Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-06-2012, n. 9854 Plagio e violazione dei diritti di utilizzazione economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione 16.7.2002, Abramo Allione Edizioni Musicali S.r.l.

conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Premiere Music S.a.r.l., nonchè C.M. e R.J.M., esponendo di essere, sin dal 1983, titolare dei diritti di sfruttamento dell’opera musicale "On va s’aimer" e chiedendo accertarsi che detta opera non costituisse plagio del brano "Une fille de France" (composto negli anni 70 dai convenuti Sigg.ri C., R. e dal paroliere B., i cui diritti di sfruttamento erano stati ceduti dall’originaria titolare all’altra convenuta Premiere).

Si costituivano tutti i convenuti che concludevano per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedevano: (1) accertarsi la natura plagiaria dell’opera "On va s’aimer" rispetto all’opera "Une fille de France", (2) nonchè – previa autorizzazione alla chiamata in causa di Universal Music Italia S.r.l. (contitolare con la Allione dei diritti di sfruttamento del brano "On va s’aimer") e degli odierni ricorrenti principali M.G.H. e B.D.R.H. (rispettivamente, compositore ed autore del testo dello stesso brano) – la condanna dei medesimi, in solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali patiti per la violazione dei diritti morali d’autore, per la violazione dei diritti di utilizzazione economica e/o per l’illecito sfruttamento dell’opera, con inibizione di ogni ulteriore sfruttamento.

Integratosi il contraddittorio con l’intervento volontario della Universal e con la costituzione in giudizio degli odierni ricorrenti principali, all’uopo chiamati in causa, che concludevano per l’accertamento negativo del plagio e per il rigetto delle domande riconvenzionali svolte dai convenuti, venivano espletate due c.t.u.

per la determinazione dell’originalità o meno del ritornello dell’opera "On va s’aimer".

Con sentenza non definitiva n. 10096/08 del 6/8.8.2008, il Tribunale accoglieva la domanda riconvenzionale dei convenuti Premiere Music sarl, C. e R. dichiarando che il brano "On va s’aimer" costituiva plagio del brano "Une fille de France" e condannando l’Allione, l’Universal ed i terzi chiamati al risarcimento dei danni da liquidarsi in prosieguo di giudizio, con inibizione all’ulteriore sfruttamento dell’opera plagiante. Il Tribunale, inoltre, dichiarava inammissibili le domande di manleva spiegate dalla Allione e dalla Universal con le rispettive memorie ex art. 183 c.p.c. (vecchia formulazione) nei confronti del M. e del B.. Su appello separatamente proposto dalla Universal e dalla Allione (quest’ultimo, R.G. 3527/08, riunito al primo) – in cui gli appellati Premieere Music, C. e R. nonchè il M. ed il B. si costituivano proponendo altresì appello incidentale – la Corte di Appello di Milano, con sentenza 10.6/30.8.2010, respingeva sia gli appelli principali sia gli appelli incidentali, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Affermava la Corte d’Appello che le censure degli appellanti dovessero ritenersi infondate, essendo pacifica l’anteriorità di "Une fille de France" e risultando dagli elaborati peritali dei due c.t.u. la marcata somiglianza tra i ritornelli dei due brani, oltre alla non banalità di "Une fille de France".

Invero – dopo avere ricordato che il giudice di primo grado si era rettamente discostato dalle conclusioni dei c.t.u. affermando la sussistenza della natura plagiaria del ritornello di "On va s’aimer" – la Corte d’Appello riferiva alcuni passaggi sia della prima sia della seconda c.t.u., con riferimento al concetto di originalità ed alla funzione determinante della melodia, ritenendo ininfluenti, al fine di negare il plagio, le "differenze di natura ritmica" riscontrate sul brano "On va s’aimer".

In merito al brano plagiato ("Une fille de France"), la Corte faceva riferimento al giudizio di originalità espresso da entrambi i consulenti.

Quanto all’elemento soggettivo, la stessa Corte d’appello riteneva infine che, una volta accertato il plagio della melodia, in un contesto di "indiscutibili e specifici elementi di fatto", appariva desumibile – quanto meno a titolo di colpa – la prova della non conformità alle regole della correttezza professionale.

La Corte Territoriale confermava anche la pronuncia del Giudice di prime cure relativamente all’inammissibilità delle domande di manleva spiegate dalla Allione e dalla Universal nei confronti del M. e del B..

Avverso detta sentenza sono stati presentati i seguenti distinti ricorsi per cassazione nell’ordine cronologico che segue: 1) il M. ed il B. sulla base sette motivi cui resistono con controricorso la Universal Music Italia srl, la Premiere Music sarl, C.M. e R.J.M.; la Universal Music ha altresì proposto ricorso incidentale articolato su dieci motivi; 2) La Universal Music sulla base di nove motivi cui resistono con controricorso il M. ed il B., che propongono altresì ricorso incidentale, nonchè la Premiere Music s.arl.; 3) la Abramo Allione Edizioni musicali srl sulla base di sei motivi cui resistono con controricorso la Universal Music Italia srl, che propone altresì ricorso incidentale, il M. ed il B. che propongono anch’essi ricorso incidentale nonchè la Premiere Music.

