Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 15-06-2012, n. 9862 Licenziamento disciplinare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che con sentenza del 21 ottobre 2003 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato il 16 luglio 1994 dalla s.r.l. Cleam, poi trasformatasi in s.p.a. Energas, a P.R., del quale ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna al pagamento delle retribuzioni frattanto maturate;

che, su ricorso della datrice di lavoro, con sentenza del 13 giugno 2005 n. 12644 questa Corte cassava con rinvio, ritenendo errata la nozione;

accolta dal collegio d’appello, di specificità dell’incolpazione disciplinare, già posta a base del licenziamento e consistita nell’aver ricevuto, quale ispettore alle vendite, la richiesta telefonica d’istallazione di un serbatoio per il gas e di aver rivelato la stesa richiesta ad un suo superiore, il cui figlio era titolare di un’impresa concorrente ed aveva poi provveduto all’installazione del serbatoio;

che, riassunto il giudizio dal P., la Corte d’appello di Salerno con sentenza del 22 agosto 2007 confermava la decisione di primo grado, ossia -73 il rigetto della domanda proposta dal P.;

che il collegio di rinvio, uniformandosi ai criteri indicati da questa Corte, riteneva la contestazione disciplinare rituale, ossia contenente tutte le indicazioni di fatto necessarie alla difesa dell’incolpato;

che la Corte ravvisava nel concorso nello sviamento di un cliente la violazione dell’obbligo di fedeltà imposto al prestatore di lavoro dall’art. 2105 cod. civ., mentre la lesione del rapporto di fiducia, necessario nel rapporto di lavoro subordinato, aveva reso non sproporzionata la sanzione espulsiva;

che contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale il P. e in via incidentale condizionata la s.p.a. Energas; che a ciascun ricorso corrisponde un controricorso;

che il Consigliere Giuseppe Napoletano, nominato relatore per l’udienza di cassazione, risulta aver fatto parte del collegio di appello ed è stato perciò sostituito dal consigliere Lucia Esposito, mentre il sottoscritto presidente ha assunto la relazione della causa;

che il collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2105, 2727, 2729 cod. civ., L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3 e 5 e vizi di motivazione, sostenendo la non certezza dei fatti posti a base dell’addebito di trasmissione di notizia riservata avente ad oggetto l’ordine telefonico di un cliente, ed affermando la conseguente infondatezza della presunzione di sviamento del cliente medesimo;

che il motivo è inammissibile in quanto inteso ad ottenere da questa Corte di legittimità un impossibile, nuovo apprezzamento dei fatti di causa, senza che il ricorrente denunzi in realtà alcun errore di diritto o alcuna contraddizione o lacuna nella motivazione della sentenza impugnata;

che tutto ciò è dimostrato dalla trascrizione integrale di deposizioni testimoniali nel motivo di ricorso nonchè dall’allegazione di copie fotografiche di verbali d’udienza;

che infatti il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366 cod. proc. civ., nn. 3 e 4, impone al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonchè la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori, eventualmente con trascrizione dei passi salienti. Il requisito dell’autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto d’impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidandone alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così una individuazione e vantazione dei fatti, come se nel giudizio di legittimità fosse possibile la ripetizione del giudizio di fatto;

che, rigettato il ricorso principale, quello incidentale rimane assorbito perchè dichiaratamente condizionato;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in Euro cinquanta, oltre ad Euro tremila per onorario, più spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

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