Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2012, n. 9895

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Capitolo Metropolitano di Siena propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto con l’impugnazione della cartella di pagamento ad esso notificata il 25 agosto 2008 e, correlativamente, degli avvisi di accertamento presupposti, asseritamente non notificati, ai fini dell’ICI per gli anni dal 2001 al 2004, su immobili che si assumeva essere di interesse storico artistico, ha dichiarato la regolarità della notifica della cartella stessa e la sua legittimità, in considerazione della definitività dei quattro avvisi di accertamento che ne erano alla base, perchè ritualmente notificati e non opposti.

Con riguardo ai detti avvisi di accertamento, notificati al numero civico (OMISSIS), sede dell’Arcivescovado di Siena, anzichè al numero (OMISSIS), ove era la sede legale del contribuente Capitolo Metropolitano, il giudice d’appello, rilevato che la unitarietà canonica dei due enti non aveva alcuna evidenza di natura fiscale, trattandosi di soggetti autonomi e distinti, riteneva tuttavia decisiva l’affermazione che "la disposizione di cui all’art. 46 c.p.c., quanto alla sede legale diversa da quella effettiva, consente ai terzi di considerare egualmente quest’ultima, come sede della persona giuridica e tanto non può che valere anche in materia di notifica, con conseguente applicabilità dell’art. 145 c.p.c., dunque necessariamente comportando che ai fini della regolarità della notifica degli atti sarà sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un rapporto che pur non essendo qualificabile come di prestazione lavorativa, pur tuttavia risulti dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere corrispondenza", profilo sotto il quale il contribuente non aveva "dimostrato alcunchè, risultando invece dimostrato, per fatti concludenti ovvero ex art. 2729 c.c. e comunque in difetto di querela di falso, che la ricezione degli atti in questione sia intervenuta, cioè a dire regolarmente intervenuta, a persona per evidenza pur precariamente deputata".

Era del pari valida la notifica della cartella, in quanto l’erronea indicazione della persona fisica del legale rappresentante della persona giuridica non poteva dare luogo a nullità ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., non essendo essa prevista dal precedente art. 145.

Resistono con controricorso la spa Equitalia Gerit ed il Comune di Siena, che lo illustra con successiva memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che sia stata affermata la regolarità della notificazione della cartella di pagamento avvenuta a mani di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente, privo di ogni rapporto, e di lavoro dipendente e di altro genere con l’ente, e comunque senza che sia stata provata la comunicazione a mezzo destinatario.

Il motivo è infondato, ove si consideri che, come questa Corte ha chiarito, "ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l’erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non da luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., tranne che non vi sia incertezza sull’individuazione dell’ente destinatario dell’atto da notificare, non prevedendo l’art. 145 cod. proc. civ. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell’ente" (Cass. n. 12039 del 2009). La parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha infatti l’onere d’indicarne la denominazione e la sede (quali risultano dall’atto costitutivo e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l’identificazione dell’ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, nè ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. "Tale compito è di spettanza dell’ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell’ente, dichiaratosi dipendente, sia tra i soggetti indicati dall’art. 145 cod. proc. civ. come abilitati a ricevere la notificazione" (Cass. n. 16102 del 2007).

A tale principio la sentenza impugnata si è correttamente attenuta.

Nè in essa si afferma, come adombra nella censura il ricorrente, che la regolarità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mani di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente, non avente con quest’ultimo alcun rapporto.

Il giudice d’appello ha accertato che la notifica è regolarmente avvenuta presso la sede legale del Capitolo, in (OMISSIS), sicchè neppure ricorre l’ipotesi, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b bis), di difformità del consegnatario dell’atto dal suo destinatario, nella quale è richiesto l’invio della notizia a mezzo raccomandata.

La notifica alle persone giuridiche, come previsto in via generale dall’art. 145 cod. proc. civ., applicabile anche alla notificazione degli atti tributari regolata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 si esegue infatti nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante ovvero alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, realizzandosi così la consegna dell’atto al destinatario persona giuridica.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 46 c.p.c., comma 2, e dell’art. 145 cod. proc. civ., deduce la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, atti presupposti della cartella di pagamento, perchè avvenuta in luogo diverso dalla sede legale dell’ente, luogo dallo stesso giudice d’appello espressamente riconosciuto sede di altro ente dotato di personalità giuridica e di propria autonomia, con la conseguenza che esso non possa qualificarsi sede effettiva, diversa da quella legale, dell’ente destinatario della notifica.

Con il terzo ed il quarto motivo censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla individuazione come sede effettiva del Capitolo Metropolitano, diversa da quella legale al (OMISSIS), dell’indirizzo ove ha sede l’Arcivescovado di Siena, al (OMISSIS).

Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento destinati ad un ente dotato di personalità giuridica quando il consegnatario dell’atto risulti essere una persona diversa dal legale rappresentante dell’ente stesso e costui sia reperito presso la sede di un altro ente.

I quattro motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto legati, sono fondati.

La sentenza impugnata è incorsa nei vizi ad essa addebitati.

Dapprima ha infatti rilevato che l’eventuale unitarietà di rilevanza canonica dei due enti – Capitolo Metropolitano e Arcivescovado di Siena – non poteva avere alcuna evidenza di natura fiscale, trattandosi di enti dotati di propria autonomia e di distinti codici fiscali, "con l’ovvia conseguenza per cui gli avvisi in questione avrebbero dovuto essere notificati all’indirizzo di piazza del (OMISSIS)"; ha quindi richiamato il disposto del art. 46 c.c., comma 2 secondo cui quando la sede legale è diversa da quella effettiva, i terzi possono egualmente considerare quest’ultima come sede della persona giuridica, ed ha osservato "che ciò non può che valere anche in materia di notifica"; si è infine soffermato sul rapporto tra il consegnatario dell’atto e la persona giuridica destinataria.

Risulta evidente che nell’iter argomentativo è stato omesso il passaggio, e comunque ogni rilievo, in ordine alla configurabilità, nella specie, della sede dell’Arcivescovado al civico (OMISSIS) quale sede effettiva del Capitolo Metropolitano, avente sede legale al numero (OMISSIS).

Secondo l’insegnamento di questa Corte, "anche alla notificazione alle persone giuridiche, disciplinata dall’art. 145 cod. proc. civ., può applicarsi la disposizione contenuta nel capoverso dell’art. 46 cod. proc. civ., secondo la quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede quest’ultima; ne consegue che deve ritenersi valida la notificazione eseguita presso la sede effettiva di una società, anzichè presso la sua sede legale, salvo che, in caso di contestazione, grava sul notificante l’onere di provare che trattatasi di sede effettiva della società" (Cass. n. 17519 del 2003).

Una prova siffatta, pur in presenza di contestazioni del contribuente, non risulta essere stata fornita, ed il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto valida la notifica ad una persona giuridica in un luogo diverso dalla sua sede legale (nonchè dalla sua eventuale sede effettiva).

La mancanza di valida notifica dell’avviso di accertamento non ha consentito al contribuente di averne tempestiva conoscenza, ed ha impedito che l’atto impositivo, che dell’iscrizione a ruolo costituiva un indispensabile presupposto, divenisse definitivo, con la conseguente nullità dell’atto consequenziale, l’iscrizione a ruolo, appunto.

In conclusione, mentre va rigettato il primo motivo del ricorso, devono essere accolti gli altri quattro, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, diretto "alla declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale".

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese per i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna i contro ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

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