Motivi della decisione

Va preliminarmente qualificato come ricorso principale quello proposto dal M. e dal B. in quanto primo in ordine temporale, assumono, invece, la veste di ricorsi incidentali quello della Universal Music Italia srl e quello della Allione Edizioni musicali.

I ricorrenti principali deducono con il primo motivo di ricorso che la sentenza "ha omesso ogni accertamento – e comunque ha solo apparentemente e contraddittoriamente motivato – in ordine ai requisiti di compiutezza espressiva e novità del ritornello del brano "Une fille de France".

Con il secondo motivo lamentano che "con riferimento al segmento musicale presuntivamente plagiato… la Corte di Appello ha omesso l’autonomo accertamento del carattere di novità, malgrado ne fosse stata espressamente eccepita l’utilizzazione in diverse opere musicali preesistenti".

Con il terzo motivo denunciano la contraddittorietà della sentenza che, da un lato, riconosce la inidoneità della prima CTU mentre, dall’altro, fa ad essa riferimento per affermare l’esistenza del plagio.

Prospettano poi censure che riguardano la valutazione e l’utilizzo che i giudici di appello hanno fatto della seconda CTU. In particolare, secondo i ricorrenti principali, la sentenza impugnata:

"estrapola a suo piacimento alcune parole dell’Ing. Bo. del tutto avulse dal contesto argomentativo e dalla valutazione finale";

"fa dire al c.t.u. ciò che il medesimo c.t.u. non ha detto", mettendogli in bocca una sorta di equazione "somiglianza = uguaglianza = plagio"; si discosta dalle conclusioni del secondo CTU senza fornire congrua e verificabile motivazione" e "sulla base del solo, opinabile, diretto ascolto dei brani".

Con il quarto motivo i ricorrenti principali imputano ai giudici d’appello di non aver adeguatamente considerato le differenze ritmiche fra i due brani in conflitto. Essi, in buona sostanza criticano la sentenza laddove afferma che, a parità di melodia, le differenze di carattere ritmico non sono idonee ad evitare il plagio, contrapponendovi la diversa valutazione fatta dal secondo CTU. Con il quinto motivo riprendono le argomentazioni del quarto.

Con il sesto motivo deducono che "manca qualsivoglia concreto riferimento a precisi e indubbi elementi di fatto che possano indurre a ritenere assolto l’onere probatorio" facente capo agli esponenti in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico.

La Universal Music Italia deduce con il primo motivo di ricorso incidentale che la Corte d’Appello di Milano ha erroneamente ritenuto – senza darne alcuna motivazione nemmeno apparente – pacifica l’anteriorità di "Une fille de France" e di averne statuito l’originalità attraverso un mero richiamo alle CTU espletate in corso di causa.

Con il secondo ed il terzo motivo deduce rispettivamente il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all’accertamento della natura plagiaria di "On va s’aimer" e alla incoerente ed illogica valutazione delle risultanze delle due CTU espletate in corso di causa nonchè quello di violazione di legge per avere, sempre in relazione all’accertamento del plagio, stravolto il significato della CTU Bo..

Con il quarto motivo deduce la violazione o falsa applicazione di legge e vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sempre con riferimento all’accertamento della natura plagiaria di "On va s’aimer" e alla asserita identità delle composizioni di cui è causa rapportata al comportamento del Giudicante quale "peritus peritorum".

Con il quinto motivo prospetta il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ancora con riferimento all’accertamento della natura plagiaria di "On va s’aimer" e alla valutazione degli elementi essenziali all’identificazione della presunta identità delle composizioni di cui è causa.

Con il sesto ed il settimo motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistere l’elemento soggettivo del plagio.

Con l’ottavo motivo deduce il vizio di violazione di legge e quello motivazionale per obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la Corte d’Appello alla formazione del proprio convincimento in relazione al rigetto dell’eccezione di ultrapetizione formulata dalla ricorrente quanto all’inibitoria all’ulteriore sfruttamento di "On va s’aimer".

Con il nono motivo lamenta il vizio di violazione di legge e di contraddittoria motivazione per incoerenza del criterio logico che sorregge la decisione quanto all’asserita tardività della domanda di manleva proposta dalla ricorrente nei confronti del M. e del B..

La Allione edizioni musicali srl deduce con il primo motivo di ricorso incidentale il vizio di violazione di legge e quello di erronea motivazione in riferimento alla mancata applicazione del principio di creatività in ordine all’accertamento della natura plagiaria dell’opera On va s’aimer.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in riferimento al discostamento da parte della Corte d’appello dalle risultanze delle due CTU. Con il terzo motivo contesta la decisione impugnata in ordine alla valutazione dell’originalità dell’opera rispetto ai parametri della melodia e del ritmo.

Con il quarto motivo deduce l’insufficienza di valutazione da parte del giudice di merito assumendo che, se si fossero applicati gli stessi criteri in base ai quali si era ritenuta l’originalità dell’opera "Une fille de France", si sarebbe dovuta riconoscere anche l’originalità dell’opera "On va s’aimer" rispetto alla prima.

