T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-01-2012, n. 119 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone preliminarmente la ricorrente che con verbale del 21 marzo 1989 il competente Consiglio Giudiziario si è favorevolmente espresso in ordine alla nomina a magistrato di Tribunale.

Veniva successivamente espresso, nel 1999, ulteriore parere favorevole alla nomina a magistrato di Corte d’Appello, con riferimento all’intero complesso dei parametri a tal fine rilevanti.

In occasione del trasferimento della ricorrente al Tribunale di Roma con funzioni di giudice del lavoro, il Consiglio Giudiziario di Milano esprimeva parere parziale nel rispetto della Circolare 1275/1985, comunque rassegnando conclusioni favorevoli.

Anche il parere reso ai fini della valutazione per la nomina a Magistrato di Cassazione veniva positivamente reso quanto a tutti i parametri esaminati.

Trasferitasi dal Tribunale di Roma a quello di Monza a far tempo dal 7 maggio 2008, ai fini dell’espressione del parere di competenza, il Consiglio Giudiziario di Roma evidenziava che nei confronti dell’interessata erano state registrate doglianze da parte del Foro e che alcuni provvedimenti redatti dalla dott.ssa Pizzi avevano "suscitato forti perplessità sotto il profilo della motivazione".

A seguito dell’acquisizione della documentazione relativa alle perplessità come sopra evidenziate, veniva esclusa la presenza di rimostranze da parte di avvocati e si dava atto della capacità professionali del magistrato, ancorché "con alcune incertezze".

Nel rilevare come il rapporto del dirigente dell’ufficio di appartenenza abbia segnalato la presenza di talune "incertezze" anche a distanza di tempo dall’assunzione delle funzioni di Giudice del lavoro (evidenziate da perplessità di carattere motivazionale nei provvedimenti redatti dalla dott.ssa Pizzi), il parere conclusivamente reso dal predetto Consiglio Giudiziario ha dato atto di talune "criticità" emerse dall’esame dei precedenti pareri espressi nel corso della carriera dell’interessata: e si è, quindi, sfavorevolmente espresso all’unanimità dei componenti del predetto organismo.

Queste le doglianze dedotte avverso il predetto atto:

1) Violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento. Violazione della Circolare P-1275 del 22 maggio 1985 sotto diversi profili. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e della L. n. 241 del 1990. Incertezza del diritto.

Nell’osservare come il procedimento preordinato all’espressione del parere di che trattasi sia assoggettato alla disciplina di cui all’epigrafata Circolare, evidenzia parte ricorrente che, difformemente da quanto in essa indicato, non vi siano state:

– una ricostruzione completa delle qualità del magistrato;

– una indicazione analitica degli elementi positivi e negativi di valutazione;

– una valutazione di tutti i parametri significativi ex lege;

– la valutazione delle peculiari attitudini in precedenza riconosciute all’interessata.

Né sarebbero state utilizzate le statistiche dell’ufficio, ulteriormente lamentandosi la mancata audizione del magistrato e l’omessa valutazione della scheda di autorelazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della L. n. 160 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e della L. n. 241 del 1990 sotto ulteriore profilo. Incertezza del diritto.

Nel rammentare come il gravato parere rechi una valutazione soltanto parziale, parte ricorrente evidenzia la violazione delle procedure di cui all’art. 11 della L. n. 160 del 2006; ulteriormente osservandosi come non vi sia prova che gli atti acquisiti a campione siano stati prescelti nel rispetto di parametri oggettivi e predeterminati.

Con motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in giudizio il 10 novembre 2009, parte ricorrente – a seguito dell’integrale conoscenza degli atti inerenti il procedimento oggetto di contestazione, nonché della disponibilità per via telematica del proprio fascicolo personale – ha articolato le seguenti, ulteriori doglianze:

3) Violazione del Capo XX della Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, della L. n. 160 del 2006 come modificata dalla L. n. 111 del 2007, della Circolare 1275/1985, sotto diversi profili. Incertezza del diritto. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere.

Non sussisterebbero atti comprovanti lo svolgimento di attività di valutazione conforme ai parametri della circolare 1275/1985 per il periodo di valutazione fino al 31 luglio 2007 e conforme ai parametri della circolare 20691/2007 per il periodo di valutazione compreso fra la data da ultimo indicata ed il 6 maggio 2008.

Né nel fascicolo è stata rilevata la presenza di alcun atto integrativo del parere parziale del 3 giugno 2009, che si rivelerebbe, conseguentemente, inadeguato e carente per la omessa valutazione dei parametri prefissati per legge.

Conferma quindi la ricorrente le considerazioni già esposte nell’atto introduttivo del giudizio, segnatamente per quanto concerne le carenze asseritamente inficianti il processo valutativo contestato.

4) Eccesso di potere. Contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento. Incertezza del diritto e violazione dell’art. 97 della Costituzione, sotto ulteriore profilo.

Rileva inoltre la ricorrente una difformità fra gli atti del procedimento e le indicazioni ritraibili dal sito informatico relativamente alla effettiva commisurazione temporale (30 aprile 2006 – 6 maggio 2008; ovvero, 29 gennaio 2004 – 6 maggio 2008) del periodo di valutazione.

5) Violazione del Capo IV della Circolare 1275/1985 e del Capo XIX della Circolare 20691/2007. Eccesso di potere. Incertezza del diritto.

Nessun parere parziale – con riferimento ad entrambi le epigrafate circolari – avrebbe comunque potuto essere reso nella fattispecie, atteso che il trasferimento dell’interessata è intervenuto a distanza inferiore a due anni rispetto all’ultimo parere reso dal Consiglio Giudiziario, ovvero rispetto all’ultima valutazione di professionalità conseguita.

6) Eccesso di potere. Violazione della L. n. 160 del 2006. Violazione del diritto al contraddittorio. Difetto di motivazione. Incertezza del diritto. Contraddittorietà. Violazione dei principi del giusto procedimento.

Nel ribadire come il parere di spettanza del dirigente dell’ufficio di appartenenza sia l’unico prescritto relativamente ai procedimenti di trasferimento, in presenza di una precedente valutazione, non infrabiennale, ad opera del Consiglio Giudiziario, torna a lamentare la ricorrente le incongruenze che inficerebbero il gravato parere parziale espresso da quest’ultimo organo, rispetto alle risultanze documentali prese in considerazione.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 5470, pronunziata nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2009.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2011.

Motivi della decisione

1. Va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame, dedotta dalla difesa erariale con memoria depositata il 24 ottobre 2009, in ragione del carattere asseritamente endoprocedimentale assunto dal parere di competenza del Consiglio giudiziario, per l’effetto inidoneo ad indurre conseguenze direttamente ed immediatamente pregiudizievoli sulla posizione del magistrato.

Il parere di che trattasi, in realtà, è un provvedimento di valutazione della capacità professionale del magistrato destinato a valere in perpetuo, per tutta la durata della carriera, come giudizio in relazione a qualunque provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura riguardante lo status del magistrato medesimo (promozioni, trasferimenti e altro).

Ciò risulta dalla circostanza che il suddetto parere viene inserito nel fascicolo personale, ed ivi rimane, e che le circolari del Consiglio Superiore della Magistratura ne sanciscono l’efficacia e l’ultrattività (n. 13531 del 28 settembre 1996 e n. 13000 dell’8 luglio 1999).

Ne consegue che l’atto in questione ha carattere, natura ed effetti di provvedimento definitivo, conseguentemente dimostrandosi immediatamente ed autonomamente impugnabile.

Né la definitività ed impugnabilità del provvedimento sono certo escluse dalla mera eventualità dell’accadere in futuro che il Consiglio Superiore della Magistratura, nelle valutazioni di sua competenza, vada in contrario avviso rispetto ai giudizi sfavorevoli espressi nel provvedimento medesimo dal Consiglio giudiziario nei confronti del magistrato interessato.

Se è vero che in capo all’Autorità procedente, allorché disattenda un parere necessario, incombe un particolare obbligo motivazionale, il ruolo particolarmente significativo attribuito dalla legge al Consiglio giudiziario postula che le considerazioni svolte nel parere possano essere superate solo con argomenti che si rivelino pertinenti, puntuali e basati su riscontri obiettivi e documentati: e ciò ancorché l’Organo di autogoverno, laddove ritenga di discostarsi dal parere dell’organo distrettuale, non è tenuto a confutarne analiticamente le risultanze o ad addurre impedimenti specifici di particolare rilevanza (a tal fine dovendosi, infatti, ritenere sufficiente, in primo luogo, che dal contesto motivazionale del provvedimento finale risulti come l’apporto consultivo sia stato tenuto presente nella sua complessiva ed effettiva portata; ed in secondo luogo che dal medesimo contesto sia possibile dedurre la ragione che ha indotto alla decisione difforme).

Le precedenti considerazioni (in ordine alle quali cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2009 n. 5836) avvalorano la tesi della autonoma lesività del parere del Consiglio giudiziario, i cui contenuti e la cui portata non possono essere posti nel nulla dalle successive determinazioni dell’Organo di autogoverno, ma solo eventualmente superati dalla valutazione in ordine alla gravità, al rilievo e allo spessore dei comportamenti negativi accertati, frutto di valutazioni discrezionali, di pieno merito, demandate appunto all’Organo di autogoverno.

La natura dell’atto, come sopra delineata, comporta quindi la positiva ricognizione, in capo all’odierna ricorrente, del necessario interesse e, con esso, della riveniente legittimazione al fine di sottoporre a sindacato giurisdizionale la contestata legittimità del gravato parere: per l’effetto imponendosi la già anticipata reiezione dell’eccezione in rito come sopra formulata dall’Avvocatura Generale dello Stato.

2. Quanto al merito delle doglianze dedotte dalla ricorrente con l’atto introduttivo del presente giudizio, appare opportuno procedere preliminarmente ad una ricognizione dei contenuti dell’atto avversato, nonché della disciplina di riferimento riveniente dagli atti assunti dal Consiglio Superiore della Magistratura.

2.1 In primo luogo, il verbale reso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma nella seduta del 17 dicembre 2008 – recante parere parziale nei confronti dell’odierna ricorrente – rappresenta che, da parte di alcuni componenti dell’organismo, sono state rappresentate le doglianze formulate nei confronti della dott.ssa Pizzi da parte del Foro; ulteriormente soggiungendosi che alcuni dei provvedimenti da quest’ultima redatti "hanno suscitato forti perplessità sotto il profilo della motivazione".

Alla stregua di quanto sopra, il Consiglio ha disposto l’acquisizione di 32 provvedimenti redatti dalla dott.ssa Pizzi (i primi otto di ogni semestre relativamente al periodo 1 maggio 2006 – 6 maggio 2008); ulteriormente formulando, nei confronti della Presidenza del Tribunale, richiesta di chiarimenti in ordine ad eventuali esposti o segnalazioni presentati da avvocati nei confronti della ricorrente, nonché di trasmissione del rapporto del Presidente della II Sezione Lavoro redatto ai fini del parere parziale.

Nel segnalare l’assenza, nell’arco temporale suindicato, di esposti o segnalazioni riguardanti il magistrato, il Presidente della II Sezione Lavoro esprimeva le seguenti considerazioni in ordine alla valutazione dei provvedimenti ed alla laboriosità e diligenza del magistrato:

– "l’analisi dei provvedimenti … consente di affermare che la dott.ssa Pizzi dimostra prontezza e sicurezza di giudizio ed un approccio pratico nell’esame delle controversie che affronta e definisce con rapidità ed indipendenza. Si evidenzia l’adeguato esame delle questioni poste dalle parti, con richiami a precedenti di giurisprudenza. omissis Nella trattazione di tutte le … tematiche la dott.ssa Pizzi ha dimostrato conoscenza degli istituti sostanziali e processuali applicati e degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità indicati a supporto delle decisioni, talvolta anche oggetto di valutazione critica";

– mentre l’analisi dei dati statistici sulla produttività ha evidenziato, pur in considerazione delle giornate di malattia delle quali ha fruito l’interessata, una "notevole laboriosità e puntualità".

Nella relazione del dirigente dell’Ufficio, nondimeno, viene dato conto della "motivazione … alquanto sovrabbondante" che ha caratterizzato una decisione, mentre per le controversie in materia di assistenza viene rilevata l’erroneità dell’esclusione della legittimazione del Ministero dell’Economia, invece indicata dalla legge quale litisconsorte necessario.

