T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 138

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna gli atti del concorso indetto dall’Ospedale Generale di zona "Figlie di S. C." (Roma) per la copertura di primario per la Sezione autonoma di chirurgia plastica ricostruttiva.

Egli deduce un unico motivo di ricorso, per violazione di legge, censurando la mancata convocazione a partecipare alla prova scritta svoltasi il 5 febbraio 1992, nonostante la presentazione della domanda e la possidenza dei titoli per esservi ammesso.

Si è costituito in giudizio l’ente ospedaliero che, oltre a resistere al ricorso, ne eccepisce la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla udienza del 2 novembre 2011, il presidente ha avvisato le parti di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

La causa è stata spedita in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’istituto "Figlie di S.C., della Congregazione Religiosa ospedaliera "Figlie di S.C.", al quale appartiene l’Ospedale Generale di zona "Figlie di S.C." è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che esercita l’assistenza ospedaliera.

L’istituto, come contro dedotto in atti, ha chiesto ed ottenuto, con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 14 dicembre 1979, la classificazione dell’Ospedale Generale di Zona in Roma (ai sensi dell’art. 1, c. IV, L. 12 febbraio 1968, n. 132) nonché la equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale a quello in servizio presso gli enti ospedalieri, ai sensi dell’art. 129, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130: equiparazione confermata dall’art. 25 del D.P.R. n. 761 del 1979 rispetto al personale delle USL.

Come sopra individuato il regime giuridico cui è sottoposto l’ente evocato in giudizio, non vi sono dubbi sulla sua natura privata dovendosi escludere, peraltro, la qualificazione di ente pubblico non economico in mancanza di una espressa qualificazione in tal senso da parte dell’autorità amministrativa competente (id est, decreto del presidente della regione).

Vero è, che l’ospedale in questione è gestito da un ente ecclesiastico nell’ambito del servizio Sanitario pubblico; sennonché, tale circostanza non altera definitivamente i suoi connotati giuridici e la sua condizione di sostanziale autonomia e tendenziale estraneità alla pubblica amministrazione.

La giurisprudenza, sul punto, è consolidata da tempo, sin da epoca anteriore alla proposizione dell’odierno gravame.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, statuito che le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione per i dipendenti degli enti ecclesiastici gestori di ospedali classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2002 n. 14382 e Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2002 n. 14381 cui adde per lo stesso indirizzo Cass. 22 novembre 2003 n. 17793; Cass. 9 giugno 2006 n. 13435; contro, però Cass. 16 luglio 1997 n. 6549), precisando anche che tale classificazione non comporta di per sè – in difetto di disposizioni espresse in tal senso – l’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato dei principi del personale ospedaliero pubblico, ivi compreso quello concernente la necessità di assunzione per pubblico concorso (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un., 8 ottobre 2002 n. 14382 cit.).

I principi ora enunciati e l’applicabilità della normativa codicistica sono stati ribaditi, più di recente, dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, 6 marzo 2008, n. 6064.

In particolare, per quanto di specifica rilevanza ai fini del presente ricorso, il giudice regolatore della giurisdizione (Cass. ss.uu., 2 aprile 2007, n. 8088) ha affermato che, avendo natura privatistica i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti esercenti attività ospedaliera e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario pubblico hanno, le norme e i principi di tutela operanti per i rapporti di lavoro subordinato di diritto privato non trovano alcun limite alla loro applicazione nel rapporto del personale dipendente da detti enti; siffatta qualificazione, in difetto di disposizioni espresse in questo senso, non comporta, con l’adeguamento dell’ordinamento di tali rapporti di lavoro di diritto privato a quello del personale delle unità sanitarie locali, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 761 del 1979, l’assoluta parificazione della regolamentazione degli stessi rapporti a quello dei dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, e ciò anche alla stregua delle successive norme introdotte per il riordino della disciplina in materia sanitaria dai D.Lgs. n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993. Alla stregua di questo quadro normativo, pertanto, si deve escludere che gli enti ecclesiastici esercenti attività ospedaliera, previsti dalle citate disposizioni, siano inclusi, secondo l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, tra dette amministrazioni, che ai sensi dell’art. 1 del citato testo normativo comprendono le amministrazioni, le aziende e gli enti del S.s.n..

Nella specie, le sezioni unite hanno affermato, alla stregua del principio enunciato, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda di un medico inerente l’impugnazione degli atti relativi alla procedura concorsuale per il conferimento di un incarico di dirigente presso l’ospedale appartenente alla categoria dei predetti enti ecclesiastici.

Per quanto sopra esposto, il Collegio deve declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario.

La particolarità della fattispecie è ritenuta eccezionale e giusta ragione per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Nulla si dispone nei confronti del controinteressato non costituitosi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi in motivazione.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla spese nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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