Con il quinto motivo contesta la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico.

Con il sesto motivo censura la pronuncia della sentenza relativamente alla prescrizione del diritto al risarcimento.

I primi due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale della Universal Music Italia in quanto convergono tutti nel censurare la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto il carattere di originalità all’opera musicale "Un fille de France" che si assume plagiata.

La Corte d’appello ha accolto e fatto proprie le valutazioni delle due CTU ed ha con la sentenza ampiamente motivato sulla scorta delle argomentazioni della CTU in ordine alla originalità dell’opera "Un fille de France".

A tale proposito è appena il caso di ricordare che quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese. (Cass. 3519/01; Cass. 6882/02; Cass. 3191/06; Cass. 7806/98; Cass. 12630/95).

Tuttavia, qualora le parti muovano alla consulenza argomentati rilievi e contrappongano specifici elementi di comparazione non presi in esame dal consulente, detto giudice non può limitarsi a disattenderli con generiche e non controllabili affermazioni di adesione agli accertamenti dell’ausiliario, ma è tenuto ad una più puntuale e dettagliata motivazione che ne dimostri le ragioni dell’infondatezza, o comunque quelle per le quali devono comunque essere preferiti questi ultimi (Cass. 9178/06; Cass. 4140/2003; Cass. 11711/1997; Cass. 7150/1995).

Da ciò consegue peraltro che la parte, la quale deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha l’onere di indicare in modo specifico le deduzioni formulate nel giudizio di merito, delle quali il giudice non si sia dato carico, non essendo sufficiente un generico richiamo agli atti del giudizio di merito (Cass. 19475/05) e ciò al fine di consentire a questa Corte, cui è inibito l’accesso agli atti della fase di merito di valutare l’omissione o l’incongruenza della motivazione in relazione a specifiche censure avanzate.

Nel caso di specie, nei due motivi del ricorso principale nulla è stato dedotto in ordine alle critiche avanzate alla CTU nella fase di merito. Le doglianze appaiono pertanto inammissibili perchè tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico risolvendosi in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. 8355/07; Cass. 17606/07; Cass. 12080/00).

Il ricorso incidentale della Universal Music riporta, invero, le censure mosse nella fase di merito alle valutazioni della CTU, ma di tali censure la sentenza impugnata da attentamente conto (v. pg. 21) laddove riferisce che "l’appellante Universal lamenta in "Un fille de France" l’uso di frammenti e gruppi di note di scale diatoniche, elemento strutturale presente nei ritornelli dei brani precedenti offerti in comparazione "una formula del tutto usuale nel panorama della musica tonale – che rappresentano l’elemento primario su cui si basa la musica moderna occidentale – e che comporterebbe l’esclusione del carattere dell’originalità e creatività di "Un fille de France".

A fronte di tale argomentazione, la Corte d’appello fornisce una esauriente spiegazione sostenendo che, "l’utilizzo di frammenti e gruppi di note per il raffronto è fuorviante, perchè il ritornello deve essere esaminato nel suo complesso melodico e soprattutto va esaminato il modo in cui e stata usata la scala da C.: un tetracordo discendente con alcune note ribattute (battute 1, 2, 3) che non trova riscontro alcuno nei brani a confronto, facilita la memorizzazione e l’individuazione fra altri brani da parte del pubblico e quindi, costituisce un preciso tratto di originalità di "Une fille de France". Il primo c.t.u. ha evidenziato che "le note ribattute (ripetute) (battute 1, 2, 3) tolgono ed annullano il più remoto riferimento alla scala…. formano un disegno melodico,…

elemento incisivo determinante " (ved. pag. 7 relazione 30.5.2005)".

La Corte d’appello conclude sul punto affermando che "tale valutazione è pienamente condivisibile perchè questo modo di progressione delle note ribattute è tutt’altro che casuale, non è uno schema melodico comune, non è un utilizzo di stilemi o formule acquisite dai compositori di musica leggera".

Tale motivazione appare del tutto logica e conforme a quanto espresso dalle due consulenze tecniche onde le censure mosse dalla ricorrente Universal Music srl appaiono tendenti a riproporre una diversa valutazione della questione investendo in tal modo inammissibilmente il merito della decisione.

Venendo ora all’esame della questione relativa al plagio dell’opera "Une fille de France" da parte di "On va s’aimer", si rileva che tale questione è proposta sotto diversi profili dai motivi da tre a sei del ricorso principale, dal secondo al quinto motivo del ricorso incidentale dell’Universai Music srl e dai primi quattro motivi del ricorso incidentale della Allone Edizioni Musicali srl.

Tutti i motivi in esame contestano sotto diverse prospettazioni la sentenza impugnata per essersi discostata dalle risultanze delle due Consulenze tecniche d’ufficio con una serie di errori motivazionali e con violazione di diversi principi normativi.

I motivi possono essere trattati congiuntamente investendo tutti la medesima questione.