Conclude la relazione in argomento osservando che la dott.ssa Pizzi "dimostra, pur con alcune incertezze, buone capacità professionali e disponibilità ad estendere le sue conoscenze a settori specialistici, e certamente grande laboriosità ed impegno con consapevolezza della esigenza di rendere un servizio rispettoso dei principi del giusto processo".

Nell’adunanza del 3 giugno 2009, il Consiglio Giudiziario, preso atto della presenza, nel curriculum professionale dell’interessata, di "pareri sostanzialmente positivi, che tuttavia evidenziavano talune criticità" (parere dell’11 ottobre 1999 reso in occasione della nomina a magistrato di Corte d’Appello; parere del 10 ottobre 2006 reso ai fini della V valutazione di professionalità), si è ulteriormente soffermato sulle seguenti circostanze:

– "diffuse perplessità sotto il profilo motivazionale, tali da denotare un approccio talora non congruente rispetto alle previsioni legislative" riscontrabili nei "provvedimenti depositati in atti" ed in quelli "acquisiti a campione dal Consiglio Giudiziario nel corso del presente procedimento al fine di un più approfondito esame";

– "difetto di approfondimento", da parte della dott.ssa Pizzi, "delle questioni giuridiche controverse da affrontare e anche scarsa cura nella stesura dei provvedimenti, potendo parte dei rilievi evidenziati essere emendati già in esito ad una mera rilettura degli atti";

concludendo nel senso che "le criticità rilevate nei precedenti pareri siano aumentate e siano tali da non consentire l’espressione di un giudizio di sufficiente adeguatezza sotto il profilo della capacità professionale, anche avuto riguardo al numero elevato dei suddetti rilievi in relazione al numero dei provvedimenti esaminati".

2.2 Quanto alla disciplina di riferimento, va in primo luogo osservato come il Capo IV della Circolare n. P-1275/1985 del 22 maggio 1985 (Criteri per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati), come aggiornata con le Delib. del 23 luglio 2003 e del 26 gennaio 2005, stabilisca che:

"1) In caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto il C.S.M. darà immediata comunicazione della delibera al C.G., il quale, prima della trasmissione del fascicolo personale, formulerà un parere parziale.

2) Il parere va formulato con l’osservanza delle indicazioni di questa circolare, in quanto compatibili, sulla base dei dati già esistenti nel fascicolo e di quelli che il C.G. ritenga necessario raccogliere per integrarli.

3) Il parere parziale non va formulato se il magistrato ha prestato servizio nel distretto per meno di due anni o se il C.G. ha espresso un qualsiasi parere sul magistrato da meno di due anni, salva diversa richiesta del C.S.M. Copia del parere parziale va trasmessa all’interessato e al C.S.M. prima della trasmissione del fascicolo personale al C.G. competente a seguito del trasferimento. L’interessato ha facoltà di formulare le proprie osservazioni entro 30 giorni.

4) In ogni caso di trasferimento da parte del dirigente dell’ufficio ovvero, se lo stesso è organizzato in sezioni, da parte del dirigente della sezione, è redatta da questi una relazione sull’attività dei magistrati ricompresi nell’ufficio medesimo, sulla base di quanto previsto al n.2). Copia della relazione va trasmessa all’interessato, e inserita nel protocollo dell’ufficio affinché se ne tenga conto in occasione dei pareri per la progressione in carriera.

5) La disposizione di cui al capo che precede si applica anche nel caso di trasferimento del magistrato ad altro ufficio del medesimo distretto; la relazione è redatta all’atto del trasferimento dal dirigente dell’ufficio di provenienza".

