T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 39 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti espongono:

di aver sottoscritto una convenzione in data 19.4.1988 con il Comune di Pognana Lario, in forza della quale è stato assegnato loro il lotto n. 2 del PL artigianale in località "Nera";

di aver versato la caparra di L. 22.000.000 in data 14.4.1987;

di aver realizzato un capannone industriale sull’area, in forza di autorizzazione della Comunità Montana del 15.3.1988, rilasciando una fideiussione;

che, nonostante le numerose richieste, il Comune non ha adempiuto agli obblighi assunti nella convenzione, in quanto non è mai stato effettuato il trasferimento del lotto, né sono state restituite le somme percepite.

A tal fine parte ricorrente ha notificato il presente ricorso, chiedendo, in via gradata:

– la condanna del Comune all’adempimento degli accordi assunti con la convenzione e la condanna al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’adempimento, quantificati in Euro 1.000 per ogni anno di ritardo, oltre alle spese sostenute per le attività varie (scavi e progettazione), nonché lo svincolo della fidejussione;

in subordine:

– la risoluzione della convenzione per inadempimento per colpa del Comune e la condanna alla restituzione del doppio della caparra oltre interessi, nonché il risarcimento per ogni anno di ritardo.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.

Oltre a rilevare la nullità della domanda per genericità, nonché la sua inammissibilità, sostiene la difesa dell’Amministrazione Comunale che la convenzione è stata sottoscritta nell’assenza di ogni atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale che autorizzasse l’assegnazione delle aree, assegnazione tra l’altro effettuata in assenza di una selezione pubblica.

Fa inoltre presente che i capannoni sono stati costruiti in assenza di titoli edilizi, in quanto nella zona sarebbe preclusa l’edificazione, trattandosi di ambiti tutelati dal punto di vista paesaggistico, mentre la Comunità Montana ha rilasciato solo l’autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1) I ricorrenti, assegnatari di un’area inclusa in un P.L. artigianale, chiedono, con la domanda principale, che il Comune venga condannato ad ottemperare agli obblighi posti nella convenzione sottoscritta il 19.4.1988, nonché al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’adempimento, quantificati in Euro 1.000 per ogni anno di ritardo, oltre alle spese sostenute per le attività varie (scavi e progettazione) e lo svincolo della fidejussione;

Rispetto alle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa comunale, di nullità della domanda e di inammissibilità, va ricordato che in sede di giurisdizione esclusiva possono essere introdotte domande di adempimento specifico delle obbligazioni nascenti dalla convenzione, oltre al risarcimento del danno.

La controversia avente ad oggetto l’attuazione di un programma urbanistico, anche attraverso l’adempimento di convenzioni, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 11, L. 7 agosto 1990, n. 241, riguardando gli accordi amministrativi sostitutivi di provvedimenti o determinativi del loro contenuto discrezionale, appartiene alla materia urbanistica, che segue la disciplina di cui all’art. 33, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, oggi corrispondente all’art. 133, lett. f), c.p.a., approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 10 febbraio 2011, n. 250).

2) Nella domanda principale parte ricorrente chiede l’adempimento dell’obbligo principale contenuto nella convenzione di trasferire il lotto assegnatole.

Dalla lettura della convenzione emerge, ad avviso del Collegio, che la stessa già contiene un atto di trasferimento dell’area dal Comune agli assegnatari: nella premessa viene attestato che i ricorrenti "intendono accettare l’assegnazione in proprietà del lotto n. 2" e la premessa diviene parte integrante del presente atto.

Le parti convengono poi che "il Comune di Pognana Lario assegna in proprietà ai Sigg. G.N., E. e F., che accetta, il lotto n. 2".

Nella convenzione vengono poi disciplinati tutti gli obblighi degli assegnatari, prevedendo in caso di inadempimento "la risoluzione ipso jure del presente contratto" (punto 7 lett.a): nel caso di risoluzione ipso jure è poi stabilito che "l’assegnatario si obbliga sin d’ora a trasferire gratuitamente al Comune la proprietà del lotto assegnatogli e degli immobili ivi costruiti".

Questi elementi inducono il Collegio a ritenere che con la convenzione si sia trasferita la proprietà dell’immobile e quindi l’effetto traslativo si sia già verificato con la sottoscrizione della convenzione stessa.

Conferma ulteriore della volontà delle parti di stipulare un contratto definitivo e non dar vita ad un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l’ effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si rinviene nella clausola 10), in cui si stabilisce che "le spese di registrazione e trascrizione fanno carico all’assegnatario".

Considerato quindi che l’effetto traslativo tra le parti si è già verificato con la sottoscrizione della convenzione, rimane l’obbligo di rinnovare il contratto in forma pubblica ai fini della trascrizione.