Va anzitutto ricordato che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma L. n. 633 del 1941, ex art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della Legge citata, di modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore (Cass. 15496/04, Cass. 5089/04, Cass. 11953/93, Cass. n. 4625/77, Cass. n. 175/69).

Va osservato infatti che la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea di per sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di opere di diversi autori, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l’ottenimento della protezione.

In tale contesto si è altresì affermato che "si ha violazione dell’esclusiva non solo quando l’opera è copiata integralmente (riproduzione abusiva in senso stretto); ma anche quando si ha contraffazione dell’opera precedente, contraffazione la quale implica delle differenze oltre che delle somiglianze. Ora, quando si tratta di valutare se c’è o no contraffazione non è determinante, per negarla, l’esistenza di differenze di dettaglio: ciò che conta è se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore sono riconoscibili nell’opera successiva" (Cass. 7077/90).

L’elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quanto, mentre quest’ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell’opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un’elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo (Cass. 20925/05). Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d’impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell’impresa, ma la riproduzione illecita di un’opera da parte dell’altra, ancorchè camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l’opera originaria (Cass. 20925/05).

L’accertamento se l’opera dell’ingegno costituisca opera originale, o, comunque, di carattere creativo, tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra che si assume plagiata, è rimesso all’incensurabile apprezzamento del giudice di merito, che, quando sia sorretto da congrua motivazione ed esente da errori logici o giuridici, non risulta sindacabile in sede di legittimità.

Al giudice di merito è, altresì, demandato di accertare incensurabilmente se l’utilizzazione di alcuni elementi dell’opera altrui dell’ingegno dia vita ad una entità intellettuale nuova e diversa, o costituisca, invece, una contraffazione vietata dalla legge. (Cass. 950/61, Cass. 202/68, Cass. 3791/58, Cass. 190/62).

Applicando i principi espressi da questa Corte al caso di specie, va esaminato se la Corte d’appello abbia correttamente accertato se i tratti essenziali che caratterizzano l’opera anteriore siano riconoscibili nell’opera successiva a prescindere dalla esistenza di differenze di dettaglio essendo a tal fine sufficiente una valutazione sintetica, senza che sia necessario precedere ad esami analitici sulla qualità e quantità di tutte le conformità e le difformità che la seconda opera presenta rispetto alla prima.

La risposta è positiva.

Il nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata sul punto è quello di seguito riportato. "Ciò posto, ad avviso della Corte, quanto alla comparazione del due brani non va trascurata la relazione peritale del Maestro Be., che ha evidenziato su carta pentagrammata, la notevole somiglianza del ritornello di "On va s’aimer" rispetto a "Une fille de France": inizia con una anacrusi (prime tre note all’inizio della battuta, ben scandite, su quattro), presenta ben trentatre note uguali su quaranta (esclusa la battuta n. 4), riprende sotto il profilo strutturale il modello della progressione, dal che la deduzione che le "lievissime differenze di natura ritmica richieste, peraltro, dall’esigenza di rispettare l’accento tonico delle parole del testo sono assolutamente ininfluenti nella percezione auditiva della melodia ", in quanto gli elementi più importanti e melodicamente più interessanti sopra citati sono ampiamente ripresi in modo tale da portare chiunque a confonderle "perchè la ripetizione sostanzialmente identica delle prime tre battute di "Une file de France", induce chicchessia a scambiare una canzone con l’altra".

Si osserva, inoltre, che anche il c.t.u. ing. Bo., nella sua analitica scomposizione del ritornello del due brani con criteri matematici, evidenzia che la successione delle note "sembrerebbe a prima vista del tutto somigliante…." e perviene alla conclusione che ciò "…. non inficia l’originalità precipua di entrambe le composizioni perchè il materiale melodico viene trattato in maniera del tutto diversa in entrambe le sezioni esaminate…", dal che è evidente che le diversità sono rilevate dal c.t.u. solo sulla base della struttura ritmica e non anche della struttura melodica ed armonica.

Riguardo a tale conclusione va rilevato che a prescindere dal fatto che il ritornello, nella quasi totalità del brani di musica leggera, è il nucleo della canzone, quello maggiormente ritenuto nella memoria degli ascoltatori, che le note riprese da "Une file de France" sono 33 su 40, la stessa perizia Bo. che afferma l’originalità anche di "On va s’aimer", attesta in modo univoco, ad avviso della Corte che la melodia del ritornelli è molto simile "sembrerebbe a prima vista del tutto somigliante" (ved. pag. 18 relazione) ed anche: "potenziale similitudine tra i brani e nei ritornelli", tanto da concludere: "On va s’aimer" può essere solamente considerato una citazione" di "Un fille de France" (ved.

replica ad osservazioni c.t.p. pag. 2).

Ora, la giurisprudenza in materia ha elaborato un concetto di originalità attribuendo alla melodia – successione di note con particolare articolazione ed accenti – una funzione peculiare e determinante che si fonde con il ritmo la scansione della musica nel tempo – che non è determinante e può mutare senza incidere sull’ originalità del motivo.

