Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2012, n. 9881 Procedimento possessorio

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione in data 1 febbraio 1994, R. G., proprietaria di un fondo di ha 7,00 circa, sito in agro di (OMISSIS), pervenutole con atto di donazione e vendita per notar Resta del 19 maggio 1984, espose che A. F. e Fo.Lu., proprietari di un fondo limitrofo, separato dal suo dalla strada comunale (OMISSIS), avevano iniziato, "arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione", a transitare per raggiungere il loro fondo sul viottolo ubicato nel terreno di essa attrice.

Nel rilevare che il giudizio possessorio, instaurato dal F. e dalla Fo. nei suoi confronti, si era esaurito definitivamente in favore dei ricorrenti, reintegrati nel possesso della servitù di passaggio, li convenne innanzi al Tribunale di Lecce per sentire dichiarare l’inesistenza della servitù e per sentirli condannare al risarcimento del danno, pari all’importo delle spese sostenute nel menzionato giudizio.

Si costituirono i convenuti, resistendo e deducendo, in via di eccezione, l’esistenza, in favore del loro fondo, della servitù, costituita per destinazione del padre di famiglia.

La causa, istruita con interrogatorio delle parti, prova per testi e con consulenza tecnica, fu decisa con sentenza depositata il 21 agosto 2002, con la quale il Tribunale dichiarò l’insussistenza della servitù di passaggio e rigettò la domanda di danni.

Osservò il Tribunale che la servitù non risultava dall’atto di acquisto del fondo da parte dei convenuti (rogito Franco del 17 gennaio 1990) nè da atti di possesso, e che la situazione dei luoghi non era significativa dell’asservimento del fondo dell’attrice all’altro, non intercluso.

2. – Discussa la causa all’udienza del 24 giugno 2005, la Corte d’appello di Lecce, con sentenza deliberata il 24 agosto 2005 e resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 ottobre 2005, ha respinto l’appello del F. e della Fo..

La Corte territoriale, pur evidenziando l’erroneità del ragionamento del Tribunale nella parte in cui aveva correlato l’insussistenza della servitù alla mancanza di disposizioni negli atti di donazione dei due fondi, ha mantenuto ferma la censurata statuizione, escludendo la situazione di asservimento del fondo (attualmente) della G. al fondo (ora) degli appellanti.

Accertata l’insussistenza delle servitù per destinazione del padre di famiglia, la Corte ha dichiarato irrilevante per la costituzione di detta servitù l’esame delle prove orali relative alle modalità di utilizzazione della stradina-viottolo da parte della proprietaria originaria, dei suoi aventi causa e dei terzi, così come ininfluenti gli esiti dei giudizi possessori, stante la diversità del loro oggetto rispetto all’actio negatoria servitutis.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. e la Fo. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 18 aprile 2006, sulla base di tre motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo (violazione del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 90 e 92, art. 113 disp. att. cod. proc. civ., art. 276 cod. proc. civ., artt. 128 e 132 disp. att. cod. proc. civ. e art. 158 cod. proc. civ.) si censura la nullità della sentenza, giacchè la causa in questione, ritenuta per la decisione all’udienza collegiale del 24 giugno 2005, è stata, decisa il 24 agosto 2005, durante il periodo feriale.

2.1. – Il motivo è infondato.

Quando l’udienza di discussione si sia tenuta al di fuori del periodo feriale, non determina violazione delle norme che precludono la trattazione degli affari civili non urgenti nel periodo delle ferie dei magistrati la deliberazione della decisione in una data ricadente in quest’ultimo periodo, giacchè, svolgendosi la fase della deliberazione in segreto nella camera di consiglio senza la partecipazione delle parti del processo (art. 276 cod. proc. civ.), non ricorrono le ragioni che, al fine di assicurare alle parti l’effettiva possibilità di esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio, prevedono, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, la regola della sospensione dei termini e la disciplina delle attività consentite. E poichè – contrariamente a quanto presuppongono i ricorrenti – durante il periodo feriale i tribunali e le corti non chiudono, ma continuano a trattare, in materia civile, le cause previste come urgenti dall’ordinamento giudiziario e quelle, dichiarate tali dal presidente, la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, nessuna norma discendente dai principi regolatori del giusto processo vieta che i magistrati, ancorchè non in turno di servizio nel periodo feriale, provvedano, oltre che a scrivere e a depositare sentenze, a riunirsi per deliberare, in camera di consiglio, la decisione di controversie per le quali si sia già svolta la discussione, essendo anzi la sollecita definizione della fase decisoria espressione del rispetto del canone del buon andamento del servizio giustizia, funzionale alla realizzazione, in concreto, dell’obiettivo della ragionevole durata del processo.

2. Il secondo mezzo denuncia violazione degli artt. 1062 e 1027 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., anche in riferimento all’art. 2697 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo a punti decisivi della controversia. Avrebbe errato la Corte salentina a richiedere la prova della condizione di asservimento, giacchè il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi alla verifica della appartenenza dei due fondi ad un unico originario proprietario e del fatto che questi abbia posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù quando i due fondi cessarono di appartenere a lui. Inoltre, illegittimamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto indifferenti tutte le prove raccolte ed acquisite, riguardanti sia l’esistenza antica del viottolo, sia il suo uso effettivo e la concreta utilità.

2.1. – Il motivo è infondato.

La Corte territoriale si è attenuta, correttamente, al principio secondo cui, per la sussistenza del requisito dell’apparenza di una servitù di passaggio, necessario per l’acquisto della medesima per destinazione del padre di famiglia, non basta la semplice esistenza di una strada sul fondo di cui si assume l’asservimento, occorrendo anche che dal tracciato di essa si possa desumere – in base allo stato dei luoghi e ad ogni altra circostanza obiettiva rilevabile con riguardo all’epoca della separazione di detto fondo da quello a favore del quale si pretende essere stata costituita la servitù – che la strada sia stata originariamente posta a servizio di quest’ultimo (Cass., Sez. 2^, 23 luglio 1985, n. 4315; Cass., Sez. 2, 16 febbraio 2007, n. 3634).

Ed è proprio attraverso la ricostruzione, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e degli atti ad essa allegati, dello stato dei luoghi, esistente nel momento in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo proprietario, che la Corte di Lecce ha escluso, con logico e motivato apprezzamento, il presupposto della effettiva situazione di asservimento del fondo (oggi) di proprietà G., avendo accertato, da un lato, che la stradina interna al fondo preteso servente risulta realizzata per l’assolvimento delle normali operazioni colturali sul fondo stesso e per creare un collegamento tra la statale n. (OMISSIS) e la comunale (OMISSIS), permettendo l’accesso al fondo anche a quest’ultima, e, dall’altro, che entrambi i fondi (preteso dominante e preteso servente), dotati entrambi di accesso a pubbliche vie, si caratterizzano per la loro autonomia strutturale e fisica.

Per il resto, la censura – anche là dove si appunta sul malgoverno dei dati istruttori (peraltro genericamente indicati) – finisce con il prospettare una diversa valutazione del merito della causa, e con il pretendere di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito;

il tutto senza tenere conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata.

Correttamente, infine, il giudice del merito ha escluso di poter utilizzare, nel giudizio petitorio, i provvedimenti adottati e le prove raccolte in sede possessoria, gli uni e le altre non investendo il profilo del titolo discusso nel giudizio di negatoria servitutis (Cass., Sez. 2, 13 giugno 1994, n. 5732; Cass., Sez. 2^, 20 marzo 1999, n. 2607).

3. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione) ci si duole che la Corte d’appello abbia respinto il motivo di gravame relativo alla mancata compensazione delle spese del primo grado, che era giustificata per il fatto che vi era stata soccombenza reciproca, essendo stata respinta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’attrice.

3.1. – La doglianza è priva di fondamento, perchè, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez, lav., 5 aprile 2003, n. 5386; Cass., Sez. 3, 18 ottobre 2005, n. 20145).

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

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