Osserva poi il Collegio che il Capo VII della Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 (Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della L. 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento giudiziario), concernente la "documentazione relativa alla valutazione di professionalità. Fonti di conoscenza", ha previsto che:

"1. La documentazione acquisibile ed utilizzabile ai fini della valutazione di professionalità è costituita:

– dai rapporti dei dirigenti degli uffici;

– dal rapporto informativo annuale del capo dell’ufficio relativamente all’andamento generale dell’ufficio;

– dalle segnalazioni pervenute al Consiglio giudiziario o ai dirigenti degli uffici dal Consiglio dell’ordine degli avvocati competente per territorio;

– dalle informazioni inserite nel fascicolo personale del magistrato;

– dai verbali di audizione del magistrato;

– dai verbali di seduta del Consiglio giudiziario;

– da eventuali atti che si trovino nella fase pubblica di uno dei processi trattati dal magistrato in valutazione, acquisiti su specifica richiesta di un componente del Consiglio giudiziario;

– dalla relazione del magistrato interessato illustrativa del lavoro svolto;

– dalle informazioni esistenti presso la Prima Commissione del Consiglio superiore della magistratura;

– dalle informazioni disponibili presso la Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

– dalle informazioni disponibili presso il Ministero della giustizia e contenute nelle relazioni ispettive.

E’ altresì consentita l’utilizzazione di ogni altro atto o documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all’attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato.

2. Fatte salve le specifiche previsioni contenute nel Capo V in tema di indicatori, sono altresì utilizzabili:

2.1. Ai fini della valutazione del parametro della capacità, in particolare:

– gli atti acquisiti a campione secondo le indicazioni della Circolare P – 2084 del 1 febbraio 2005, assumendo come periodo di riferimento quello quadriennale, nonché eventualmente prodotti dall’interessato. Per periodi di valutazione inferiori al quadriennio, resta ferma la previsione dei quattro bimestri, che andranno individuati dai Consigli giudiziari nell’ambito del diverso arco temporale di riferimento;

– la segnalazione dei dirigenti degli uffici, ed eventualmente dei magistrati in valutazione, sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate;

– la comunicazione dei dirigenti degli uffici circa l’eventuale riforma o non accoglimento, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, relativi all’adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedimentali o processuali, da redigersi esclusivamente nel caso in cui risulti significativo il rapporto tra provvedimenti adottati e quelli non confermati;

– i verbali di udienza acquisiti a campione, secondo le modalità indicate nella Circolare P-2084 del 1 febbraio 2005 e modifiche che saranno successivamente approvate;

– la segnalazione del dirigente dell’ufficio relativamente al livello dei contributi in camera di consiglio;

– la segnalazione del dirigente dell’ufficio in merito all’attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;

– la segnalazione del dirigente dell’ufficio in merito alle conoscenze informatiche;

– le pubblicazioni scientifiche e le relazioni a convegni giuridici, ove inserite o comunque inseribili nel fascicolo personale del magistrato;

– la segnalazione del Procuratore nazionale antimafia, per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale, in ordine alla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari ed i magistrati destinatari del coordinamento.

2.2. Ai fini della valutazione del parametro della laboriosità, in particolare:

– il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno del quadriennio dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell’ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei;

– il prospetto statistico relativo al numero di procedimenti e processi definiti dal magistrato in valutazione e dagli altri magistrati dell’ufficio assegnati a funzioni, sezioni, gruppi di lavoro omogenei per ciascuno dei due anni precedenti ad ognuno degli anni in valutazione;

– l’indicazione dei dirigenti degli uffici sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati dal magistrato in valutazione in ragione del numero delle parti o delle questioni giuridiche affrontate, sull’attività di collaborazione alla gestione dell’ufficio, sull’espletamento di attività istituzionale o degli incarichi giudiziari ed extragiudiziari di natura obbligatoria svolti dal magistrato in valutazione;

– l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla collaborazione prestata su richiesta dal dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro.

2.3. Ai fini della valutazione del parametro della diligenza, in particolare:

– il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;

– l’indicazione dei dirigenti degli uffici sul rispetto degli impegni prefissati;

– il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;

– l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla partecipazione alle riunioni previste dall’ordinamento giudiziario per la discussione e l’approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell’evoluzione della giurisprudenza.

2.4. Ai fini della valutazione del parametro dell’impegno, in particolare:

– l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla disponibilità alle sostituzioni, in quanto riconducibili alle applicazioni e supplenze previste da norme di legge e dalle direttive del Consiglio superiore;

– l’indicazione dei dirigenti degli uffici in ordine alla consistenza delle collaborazioni prestate per la soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico con contestuale segnalazione di quelle richieste dal dirigente dell’ufficio o dal coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro;

– le domande di partecipazione agli incontri di studio di cui al Capo V della presente circolare o l’attestazione relativa all’effettiva partecipazione ai medesimi".

3. Il riportato complesso di disposizioni applicative relative alla valutazione della professionalità dei magistrati, a fronte dello svolgimento procedimentale e del contenuto motivazionale dell’avversato parere parziale reso dal Consiglio giudiziario di Roma, persuadono il Collegio dell’infondatezza delle doglianze dedotte con il presente mezzo di tutela.

3.1 Va innanzi tutto osservato come le indicazioni introdotte dalla Circolare del 2007 trovano applicazione al procedimento in esame alla stregua delle previsioni dalla Circolare stessa dettate al Capo XX, laddove si precisa che "Una specifica disposizione è stata dettata per disciplinare la definizione dei procedimenti di valutazione pendenti alla data del 31 luglio 2007. I magistrati che, al momento dell’entrata in vigore della L. n. 111 del 2007, avevano già maturato il diritto alla valutazione secondo le previgenti qualifiche di magistrato di tribunale, magistrato di appello, magistrato di cassazione e magistrato idoneo all’esercizio delle funzioni direttive superiori, per i quali non sia intervenuta la relativa delibera Consiliare, vengono valutati sulla base dei criteri dettati dalla Circolare n. P-1275/1985 recante Criteri per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati."

Nel caso di specie, la collocazione temporale della valutazione di che trattasi in epoca largamente successiva all’entrata in vigore della L. n. 111 del 2007 consente di escludere l’assorbente applicabilità del previgente complesso di disposizioni promananti dalla pure riportata Circolare P-1275/1985.

Quindi, sotto il profilo del complesso di elementi idonei a refluire nella valutazione di professionalità, le disposizioni di cui alla Circolare del 1985 sono insuscettibili di applicazione ove non integrate con il più complesso ed articolato quadro di riferimento riveniente dalla disciplina introdotta con la riportata Circolare del 2007, la cui introduzione ha fatto seguito alle modificazioni apportate all’Ordinamento giudiziario per effetto della L. n. 160 del 2006, come modificata ed integrata dalla L. n. 111 del 2007.

3.2 Va ulteriormente escluso, poi, che – come sostenuto dalla ricorrente – il parere oggetto di contestazione non dovesse essere, nella fattispecie, reso, in ragione del mancato decorso di un periodo almeno biennale rispetto all’ultimo parere espresso dal Consiglio Giudiziario.

Sovviene, in proposito, la condivisibile interpretazione data alle disposizioni di cui al Capo XIX della Circolare 20691/2007 dallo stesso C.S.M., nella seduta del 1 aprile 2009, in sede di risposta a taluni quesiti formulati dai Consigli Giudiziari di Torino, Palermo e Roma.

In tale circostanza, e con specifico riferimento alla tematica ora in esame, è stato rilevato che:

– il Consiglio superiore della magistratura, in occasione della prima valutazione di professionalità "effettiva", eseguita a norma dell’art. 5, comma 2, L. 30 luglio 2007, n. 111, deve prendere in esame "il periodo temporale decorrente dall’ultima valutazione positiva di professionalità" (cfr. Capo XX, n. 1.2, della Circolare dell’8 ottobre 2007 n. 20691) in modo che "la valutazione di professionalità riguardi l’attività complessivamente svolta dal magistrato, senza soluzione di continuità" (cfr. Relazione Introduttiva alla Circolare, sub Capo XX, punto 1); e ciò "anche perché, come dimostra l’attuale esperienza consiliare, deve essere possibile revocare, ove ne sussistano i presupposti, la fascia (o le fasce) di valutazione di professionalità attribuita per mero effetto di ricognizione normativa, e non all’esito di una concreta procedura di scrutinio, svolta per l’attribuzione delle previgenti qualifiche di magistrato di appello, magistrato di cassazione e magistrato idoneo all’esercizio delle funzioni direttive superiori";

