Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 29-11-2011, n. 44091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il tribunale di Tivoli, sezione di Castelnuovo di Porto, con sentenza n. 204 del 2007, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.R. in ordine ai reati edilizi ascrittigli perchè gli stessi si erano estinti per prescrizione ed ordinava la restituzione del manufatto in sequestro all’avente diritto, identificato nella persona del B.. Il medesimo tribunale, adito a seguito di incidente di esecuzione proposto dal pubblico ministero,con ordinanza dell’8 agosto del 2010, revocava il precedente provvedimento ed identificava l’avente diritto alla restituzione nel Comune a seguito dell’ingiustificata inosservanza dell’ordine di demolizione impartito dal medesimo comune.

Ricorre per cassazione il B. per mezzo del difensore,deducendo:

1) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, in quanto non si era verificato ancora il trasferimento della proprietà del bene in favore del Comune per il mancato perfezionamento della procedura, giacchè mancava la notifica all’interessato dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e non era ancora stata effettuata la trascrizione.

2) la manifesta illogicità della motivazione, in quanto, sia pure per una parte del fabbricato,pendeva domanda di sanatoria per cui per tale parte non poteva essere avvenuta l’acquisizione al patrimonio comunale e, d’altra parte, il tribunale amministrativo aveva sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale di demolizione;

3) l’illegittimità della restituzione del bene al Comune perchè questo con atto pubblico del 20 maggio del 2009 aveva ceduto al B. l’area su cui era sito l’immobile per cui lo stesso aveva riacquistato la proprietà del manufatto.

Successivamente il ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso.

Il collegio rileva che a seguito della rinuncia il ricorso è divenuto inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che la parte "abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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