Pertanto rispetto alla domanda di trasferimento della proprietà delle aree deve rilevarsi il difetto di interesse, in quanto come detto il trasferimento dell’area è già avvenuto con la sottoscrizione della convenzione.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 32 comma II del cod.proc.amm., la domanda può essere qualificata come domanda di adempimento dell’obbligo di adottare l’atto in forma idonea alla trascrizione, ed in tal senso può essere accolta.

Le contestazioni sollevate dalla difesa dell’Amministrazione sono prive di fondamento.

L’obbligo del trasferimento non è mai stato subordinato all’adempimento della prestazione: la clausola n. 4) prevede infatti la risoluzione ipso jure del contratto, nel caso di inadempimento, ma non subordina il trasferimento della proprietà all’adempimento delle obbligazioni previste a carico degli assegnatari.

Non inficia la convenzione il fatto che l’Amministrazione non abbia seguito la procedura di assegnazione delle aree, procedura che non veniva richiesta per la scelta degli assegnatari di un PLU artigianale.

Non risponde inoltre al vero l’affermazione secondo cui il Sindaco sarebbe un falsus procurator: al di là della circostanza che in tal caso vi sarebbe la tutela dei soggetti che hanno fatto affidamento sulla situazione di apparenza, in ogni caso il Sindaco ha sempre agito in forza del conferimento di un mandato specifico da parte del Consiglio Comunale "perché vengano espletati gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 63 del 1978" (Delib. n. 24 del 9 luglio 1982).

Con la Delib. n. 45 del 9 ottobre 1987 il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione tipo da stipulare con le imprese, che ha il medesimo contenuto di quella sottoscritta dai ricorrenti.

Priva di rilievo anche l’affermazione secondo cui l’oggetto sarebbe indeterminato, dal momento che le aree sono esattamente identificate.

Da quanto sopra, discende anche l’assoluta infondatezza della eccezione di prescrizione.

Anche nell’ipotesi in cui non si considerasse già avverato l’effetto traslativo, i rispettivi obblighi discendenti dalla convenzione, non possono essere prescritti: seguendo infatti il costante orientamento, nel caso in cui la convenzione di lottizzazione non precisi il termine entro il quale il privato debba assolvere gli obblighi ivi previsti, tali obblighi possono essere fatti valere dal Comune, a termini dell’art. 2935, c.c., solo a decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione, che segna il termine finale di eseguibilità delle opere in essa previste; pertanto, l’obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere pure l’ordinario termine di prescrizione.

Nel caso di specie la convenzione non prevede alcun termine di adempimento e quindi, essendo stata sottoscritta 19 aprile 1988, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal 1998; detto termine è stato più volte interrotto con le richieste da parte dei ricorrenti, nonché con la notifica del presente ricorso.

La circostanza che l’area non sarebbe edificabile non giustifica il comportamento inadempiente del Comune: rimane in ogni caso salvo il potere del Comune di avviare un procedimento edilizio sanzionatorio nel caso di contrasto con la normativa di settore.

Per tali ragioni, la domanda principale va accolta, nei limiti di cui in motivazione, con conseguente condanna dell’Amministrazione ad adempiere agli obblighi per la rinnovazione del contratto ai fini della trascrizione.

Va precisato, a fronte dell’affermazione della difesa comunale, secondo cui la domanda di accertamento sarebbe inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposta una domanda di esecuzione ex art 2932 c.c., che la presente decisione, accogliendo la domanda principale di dichiarazione dell’inadempimento e di condanna dell’Amministrazione ad adempiere all’obbligo convenzionale, è priva del carattere costitutivo di una sentenza pronunciata ex 2932 c.c. e quindi a fronte di un ulteriore inadempimento, gli interessato dovranno agire con l’azione di ottemperanza.

Quindi accolta la domanda di accertamento, nei limiti di cui in motivazione, si deve valutare la domanda di risarcimento.

Chiede parte ricorrente il risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’adempimento, quantificati in Euro 1.000 per ogni anno di ritardo, oltre alle spese sostenute per le attività varie (scavi e progettazione) e lo svincolo della fidejussione.

La domanda di risarcimento dei danni va respinta, in quanto generica e priva di prova: l’accoglimento di una domanda di risarcimento del danno da ritardo presuppone infatti che il danno sussista e sia provato, nella sua esatta quantificazione ( cfr. da ultimo sul danno da ritardo nell’approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata CGA, sez. Giurisdizionale sentenza 24 ottobre 2011 n. 684).

Anche la richiesta di svincolo della fidejussione è da respingere, in quanto la fidejussione è stata rilasciata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti dagli assegnatari, e non è stato provato che l’obbligazione sia stata assolta.

Le ulteriori domande in via subordinata sono da respingere, essendo stata accolta la domanda principale.

La complessità della situazione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile; lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto condanna l’Amministrazione a rinnovare l’atto in forma pubblica.

Respinge le altre domande.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 e del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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