– "è evidente, allora, che il Consiglio superiore della magistratura ha necessità di disporre di elementi di conoscenza idonei per procedere ad un giudizio di professionalità di tutti i periodi che, sebbene relativi a fasce di valutazione attribuite per effetto di ricognizione normativa, debbono essere oggetto di concreto scrutinio", tenendo presente, al riguardo, "che l’elemento di conoscenza più completo, oggettivo ed analitico per una valutazione di professionalità è costituito dal parere del Consiglio giudiziario";

conclusivamente ritenendosi "che il Consiglio giudiziario sia tenuto ad esprimere il parere parziale, a norma del Capo XIX della Circolare dell’8 ottobre 2007 n. 20691, anche quando siano passati meno di due anni dalla valutazione conseguita per effetto di ricognizione normativa, ma più di due anni dall’ultima valutazione "effettiva".

3.3 Ciò posto quanto alla legittima esprimibilità del parere di che trattasi, sia l’attività istruttoria posta in essere dal Consiglio Giudiziario (in essa ricomprendendosi l’acquisizione degli elementi di valutazione suscettibili di refluire nel parere che tale organismo è stato chiamato a rendere), sia la considerazione di fatti e circostanze che hanno contrassegnato il percorso professionale, sia, da ultimo, l’apprezzamento prestato all’attività della dott.ssa Pizzi (riguardata con riferimento ad incontroverse criticità dalla stessa evidenziate in sede di redazione di atti e provvedimenti), non consentono un positivo apprezzamento delle doglianze esposte dalla parte ricorrente.

La ricostruzione delle qualità del magistrato, infatti, non rivela profili di inadeguatezza e/o incompletezza tali da consentire l’ingresso del sindacato giurisdizionale negli apprezzamenti del Consiglio giudiziario sub specie dell’omessa valutazione, ovvero dell’omessa o travisata considerazione, di elementi di fatto rilevanti; né, d’altro canto, è positivamente riscontrabile la pure denunciata trascuratezza nella considerazione dei parametri rilevanti al fine della valutazione di professionalità, quali enucleati dal complesso di disposizioni dal C.S.M. in proposito dettate.

Alcune delle affermazioni dell’interessata, poi, si dimostrano affatto infondate: in proposito dovendosi osservare come la contestata prelevabilità "a campione" di documenti sia stata, invece, correttamente effettuata alla stregua delle corrispondenti previsioni della Circolare 20691/2007 (che contempla, ai fini di che trattasi, "gli atti acquisiti a campione secondo le indicazioni della Circolare P – 2084 del 1 febbraio 2005, assumendo come periodo di riferimento quello quadriennale, nonché eventualmente prodotti dall’interessato. Per periodi di valutazione inferiori al quadriennio, resta ferma la previsione dei quattro bimestri, che andranno individuati dai Consigli giudiziari nell’ambito del diverso arco temporale di riferimento").

Né, sotto diverso profilo, si dimostra consumata la violazione dei parametri di oggettività e predeterminazione nell’acquisizione dei campioni acquisiti; in proposito dovendosi osservare come la Relazione alla Circolare del 2007 – sul presupposto dell’assenza, nella disciplina legislativa di riferimento, di una disciplina organica in ordine alle fonti di conoscenza e, più in dettaglio, alla documentazione relativa alle valutazioni di professionalità" – abbia valorizzato, "al fine di garantire la massima completezza della valutazione", "l’utilizzazione di ogni atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all’attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato".

3.4 Va inoltre considerato – come correttamente evidenziato dalla difesa erariale con memoria depositata in atti il 24 ottobre 2009 – che, a fronte del carattere intrinsecamente parziale dell’impugnato parere, non incombeva sul Consiglio Giudiziario alcun onere di procedere ad una ricostruzione completa dell’attività del magistrato, né, tanto meno, ad una analitica descrizione di quest’ultima: piuttosto atteggiandosi l’apprezzamento intrinseco alla tipologia di parere di che trattasi, quale esigenza di adeguata e fedele rappresentazione dell’attività stessa espletata nell’ambito del distretto dal quale avviene il trasferimento, al fine di consentire, successivamente, la formulazione del parere al compimento del previsto quadriennio.

Se, sotto il profilo motivazionale, la congruità, logicità e concludenza del percorso logico evidenziato nel parere gravato non consente di rilevare l’emersione di profili suscettibili di sindacabilità (atteso che, come è noto, è preclusa al riscontro esercitabile in sede giurisdizionale di legittimità la penetrazione nel merito degli apprezzamenti condotti), va parimenti confutata la non corretta percezione di elementi e/o circostanze la cui valutazione è, poi, refluita nell’espressione del conclusivo parere.

Ci si riferisce, in particolare:

– al parere del Consiglio Giudiziario di Milano in data 11 ottobre 1999 (reso per la nomina a magistrato d’appello), nel quale – con riferimento al servizio dall’interessata espletato in Procura – viene evidenziato "qualche inconveniente derivante talora da eccesso di semplificazione nella valutazione delle esigenze di indagini e sulle determinazioni da prendere";

– nonché al parere del Consiglio Giudiziario di Roma del 10 ottobre 2006 (per la nomina a magistrato di cassazione), nel quale è stato sottolineato "un iniziale periodo di incertezza nell’affrontare le tematiche del lavoro e della previdenza" dall’interessata scontato "in occasione del passaggio alle funzioni di giudice del lavoro".

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da taluni componenti del Consiglio Giudiziario che ha reso il parere oggetto di odierna impugnativa, in ordine alla presenza di "doglianze" formulate da parte del Foro nei confronti della dott.ssa Pizzi, l’attività di riscontro in proposito svolta dal predetto organismo si è correttamente estesa all’acquisizione di provvedimenti estratti a campione dal novero degli atti formati dall’interessata, nonché del rapporto redatto dal Presidente della Sezione II Lavoro, le cui considerazioni sono state riportate sub 2.1.

3.5 Nel rilevare come anche le censure di carattere formale dalla ricorrente rivolte avverso l’atto impugnato non si prestino a condivisione (sia con riferimento all’omessa indicazione del relatore, la cui esplicitazione non è presidiata da carattere di obbligatorietà; sia con riguardo alla mancata indicazione nominativa dei voti espressi dai componenti del Consiglio Giudiziario, parimenti non prevista; sia, da ultimo, per quanto concerne la mancata sottoscrizione del verbale da parte di tutti i membri del predetto organismo), vanno poi decisamente rigettate anche le ulteriori argomentazioni dalla parte esplicitate con i motivi aggiunti successivamente proposti.

Con tale mezzo di tutela, presentato a seguito di accesso agli atti da parte dell’odierna ricorrente, viene fondamentalmente ribadito l’essenziale nucleo argomentativo già esplicitato con l’atto introduttivo del giudizio; e vengono, ulteriormente, rappresentate doglianze che si rivelano infondate.

Ci si riferisce, in particolare:

– alla mancata considerazione dell’autorelazione dell’interessata – la cui rilevanza invalidante avrebbe potuto formare oggetto di interesse laddove ci si fosse trovati in presenza (non già di parere parziale reso ai fini del trasferimento, ma) di parere formulato al termine del prescritto quadriennio;

– nonché all’errata indicazione del periodo preso in considerazione, conseguente ad un chiaro errore di fatto, peraltro corretto in sede di inserimento dei dati, come posto in evidenza dalla difesa erariale con memoria depositata il 18 novembre 2011.

Quanto, poi, al più sostanziale profilo di doglianza con il quale viene lamentata l’omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, va ancora una volta ribadito il carattere meramente parziale del parere ora all’esame: il quale, in quanto suscettibile di orientare (o, perlomeno, di qualificare, ancorché parzialmente) il conclusivo parere che verrà reso al compimento del quadriennio, ben potrà formare oggetto di interlocuzione fra il magistrato interessato ed il competente organismo valutativo, senza che al riguardo si sia venuta a consumare alcuna preclusione riveniente dalla svolgimento del procedimento di che trattasi.

4. Le considerazioni come sopra diffusamente espresse a fronte dell’articolato complesso di doglianze dalla parte ricorrente formulate con l’atto introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti inducono a dare atto dell’infondatezza delle censure esaminate, alla quale accede la reiezione del gravame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente dott.ssa P.A. al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Amministrazione per complessivi Euro 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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