Da ciò, ne deriva che, rettamente, il primo giudice ha disatteso le conclusioni del secondo c.t.u., basate "principalmente sull’enfatizzazione…. del ruolo della struttura ritmica, a scapito di una ponderazione complessiva del diversi elementi (melodia, armonia, ritmo)", che nel loro insieme determinano l’originalità, la novità assoluta di un motivo musicale.

Pertanto, le lievi differenze di natura ritmica di "On va s’aimer" sono ininfluenti, alfine di attribuirle il carattere di creatività e va confermata la sentenza impugnata laddove dichiara che il brano musicale "On va s’aimer " costituisce plagio del brano musicale "Une fille de France".

Dalla lettura della motivazione dianzi citata emerge con tutta chiarezza che la Corte d’appello si è correttamente attenuta ai principi enunciati da questa Corte avendo avuto cura di accertare se la canzone "On va s’aimer" avesse riprodotto o meno la canzone "Une Fille de France" individuando a tal fine se erano stati ripresi o meno i caratteri essenziali di quest’ultima e non già gli aspetti di dettaglio.

In tal senso ha ritenuto che il ritornello deve ritenersi il nucleo essenziale delle composizione musicali quali quelle per cui è causa e che i ritornelli delle due canzoni sono pressochè identici riproducendo quello di "On va s’aimer" 33 note su 40 di quello di "Une fille de France".

Inoltre ha aggiunto che in ragione di ciò la melodia dei due ritornelli è molto simile e che non vale a costituire una valida differenza sotto il profilo creativo la differenza del ritmo in quanto questo non incide sull’originalità del motivo.

Ciò posto occorre valutare se la Corte d’appello si sia senza adeguata motivazione discostata dalle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio.

A tale proposito, questa Corte ha già chiarito a più riprese che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u.

Qualora, poi, nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa; egli può, invece, discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonchè, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione. (Da ultimo v. Cass. 5148/11).

Sotto tale profilo i motivi del ricorso principale e di quello incidentale si fondano in particolare sulla seguenti argomentazioni:

a) sussisterebbe contraddittorietà interna della motivazione in quanto prima nega la validità della CTU poi la pone a base della decisione utilizzandone impropriamente alcuni passaggi e giungendo ad erronee conclusioni basate sul concetto di somiglianza senza avere tenuto conto delle argomentazioni avanzate nel giudizio di secondo grado (3 motivo ric.princ. M., 1 motivo ric. inc. Allione, 3 e 6 motivo ric.inc. Universal); b) vi sarebbe erronea interpretazione delle CTU poichè si sostiene che la sentenza non tiene conto delle differenze di melodia e armonia che sussisterebbero tra le due opere e che sarebbero invece state esaminate e prese in considerazione dalla CTU. (3 motivo ric. princ. M., 4 motivo ric.inc. Universal); c) sussisterebbe una erronea valutazione della preminenza della melodia rispetto al ritmo ed all’armonia (3 motivo ric. inc. Allione, 4 e 5 motivo ric. princ. M., 6 motivo ric. inc. Universal) sostenendosi a tal proposito che anche il ritmo incide sulla originalità dell’opera. d) vi sarebbe stata una indebita valutazione da parte del giudice quale peritus peritorum (2 motivo ric.inc. Allione, 3 motivo ric.princ. M., 3 e 5 motivo ric. inc. Universal).

Venendo all’esame delle dette censure è appena il caso di rammentare che questa Corte non è tenuta ad effettuare alcuna valutazione circa il merito della decisione, dovendosi limitare ad accertare se la Corte d’appello abbia fornito una motivazione logicamente argomentata del proprio discostamento dalle consulenze tecniche d’ufficio e, in tal senso, ogni censura che investe il merito della decisione non può trovare ingresso innanzi a questa Corte.

Le prime censure sub a) si rivelano infondate.

Come già evidenziato, la Corte d’appello ha effettuato una valutazione critica delle consulenze tecniche d’ufficio prendendo in considerazione gli accertamenti e le considerazioni ritenuti corretti e disattendendogli altri e, in particolare, le conclusioni.

Tale modo di procedere risulta assolutamente corretto, rientrando nei canoni della logica giudica che il giudice tenga conto delle risultanze della consulenza che ritenga rilevanti e degne di essere poste alla base della decisione e tralasci le altre ritenute irrilevanti o non congrue.

Nessuna contraddittorietà sussiste dunque sotto tale profilo.

Circa l’applicazione di un non corretto principio di somiglianza quale elemento contrassegnante il plagio, la censura non trova riscontro nella motivazione della sentenza. Questa, infatti, riporta, facendole proprie, le osservazioni del CTU Be. secondo cui la canzone "On va s’aimer" rispetto a "Un fille de France" inizia con una anacrusi (prime tre note all’inizio della battuta, ben scandite, su quattro), presenta ben trentatre note uguali su quaranta (esclusa la battuta n. 4), riprende sotto il profilo strutturale il modello della progressione".

