T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 133 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato l’8 febbraio 1994 depositato nei termini, il dott. R.C. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Affari Amministrativi e del personale del Ministero della Sanità n. 303.c.57.1/9996, comunicato al ricorrente l’11 dicembre 1993, con il quale veniva respinta la sua domanda avanzata in data 23 marzo 1991 per l’inquadramento nel profilo professionale di "Collaboratore Tributario" ai sensi del comma 9° dell’art. 4 L. n. 312 del 1980, nonché delle risultanze del parere negativo (prot. 29/4) della Commissione paritetica di inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali, espresso in data 22 settembre 1993 e comunicato al ricorrente unitamente al provvedimento di cui sopra.

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Sanità, inquadrato nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo, VII qualifica, fa presente di aver prodotto in data 23 marzo 1991 domanda di inquadramento nel profilo professionale n. 235 di Collaboratore Tributario, compreso nella dotazione organica dell’Amministrazione sanitaria, sempre nella VII qualifica funzionale, avendo svolto mansioni che comportavano "un prevalente interesse tributario". L’Amministrazione di appartenenza conduceva l’istruttoria della pratica con esito positivo certificando che il quinquennio di svolgimento delle suddette mansioni, previsto dal nono comma dell’art. 4 L. n. 312 del 1980 come condizione per richiedere legittimamente l’inquadramento nel diverso profilo professionale, fosse stato completato in data 31 agosto 1988.

La domanda del ricorrente veniva trasmessa alla Commissione paritetica di cui all’art. 10 L. n. 312 del 1980 la quale, con delibera del 22 settembre 1993, esprimeva parere contrario "in quanto le mansioni svolte non sono contenute nella declaratoria del profilo professionale richiesto".

Conformandosi al suddetto parere l’Amministrazione intimata, con il provvedimento impugnato, comunicava al ricorrente la reiezione della propria domanda di inquadramento.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 10 L. n. 312 del 1980, artt. 3 e 6 L. n. 241 del 1990, D.P.R. n. 1219 del 1984, D.P.C.M. 2 febbraio 1988 ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il ricorrente lamenta come l’Amministrazione abbia recepito acriticamente il parere negativo della Commissione paritetica, atteso che la valutazione operata dalla suddetta Commissione appare errata e contraddittoria rispetto alle risultanze dell’istruttoria procedimentale condotta dall’Amministrazione di appartenenza, nonché priva di una adeguata motivazione.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla pubblica udienza del 2 novembre 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato sotto l’assorbente profilo della dedotta carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento e del precedente parere della Commissione paritetica che ne costituisce il necessario e logico presupposto.

Va, infatti, premesso che l’Amministrazione di appartenenza del ricorrente, sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso, aveva compiuto una istruttoria da cui risultava che le mansioni svolte dal dott. C. nel quinquennio prescritto rispondevano alle esigenze funzionali dell’Amministrazione stessa e che la loro tipologia rientrava nel profilo professionale richiesto. A fronte di tale istruttoria favorevole per il ricorrente, la Commissione paritetica di cui all’art. 10 della L. n. 312 del 1980, alla quale spettava l’adozione del parere previsto dal nono comma dell’art. 4 della suddetta legge, si è determinata in senso contrario all’inquadramento del ricorrente nel profilo professionale n. 235 "in quanto le mansioni svolte non sono contenute nella declaratoria del profilo professionale richiesto". Va da sé come il parere espresso dalla Commissione paritetica sia privo di una adeguata e circostanziata motivazione, da cui possano evincersi le ragioni per le quali la Commissione stessa si è determinata in modo difforme rispetto alle conclusioni dell’ufficio istruttore dell’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.

Va, inoltre, evidenziato come il suddetto parere in modo del tutto generico ha formulato le proprie valutazioni senza tener conto del fatto che dalla scheda individuale del ricorrente risultava come le mansioni svolte dallo stesso per oltre otto anni di coordinatore della sezione del contenzioso contabile rientravano tra quelle proprie del profilo professionale richiesto e come il quinquennio era stato completato il 31 agosto 1988.

L’accertata illegittimità del parere espresso dalla Commissione paritetica, attesa la sua natura vincolante per l’Amministrazione procedente, comporta l’illegittimità anche del successivo provvedimento del Ministero della Sanità, con il quale si respinge l’istanza presentata dal ricorrente rivolta ad ottenere l’inquadramento nel profilo professionale di "Collaboratore Tributario".

Conclusivamente il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio in considerazione della particolare natura della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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