Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-11-2011) 29-11-2011, n. 44085

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7 luglio 2010, la Corte d’Appello di Milano riformava parzialmente, revocando le statuizioni civili e confermandola nel resto, la sentenza con la quale il Tribunale di quella città, in data 2 dicembre 2008, riconosceva B. C. colpevole del reato di violenza sessuale in danno di C.R.D..

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un unico motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 337 c.p.p., comma 4 ed il vizio di motivazione, rilevando la irritualità della querela in quanto non recante la data ed il luogo del deposito ed osservando che la Corte territoriale, senza tener conto di tale evenienza, aveva ritenuto comunque sussistente la condizione di procedibilità perchè deducibile dalla data di deposito e dall’ordine di iscrizione del Pubblico Ministero.

Osservava, a tale proposito, che l’unica data presente sull’atto era quella apposta dalla querelante e l’ordine di iscrizione era riferibile esclusivamente alla durata delle indagini preliminari e che, essendo le formalità indicate dalla menzionata disposizione previste a pena di nullità, il giudice avrebbe dovuto comunque emettere sentenza di non doversi procedere.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Occorre preliminarmente ricordare che, come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 43712, 10 dicembre 2010) la quale è condivisa dal Collegio, lo scopo dell’art. 337 c.p.p. è quello di assicurare la effettività dell’istanza di punizione, senza che sia tuttavia prevista alcuna sanzione di nullità nè, tanto meno, l’improcedibilità qualora difettino le formalità stabilite dalla menzionata disposizione, poichè tale mancanza determina una mera irregolarità di ordine amministrativo, cosicchè ciò che rileva è la certezza della provenienza della querela dal soggetto legittimato a proporla.

Data tale premessa, deve aggiungersi che, nella fattispecie, la Corte territoriale ha accertato in fatto come la data dell’atto risulti certa e deducibile da quella (17 febbraio 2005) del deposito dell’atto e dall’ordine di iscrizione della notizia di reato da parte del Pubblico Ministero (la tempestività della querela non risulta, peraltro, oggetto di contestazione).

I giudici del gravame hanno pertanto correttamente escluso, facendo buon uso del principio dianzi richiamato, che la mancanza del timbro di deposito dell’atto assumesse rilevanza i fini della validità dell’atto.

Hanno inoltre riconosciuto la certezza della provenienza della querela da parte della persona offesa legittimata a proporla sul presupposto che l’atto recava la firma della proponente autenticata dal difensore, circostanza sulla quale, peraltro, il ricorrente non muove alcuna censura, limitando le proprie doglianze alla sola mancanza della data e del luogo di deposito della querela.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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