Dunque non è il concetto di somiglianza che è stato applicato ma l’accertamento della coincidenza di un notevole numero di note tra le due composizioni nei rispettivi ritornelli.

Quanto alla ulteriore censura, secondo cui il giudice di seconde cure non avrebbe tenuto conto dei rilievi mossi negli scritti difensivi alla sentenza di primo grado, la stessa è infondata.

Sul punto è appena il caso di rammentare quanto al contenuto dell’onere motivazionale che grava sul giudice di appello che la sentenza di secondo grado deve esplicitare gli elementi imprescindibili a rendere chiaro il percorso argomentativo che fonda la decisione (Cass. Sez. un. n. 10892 del 2001), ma l’onere di adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni della parte, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da questa svolte. E’, infatti, sufficiente che il giudice dell’impugnazione esponga, anche in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della decisione e le ragioni del suo convincimento, così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni incompatibili con esse e disattesi, per implicito, i rilievi e le tesi i quali, se pure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la conclusione affermata e con l’iter argomentativo svolto per affermarla (Cass., n. 696 del 2002;

n. 10569 del 2001; n. 13342 del 1999); è cioè sufficiente il riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata, tenuto conto dei motivi esposti con l’atto di appello (Cass. n. 9670 del 2003;Cass n. 2078 del 1998).

Nel caso di specie, la Corte d’appello, che ha dato atto del contenuto dei motivi di appello proposti dalle parti, ha effettuato una valutazione implicita degli stessi nella rivalutazione complessiva delle risultanze delle due consulenze tecniche d’ufficio, senza che fosse necessario un esame analitico di ogni argomentazione difensiva.

Le censure di cui alle lettere b) e c) dianzi riportate possono essere esaminate congiuntamente in quanto tra loro connesse.

Tali censure sono infondate e per certi versi inammissibili.

Invero, la Corte d’appello ha, come in precedenza detto, effettuato una valutazione della esistenza del carattere plagiario dell’opera "On va s’aimer" basato sull’accertamento del nucleo essenziale delle due composizioni costituito dal ritornello e dalla melodia, in tal senso ricalcando sostanzialmente la motivazione del giudice di prime cure riportata integralmente nella sentenza.

Nessuno dei ricorsi (principale ed incidentale) censura la valutazione della Corte d’appello secondo cui l’elemento caratterizzante ai fini della valutazione del plagio deve considerarsi il ritornello.

Tale pronuncia deve quindi considerarsi ormai definitiva e costituente giudicato.

Stando così le cose, va osservato che l’accertamento del plagio va riferito esclusivamente agli aspetti che concernono il ritornello e non alle opere musicali nella loro interezza.

A tale proposito, la restante motivazione della sentenza ha rilevato, sulla base delle due perizie, che i ritornelli delle due canzoni presentano 33 note identiche su quaranta e che quello di "On va s’aimer" riprende sotto il profilo strutturale il modello della progressione, per cui ha concluso che la melodia alla base delle due opere musicali è sostanzialmente la stessa.

La Corte d’appello è giunta a tale conclusione proprio sulla base di quanto affermato dai due CTU e, cioè, per quanto riguarda il Maestro Be., che "lievissime differenze di natura ritmica richieste, peraltro, dall’esigenza di rispettare l’accento tonico delle parole del testo sono assolutamente ininfluenti nella percezione auditiva della melodia" e che, "la ripetizione sostanzialmente identica delle prime tre battute di "Une file de France", induce chicchessia a scambiare una canzone con l’altra".

Mentre per quanto concerne l’ing. Bo. ha osservato che questi ha concluso che la melodia dei ritornelli "sembrerebbe a prima vista del tutto somigliante" tanto da sostenere "una potenziale similitudine nei brani e nei ritornelli" fino a concludere che "On va s’aimer" può essere considerata " una citazione" di "Une Fille de France".

Il giudice di seconde cure ha poi osservato che le conclusioni finali dell’ing. Bo. sulla natura plagiaria di "On va s’aimer" non potevano essere condivise poichè, essendo il nucleo essenziale identificativo di una opera di musica leggera costituito dalla melodia, le differenze sul piano del ritmo non poteva assurgere ad elemento di discrimine sotto il profilo del plagio.

Tale motivazione appare sotto il profilo logico-giuridico del tutto corretta in quanto basata sostanzialmente sugli stessi elementi fomiti dalle due consulenze tecniche valutati ed interpretati in relazione specifica ai ritornelli. Aggiungasi che corretta appare altresì la valutazione, conforme alla stragrande maggioranza della giurisprudenza di merito ed anche della miglior dottrina, di ritenere che la melodia costituisce in genere l’elemento identificativo di un brano di musica leggera esprimendone la sua individualità e conoscibilità.

Tale affermazione non può ovviamente rivestire carattere assoluto dovendosi in ogni singola fattispecie valutare come la melodia interagisca con il ritmo e l’armonia non potendosi escludere che una rilevante diversità di detti due elementi possa determinare il carattere originale di un’ opera rispetto ad un’altra.

