Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-06-2012, n. 9871 Nullità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 4/6/1990 Dizma S.p.A. conveniva in giudizio la soc. Zambelli s.r.l. e la Cassa Rurale di Argelato (dal 1999 Emil Banca Credito Cooperativo a seguito di cambio di denominazione) chiedendo che la soc. Zambelli fosse condannata al risarcimento del danno per avere venduto macchine (per la lavorazione e il confezionamento di scatole di datteri) che presentavano gravi difetti; la Cassa Rurale era convenuta quale fideiussore della venditrice. La Banca garante provvedeva al pagamento subito dopo la notifica della citazione e costituendosi chiedeva declaratoria di cessazione della materia del contendere rispetto alla pretesa di pagamento dell’importo garantito.

La soc. Zambelli, invece, chiedeva il rigetto della domanda e il rimborso della somma pagata dalla garante. Il Tribunale di Vicenza con sentenza del 23/11/2005 accoglieva la domanda della soc. Dizma.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 24 marzo 2010 dichiarava inammissibile l’appello principale della soc. Zambelli e l’inefficacia dell’appello incidentale; nel rapporto tra Dizma ed Emil Banca nei cui confronti Dizma aveva chiesto la riforma della sentenza per ragioni proprie e indipendenti, regolava le spese condannando l’appellante incidentale alla rifusione delle stesse in favore della garante.

La Corte territoriale, quanto all’appello principale, rilevava che la notifica dell’appello a Dizma era nulla perchè effettuata presso la persona del domiciliatario e non presso lo studio indicato nella domiciliazione, bensì presso altro domicilio; osservava che la costituzione in giudizio della Zambelli era avvenuta dopo che era già scaduto il termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che, secondo la Corte territoriale, tale costituzione non impediva la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione in quanto, dovendosi applicare, ratione temporis, l’art. 164 c.p.c., vigente prima della riforma del 1990, la sanatoria aveva efficacia ex nunc e non ex tunc. Zambelli s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso FAST s.r.l. in liquidazione (già Dizma s.r.l.).

E’ rimasta intimata Emil Banca – Credito Cooperativo.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica dell’impugnazione debba essere effettuata nel domicilio eletto per il giudizio. La ricorrente rileva che, nella specie, la notifica dell’impugnazione era avvenuta presso lo studio dell’avvocato Lelio Fracasso domiciliatario ancorchè in luogo diverso (peraltro indicato con timbro sulla copia notificata della sentenza poi appellata) rispetto all’altro studio, dello stesso avvocato indicato nella elezione di domicilio; l’atto notificato era stato ricevuto dall’impiegata addetta al ritiro e pertanto la notifica dell’appello doveva ritenersi ritualmente effettuata.

2. Il motivo è manifestamente fondato: Dizma s.r.l. aveva eletto domicilio presso lo studio dell’avv. Lelio Fracasso in Schio, via Garibaldi 10 e la notifica è stata effettuata e ritirata nello studio dello stesso avvocato, ubicato, tuttavia, in altro luogo ((OMISSIS)) indicato nel timbro apposto sulla sentenza che lo stesso avvocato aveva notificato a controparte ai fini della decorrenza del termine breve.

Già con Cass. 10/10/2007 n. 21291 si è affermato il principio per il quale, relativamente alla notifica presso il domicilio eletto, "occorre privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c., l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera funzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza".

Il principio della preferenza del riferimento personale rispetto al riferimento topografico è stato poi ribadito affermandosi che:

– la notifica a mani di persona addetta al ritiro dell’atto in luogo diverso da quello indicato dal procuratore domiciliatario e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali nei quali non risulti nemmeno un’eventuale comunicazione all’ordine degli avvocati da parte del destinatario, deve ritenersi perfettamente valida, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico;

e che:

– sempre in virtù della prevalenza del dato personale su quello topografico, …nel caso di elezione di domicilio presso una persona determinata, che assume la veste di domiciliatario, se l’atto sia stato ricevuto direttamente dal domiciliatario, ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione è valida e, come tale, idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (così Cass. 24/7/2009 n. 17391 e, in precedenza, Cass. 21291/07; 14033/05;

6898/99).

La notifica così effettuata soddisfa pienamente l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a valutare le condotte da adottare a seguito dell’appello e pertanto è esclusa qualsivoglia nullità, invece del tutto erroneamente affermata con la sentenza di appello.

Per tale ragione e in questi limiti deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione nel rapporto processuale instauratosi tra la ricorrente e la controricorrente.

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la falsa applicazione degli artt. 160 e 164 c.p.c., in quanto la Corte aveva confuso la nullità della citazione disciplinata dall’art. 164 c.p.c., secondo il quale, nella previgente formulazione, la sanatoria aveva un effetto ex nunc, con la nullità della notificazione (art. 160 c.p.c.) che, invece, restava in ogni caso sanata ex tunc con la costituzione della parte cui la notifica era diretta.

4. Il motivo resta assorbito in quanto la notifica è valida e, quindi, resta superata la problematica inerente alla sanatoria, peraltro già affrontata da questa Corte con univoca giurisprudenza anche con riferimento alla normativa processuale anteriore alla riforma del 1990 (v., ex multis, Cass. 2521/1981; Cass. 4544/1982;

Cass. 3488/1983; Cass. 7679/1994).

Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia che provvederà anche per le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *