T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 129 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premettono i ricorrenti, Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate, di essere stati comandati d’autorità a prestare servizio presso le sedi estere.

Con il ricorso in epigrafe, essi lamentando la mancata erogazione degli emolumenti previsti dall’art. 1, L. n. 100 del 1987, deducono:

Violazione dell’art. 1, L. 10 marzo 1987, n. 100, nonché eccesso di potere sotto vari profili.

Sostengono gli esponenti che ai medesimi avrebbe dovuto essere riconosciuto il beneficio economico che, a mente dell’art. 1, L. n. 100 del 1987, è dovuto in conseguenza dei trasferimenti d’ufficio del personale delle FF.AA siccome trasferiti d’autorità dall’Italia presso sede estera.

A sostegno della pretesa avanzata, essi assumono la sussistenza dei presupposti di legge, rientrando i medesimi tra il personale delle Forze Armate nei cui confronti sono stati disposti trasferimenti "d’autorità" comportanti mutamento di sede, ed, in specie, trasferimenti per l’estero, per esigenze di servizio.

Ancora, gli interessati assumono l’irrilevanza agli invocati fini che ai medesimi era stata corrisposta altra indennità ai sensi della L. n. 642 del 1961, rispondendo, quella oggetto di gravame, a propri ed autonomi presupposti, quale la compensazione del disagio connesso al trasferimento per ragioni di servizio.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione.

Alla pubblica udienza del 2 novembre 2011, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato a verbale di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese processuali. L’Avvocato dello Stato ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite.

Non resta altro da fare, al Collegio, che prendere a dare atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con pedissequa declaratoria di improcedibilità del gravame e contestuale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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