Nel caso di specie tale raffronto in relazione ai ritornelli delle due opere è stato effettuato dalla Corte d’appello che ha escluso, sulla base della CTU Be. che "le lievissime differenze di natura ritmica" del ritornello di "On va s’aimer" potessero attribuire a tale opera un carattere di originalità. Trattasi di valutazione in fatto debitamente argomentata e quindi non sindacabile in sede di legittimità.

Le censure dei ricorrenti non colgono la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata perchè esse non fanno alcun riferimento specifico ai ritornelli ma incentrano le loro critiche sulla interezza delle due opere musicali riferendosi alle valutazioni delle due consulenze tecniche espresse in relazione all’insieme dei brani musicali che costituiscono le due opere e non già a quelle inerenti i ritornelli.

Ciò costituisce una prima causa di inammissibilità delle doglianze in esame.

Ad essa si aggiunge quella che, essendo la motivazione coerentemente espressa e correttamente argomentata sotto il profilo logico- giuridico, le censure dei ricorrenti tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione degli elementi acquisiti in giudizio ed in particolare delle due consulenze tecniche d’ufficio, investendo in tal modo il merito della decisione.

Quanto alle censure di cui alla lettera d), che si riferiscono alla indebita valutazione degli elementi della causa effettuati dal giudice di merito quale peritus peritorum, le stesse sono infondate.

In realtà la Corte d’appello non ha effettuato alcuna valutazione nella predetta veste, quanto meno in ragione dell’ascolto diretto dei due brani, che è stato effettuato solo dal giudice di prime cure, e non ha basato la decisione impugnata sulla base della valutazione effettuata dal tribunale a seguito dell’audizione dei brani, bensì sull’esame critico dianzi evidenziato delle risultanze delle due consulenze d’ufficio.

Si osserva infatti che, laddove la sentenza impugnata fa riferimento alla identica percezione uditiva che le due opere offrono al loro ascolto, essa riporta le valutazioni espresse dal CTU Be.

(la ripetizione sostanzialmente identica delle prime tra battute di Une fille de France induce chicchessia a scambiare una canzone con l’altra – le lievissime differenza di natura ritmica sono assolutamente ininfluenti nella percezione auditiva della melodia).

Dunque nessuna valutazione a titolo di peritus peritorum è stata effettuata sotto tale profilo dal giudice di secondo grado.

Vanno ora esaminati il sesto motivo del ricorso principale, il sesto ed il settimo del ricorso incidentale della Universal ed il quinto del ricorso incidentale della Allione con i quali si contesta l’erroneità della sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto la sussistenza dell’elemento soggettivo della violazione.

I motivi sono infondati.

La Corte d’appello dopo avere rammentato il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 12, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, costituisce danno in re ipsa senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione. (Cass. n. 11103 del 1998, Cass. 3672/01; Cass. 8730/11), ha, sotto il profilo soggettivo, riscontrato l’esistenza di elementi indiziati atti comunque a dimostrare che il M. conoscesse il brano "Une fille de France" come si poteva desumere dal fatto che la canzone "On va s’aimer "erano state realizzate in ambito francese e che il paroliere delle due canzoni era lo stesso.

Trattasi di una valutazione di merito basata su un accertamento in fatto desunto dagli atti di giudizio che non risulta suscettibile di scrutinio in questa sede di legittimità.

I motivi non possono pertanto trovare accoglimento non avendo tra l’altro i ricorrenti, indicato con quali argomentazioni in sede di appello avevano dedotto di avere fornito elementi probatori atti ad escludere la responsabilità colpevole del M. nella commissione del plagio, onde sotto tale aspetto i motivi appaiono privi di autosufficienza. Venendo all’esame del sesto motivo del ricorso della Allione, che si duole del mancato riconoscimento della prescrizione e deduce l’erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che nel caso di specie di trattava di illecito istantaneo ma poi ha ritenuto che lo stesso avesse gli effetti di un illecito permanente, se ne rileva l’infondatezza anche se la motivazione del giudice di seconde cure necessita di correzione ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Questa Corte ha anche di recente ribadito il costante orientamento secondo cui in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicchè il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (da ultimo Cass. sez. un 23763/11).

Nel caso di specie va rammentato che la Premiere Music sarl, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto nei confronti degli odierni ricorrenti la condanna al risarcimento dei danni subiti per la violazione dei diritti di utilizzazione economica della canzone "Une fille de France" ad essa spettanti, come risulta dalla sentenza di primo grado il cui testo è interamente riportato dalla sentenza della Corte d’appello.

Nel caso di specie è stata dunque proposta una specifica domanda di risarcimento per danni patrimoniali per violazione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera oltre ai danni non patrimoniali.

La sentenza impugnata ha chiarito che il momento iniziale in cui vi è realizzata la violazione dei diritti dei resistenti è quello in cui l’opera "On va s’aimer" è stata registrata e successivamente utilizzata ma ha erroneamente definito tale illecito come istantaneo anche se poi ha ulteriormente precisato che il fatto dannoso è istantaneo con effetti permanenti.

