Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2012, n. 9874 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.G. proponeva opposizione al provvedimento monitorio con il quale il GdP di Corigliano Calabro in data 27.4.2004 gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.560,00 in favore della soc. OF. IN. MET. snc di C.D. quale residuo avere per lavori di riparazione eseguiti nell’officina metalmeccanica dell’istante su un autocarro di proprietà dell’opponente. Questi sosteneva di non dover alcuna somma e spiegava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva a vario titolo (a titolo risarcitorio per difetti nei lavori eseguiti sul veicolo e per somme versate quale anticipo) la condanna di controparte ai pagamento di svariate somme (Euro 2.500,00+500,00+1820,00).

A seguito dell’espletata istruttoria (CTU) il giudice di primo grado, con sentenza del 15.9.2006, accoglieva l’opposizione del P., revocava il decreto ing. opposto e condannava la soc. OF IN MET al pagamento in favore del P. della somma di Euro 740,00, oltre alle spese processuali. La somma de qua era così stabilita, tenuto conto della differenza tra la maggior cifra già corrisposta (Euro 2240,00) rispetto al valore dell’opera correttamente realizzata, (equamente stimata in Euro 1500,00) in accoglimento della riconvenzionale.

La sentenza veniva appellata dalla soc. OF IN MET e, resistendo l’appellato P., l’adito Tribunale di Rossano, con sentenza n. 374/2008 depos. in data 21.4.2008 rigettava l’appello compensando le spese del grado. Il tribunale sosteneva in modo particolare che, per quanto riguardante i dedotti vizi dell’opera, l’appellante C. avrebbe dovuto tempestivamente eccepire l’eventuale decadenza del P. a far valere i suddetti vizi la cui eccezione era stata da questi tardivamente proposta in corso di causa. Il g.d.p. aveva correttamente recepito le conclusioni del CTU circa l’individuazione dei vizi e la valutazione dei lavori eseguiti.

Avverso la predetta pronuncia, la soc. OF IN MET ricorre per cassazione sulla base di 2 mezzi; P.G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in punto compensazione delle spese processuali.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2226 c.c.; deduce che erroneamente "Il giudice d’appello ha inquadrato la questione quale contratto d’appalto ex art. 1667 c.c. e non per come correttamente indicato …. quale vizio di cose ai sensi dell’art. 2226 c.c. "Lo stesso giudice avrebbe erroneamente esclusa la sussistenza dei presupposti di tale norma, in base alla quale, l’accettazione dell’opera libera il prestatore della stessa per le difformità ed i vizi riconoscibili. Sottolinea "la violazione dello stesso articolo per avere l’impugnata sentenza ritenuto inapplicabile l’eccezione di decadenza sollevata nel precedente grado di giudizio". "Tale eccezione – prosegue l’esponente – è rimasta inascoltata, trascurata, omessa dal giudicante che non ha giustificato l’esclusione e non ha dimostrato il percorso logico e giuridico seguito perla sua analisi.

La doglianza è inammissibile.

Il ricorrente infatti non ha colto, nè di conseguenza impugnato, la ratio deciderai che sottende tale punto della pronuncia. Il giudice di merito per quanto riguarda i dedotti vizi dell’opera, ha infatti ritenuto che l’appellante C. non aveva tempestivamente eccepito la decadenza del P. a far valere gli stessi vizi, atteso che la relativa eccezione era stata tardivamente proposta in corso di causa. Al riguardo il tribunale ha rilevato che "tale eccezione doveva essere contenuta nella comparsa di risposta ovvero in sede d’udienza di trattazione, mentre nel caso di specie essa è stata proposta nel corso dell’udienza del 3.12.2004 deputata all’assunzione delle prove precedentemente ammesse. Pertanto correttamente il giudice di prime cure non ne ha tenuto conto nella decisione della causa".

Con il 2 motivo di gravame la ricorrente denuncia "plurime omissioni o insufficienti motivazioni circa fatti controversi e decisivi".

Sostiene che il tribunale ha proceduto "…..ad una semplice riproduzione della motivazione e delle ragioni già adottate dal primo giudice nella sentenza di primo grado essendo la stessa chiaramente inficiata di gravi vizi consistenti in un’omessa o insufficiente motivazione…" Egli poi ha errato a non procedere ad una nuova CTU nè ha adeguatamente interpretato le emergenze istruttorie. La doglianza è inammissibile, in quanto inconferente e generica. I denunziati vizi tendono unicamente ad una rivalutazione del merito e postulano un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quanto ritenuto dal giudice. E’ noto invero che l’unico sindacato riservato al giudice di legittimità è quello sulla congruenza della relativa motivazione, che, però nella fattispecie appare corretta ed immune da vizi logici; infatti tutte le circostanze indicate dal ricorrente sono passate al vaglio critico del giudicante (Cass. S.U. 11.06.1998 n. 5802; Cass. n. 9368 del 21/04/2006). Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo l’esponente lamenta la disposta compensazione delle spese processuali del grado d’appello, ritenendola non adeguatamente giustificata.

La doglianza è priva di fondamento. La compensazione delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, potendo essere denunziate in sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza, che nella fattispecie è stato rispettato (Cass. n. 14542 del 04/07/2011). Anche la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (Cass. n. 22541 del 20/10/2006).

In conclusione debbono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale. Le spese seguono la prevalente soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente principale; attesi i profili processuali della fattispecie, si ritiene di compensare dette spese nella misura di 1/2.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento di 1/2 delle spese processuali che liquida per l’intero in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

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