Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2012, n. 9878

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel corso di una causa di lavoro promossa da C.F. nei confronti della s.r.l. La Nuova Sacelit ed altra, pendente dinanzi alla Corte d’appello di Messina, sezione lavoro, è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, espletata dal prof. B. M..

Con decreto in data 10 gennaio 2006, comunicato l’8 febbraio 2006, la Corte d’appello di Messina, sezione lavoro, ha liquidato al c.t.u. la somma di complessivi Euro 390,00 per onorari e di Euro 13,00 per ristoro di spese, ponendo la detta liquidazione a carico provvisorio del C..

Questi ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 ma il ricorso che la veicolava, depositato il 18 febbraio 2006, è stato dichiarato inammissibile per tardività con provvedimento in data 27 febbraio 2006 del Presidente della Corte d’appello di Messina, sezione lavoro. In tale provvedimento si premette che "con l’introduzione del D.P.R. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia avverso il decreto di pagamento emesso dal giudice è ammesso proporre opposizione entro venti giorni al presidente dell’ufficio giudiziario competente, che nella specie è il primo presidente della corte d’appello" e si rileva che, poichè "la controversia non ha ad oggetto la misura del compenso, ma si estende ad altre contestazioni", "il procedimento è quello previsto dall’art. 645 cod. proc. civ. in tema di onorari di avvocato, che deve essere proposto con citazione, per cui l’attuale ricorso non può essere trasformato nel detto atto e trasmesso per competenza al primo presidente per scadenza dei termini".

Per la cassazione di questo provvedimento il C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 aprile 2006, sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della c.t.u., con conseguente nullità dei gravati decreti di pagamento e provvedimento del 27 febbraio 2006 per omesse motivazioni, con lesione del diritto al contraddittorio e di difesa e con violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., degli artt. 24, 97 e 111 Cost.

e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Con il secondo mezzo si censura "lesione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa con nullità del gravato provvedimento del 27 febbraio 2006 e con violazione degli artt. 101 e 415 cod. proc. civ. nonchè degli artt. 24, 97 e 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali". La Corte d’appello, non fissando l’udienza prevista dall’art. 415 cod. proc. civ., avrebbe impedito che il C. potesse effettuare le notifiche previste da quest’ultima norma e potesse avviare e completare il regolare contraddittorio ed esercitare il diritto di difesa.

Il terzo motivo denuncia nullità del gravato provvedimento del 27 febbraio 2006 per ultrapetizione con insufficiente e contraddittorie motivazioni, con lesione del diritto del contraddittorio e difesa e degli artt. 112-132 cod. proc. civ., nonchè degli artt. 24, 97 e 111 Cost. e dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Si censura che il giudice del merito abbia posto a carico di una sola parte le spese della consulenza tecnica.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 l’atto introduttivo dell’opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, è – per espresso rinvio al procedimento camerale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 in tema di onorari di avvocato – il ricorso, che va depositato in cancelleria entro venti giorni dalla relativa comunicazione (cfr. Cass., Sez. 2^, 15 settembre 2009, n. 19867;

Cass., Sez. 6-2, 10 novembre 2011, n. 23456; Cass., Sez. 6-2, 15 dicembre 2011, n. 26966; Cass., Sez. 2, 27 dicembre 2011, n. 28923).

Ha pertanto errato il giudice del merito a ritenere necessaria la citazione per proporre l’opposizione e a rilevare, di conseguenza, l’inammissibilità dell’impugnazione in ragione del fatto che nei venti giorni dalla comunicazione del decreto di liquidazione l’opponente non aveva provveduto a notificare la citazione introduttiva alle controparti; e ciò sia perchè era stato proposto, ritualmente, ricorso, sia perchè, ai fini della tempestività della proposizione dell’impugnazione, occorreva guardare al deposito del ricorso presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario competente.

Sennonchè, va osservato che, sebbene sussista l’errore denunciato, il ricorrente è privo di interesse a dolersene, perchè nel successivo giudizio di rinvio egli non potrebbe ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella di cui ha chiesto la cassazione.

Invero, come ragione di opposizione al decreto di liquidazione l’odierno ricorrente ha dedotto la nullità della consulenza tecnica espletata dall’ausiliario del magistrato. Questa censura non può trovare ingresso nel procedimento promosso dal C., perchè, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 2, 7 febbraio 2011, n. 3024), in base alla disciplina recata dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 che lascia sostanzialmente invariata la natura e la struttura del procedimento di opposizione alla anzidetta liquidazione già previsto dalla L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11 avverso il decreto di liquidazione non possono proporsi questioni relative alla utilità e validità della consulenza tecnica, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede.

Nè è qui denunciatile il fatto che la liquidazione provvisoria sia stata posta a carico del C., anzichè della controparte nel giudizio presupposto. Infatti, il provvedimento con cui, nel corso del giudizio civile di merito, il giudice ponga a carico di una sola parte l’onere di anticipare le spese della consulenza tecnica d’ufficio, costituisce un provvedimento ordinatorio discrezionale e provvisorio, che non pregiudica il diritto di azione ed è conforme ai principi regolatori del processo civile, per i quali le spese dei mezzi istruttori vanno anticipate, salvo il loro recupero ex art. 91 cod. proc. civ., dalle parti istanti, anche se delle relative risultanze possono avvalersi pure le altre (Cass., Sez. 6-2, 11 gennaio 2012, n. 179).

3. – Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara, il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

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