In realtà a parte l’erroneità dei termini usati che non corrispondono alla definizione dianzi citata data da questa Corte alla distinzione tra illecito istantaneo ed illecito permanente, la Corte d’appello ha correttamente valutato la portata effettiva dell’illecito ed ha correttamente deciso in proposito.

Non è infatti dubbio che nel caso di specie si sia in presenza di un illecito permanente poichè la perpetuazione dello sfruttamento dell’opera attraverso gli anni da parte dei ricorrenti ha continuato a produrre effetti pregiudizievoli per i resistenti attraverso il tempo e ciò sia in ragione dell’ottenimento di un vantaggio economico per lo sfruttamento dei diritti economici dell’opera in danno dei resistenti e sia per la continuazione della violazione del diritto morale derivante dalla circostanza che attraverso la distribuzione e la comunicazione al pubblico dell’opera musicale plagiata veniva ogni volta violato il diritto alla paternità dell’opera con i conseguenti danni di carattere non patrimoniale.

Del tutto correttamente pertanto la Corte d’appello ha ritenuto che la prescrizione, stante il carattere permanente dell’illecito, ricominciasse a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si era manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta illecita, sicchè il diritto al risarcimento sorgeva in modo continuo via via che il danno si produceva, ed in modo continuo si prescriveva se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.

Il motivo va pertanto respinto.

Venendo all’esame del nono motivo di ricorso dell’Universal Music, che contesta la pronuncia di tardività della richiesta di manleva di Universal ed Allione nei confronti degli autori del brano che si assume plagiato, se ne rileva l’infondatezza.

La Corte d’appello ha rilevato che le domande in questione sono state proposte con la memoria ex art. 183 c.p.c., u.c. (testo risultante dalle modifiche operate dalla L. n. 353 del 1990, applicabile ratione temporis) mentre la domanda riconvenzionale era stata proposta dai convenuti fin dalla comparsa di costituzione.

Sulla base di tale incontestato accertamento in fatto, del tutto corrette solo le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di seconde cure posto che l’art. 296 c.p.c., espressamente prevede che "ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l’interesse dell’attore a chiamare in causa un terzo, l’attore deve, a pena di decadenza chiederne l’autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza".

Tale disposizione viene ribadita nell’art. 183 c.p.c., comma 5, che stabilisce che nella prima udienza di trattazione l’attore può essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. e art. 269 c.p.c., comma 3, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Il termine in questione ha carattere perentorio per cui destituite di fondamento sono le censure della Universal secondo cui solo a seguito della costituzione in giudizio degli autori conseguentemente alla chiamata in causa operata nei loro confronti dai convenuti avrebbero potuto proporre la domanda di garanzia. Contrariamente a quanto sostenuto con il motivo infatti, l’obbligo di chiamata in manleva era già sorto ai sensi dei citati articoli per effetto della domanda riconvenzionale dei convenuti mentre nessuna rilevanza poteva rivestire a tal fine il contenuto della comparsa di risposta dei due autori presentata a seguito della chiamata in causa non già degli attori ma dei convenuti.

Va infine esaminato l’ottavo motivo del ricorso della Universal con il quale si lamenta il vizio di violazione di legge e quello motivazionale per obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la Corte d’Appello alla formazione del proprio convincimento in relazione al rigetto dell’eccezione di ultrapetizione formulata dalla ricorrente quanto all’inibitoria all’ulteriore sfruttamento di "On va s’aimer".

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l’omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all’art. 189 cod. proc. civ., di una delle domande proposte con l’atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicchè il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti – ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate – per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni (Cass. 14964/06, Cass. 14104/08, Cass. 3593/10).

Nel caso di specie, il giudice di seconde cure ha escluso, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede, che dal comportamento processuale dei resistenti fosse desumibile la volontà di rinunziare alla domanda d’inibitoria avendo rilevato che la domanda era stata riproposta in sede di comparsa conclusionale, con ciò dovendosi escludere ogni intenzione di rinuncia alla stessa.

Del tutto irrilevante poi è la dedotta circostanza che in sede di sospensione della provvisoria esecutività la stessa Corte d’appello aveva ritenuto rinunciata la domanda, poichè quelle che contano sono le valutazioni effettuate in sentenza e non già in sede di valutazione sulla provvisoria esecuzione, dato il carattere appunto provvisorio di queste ultime e limitato al solo profilo dell’esecutività, dovendosi quindi escludere che tali diverse valutazioni possano dar luogo a contraddittorietà di motivazione.

In conclusione va rigettato sia il ricorso principale del M. e del B. e sia tutti i ricorsi incidentali. Segue alla soccombenza la condanna in solido dei ricorrenti principali e di quelli incidentali al pagamento delle spese di giudizio in favore della Premiere Music s.a.r.l. e del C. e del R. liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale del M. e del B. ed i ricorsi incidentali, condanna in solido sia i ricorrenti principali che quelli incidentali al pagamento delle spese di giudizio in favore della Primiere Music s.a.r.l. e di C.M. e di R.J. M. liquidate in Euro 10.000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *