalle parti a ciò legittimate.

Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, della L. n. 88 del 2005, art. 3 bis nonchè della Delib. Consiliare 17 luglio 2000, n. 122, art. 24 e della Delib. di GC 25 febbraio 2000, n. 130, art. 3 il ricorrente afferma che la CTR ha errato nel dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio del Comune per difetto di legittimazione processuale del dirigente e nell’annullare in conseguenza gli atti impugnati, tenuto conto che la rappresentanza processuale spetta anche al dirigente dell’Ufficio.

Il motivo è fondato.

Il D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 88 del 2005, in vigore dal 1.6.2005, sostituendo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi (o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi). Il comma 2 dell’art. 3 bis, in esame, estende, poi, ai processi in corso, come il presente, la suddetta disposizione, restando, in conseguenza, acclarata la legittimazione processuale dei dirigenti locali ad intervenire nei giudizi innanzi alle commissione tributarie, sia di primo grado che d’appello. Sotto altro profilo, va rilevato che le SU di questa Corte, con la sentenza n. 12868 del 2005, hanno affermato il principio secondo cui, nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune – ed anche il regolamento cui lo statuto contenga un espressamente rinvii – può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico – amministrativa del Comune. E lo statuto del Comune di Roma, approvato con Delib. Consiliare 17 luglio 2000, n. 122 (successivamente integrato con Delib. 19 gennaio 2001, n. 22), dopo aver previsto, all’art. 24, comma 1, che "11 Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente", stabilisce, all’art. 34, comma 4, che "I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere". Peraltro, con specifico riferimento alla materia tributaria, il regolamento approvato con Delib. di giunta 25 febbraio 2000, n. 130, (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), dispone, all’art. 3, che "i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune sottoscrivendo gli atti processuali" (cfr. in proposito, Cass. 1915 del 2007).

La sentenza,che non si è attenuta al suddetto principio va, in conseguenza, cassata, restando assorbito il secondo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione, con rinvio alla CTR de Lazio, in diversa composizione, per l’esame delle censure dedotte in seno all’atto d’appello e per provvedere, anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

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