Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 18-06-2012, n. 9992

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.G.M., impugna, per difetto di motivazione, il decreto della Corte di appello di Roma deducendo un travisamento sul giudizio presupposto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto oggetto di un identico giudizio di equa riparazione svoltosi davanti la Corte di appello di Trento mentre secondo il B. esso aveva ad oggetto un differente giudizio amministrativo.

2. Non svolge difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è inammissibile.

5. La denuncia di un errore di fatto, consistente nell’inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5, ma di revocazione ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4 (cfr. Cass. civ. sezione 1^ n. 17057 del 3 agosto 2007 e Cass. civ. sezione 3^, n. 15702 del 2 luglio 2010).

6. Nessuna statuizione va adottata quanto alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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