Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-11-2011) 29-11-2011, n. 44082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 27 gennaio 2011, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 4 dicembre 2009 dal Tribunale di Trani con la quale L.M. era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa quale imputato di rapina e violazione della legge sulle armi.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore, il quale, rinnovando censure già devolute ai giudici dell’appello e da questi disattese, lamenta l’erroneo apprezzamento del corredo probatorio, sottolineando la incongruità delle varie emergenze sulla cui base si è confermato il giudizio di responsabilità. Vizio di motivazione si lamenta anche in riferimento alla mancata derubricazione in tentativo del delitto di rapina e si lamenta che l’attenuante di cui all’art. 62 cod. pen., n. 4, sia stata negata in ragione della ritenuta gravità del fatto, senza considerare che l’attenuante in questione deve essere apprezzata in ragione del solo valore della cosa al momento della consumazione del reato.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti – elementi alla stregua dei quali si è ritenuta certa la identificazione dell’imputato e corretta la qualificazione giuridica dei fatti – in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Quanto al mancato riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità, le censure proposte si rivelano palesemente infondate, posto che la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che ai fini della configurabilità di tale attenuante con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla offesa alla persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e la integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune – come nella specie – da vizi logico- giuridici (explurìmis, Cass., Sez. 2^, 21 gennaio 2010, n. 19308).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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