Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 29-11-2011, n. 44142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.G.V., a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso l’ordinanza 22.8.11 del Tribunale del riesame di Roma che ha respinto la richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura degli arresti domiciliari emesso il 21.7.11 dal Tribunale di Roma presso cui si svolge il giudizio a carico del C.G. per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione con riferimento al fallimento della FIN.MA.VI., società di cui l’odierno ricorrente era amministratore, anche di fatto, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma 23.10.06.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’ordinanza impugnata, violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), d) ed e), dal momento che il provvedimento riteneva sussistere gravi esigenze cautelari volte ad evitare il pericolo di aggravamento e di reiterazione delle condotte delittuose, ma i giudici del riesame non avevano valutato, tra i documenti prodotti dalla difesa ed espressamente posti in rilievo, il verbale di assunzione di informazioni reso da N.J. il 4.8.11 dinanzi al custode giudiziario delle quote della NOUS s.r.l. in liquidazione, F. D.. Tale verbale – sostiene la difesa – rivestiva un ruolo decisivo rispetto al tema delle esigenze cautelari, dal momento che il N. aveva chiarito espressamente di essere amministratore esecutivo e segretario delle società Cecchi Gori Usa (CGU) e Cecchi Gori Pictures (CGP), delle quali il C.G. ricopriva esclusivamente la carica di director, cioè di rappresentante degli azionisti. In tale veste il N. aveva rappresentato la necessità di continuare ad operare nell’interesse della società, sia con riferimento agli accordi in corso con il regista S.M. per la realizzazione del film "Silente", che in merito al contenzioso con N.G. e la HG Production, relativamente al quale e tenuto conto del provvedimento del Tribunale di Roma del 21.4.11 con cui veniva disposto il sequestro di 13.786.465 che le società CGP e CGU vantavano nei confronti di N.G. e della Holliwood Gang Production, F.D. aveva rappresentato la necessità che i legali della custodia giudiziaria intervenissero nel giudizio e nella mediazione in corso promossa dalle parti (tra cui N. e le società da lui rappresentate) al fine di poter comprendere le effettive possibilità di recupero delle somme oggetto del provvedimento di sequestro, disponibilità che veniva assicurata in tal senso dal N. che evidenziava come fossero in corso iniziative di recupero forzoso del credito in questione, riservandosi di fornire informazioni al riguardo ai legali della custodia giudiziaria.

Da tali dichiarazioni – secondo la difesa – era evidente la volontà di collaborazione tra l’amministratore esecutivo delle società americane ed il custode giudiziario al fine di assicurare alla CGU e alla CGP le somme in sequestro derivanti dalla sentenza del giudice californiano, dato essenziale che andava valutato ai fini della verifica delle esigenze cautelari che l’ordinanza impugnata avrebbe dovuto compiere. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Rilevato come nessuna questione sia stata prospettata dalla difesa di in tema di gravità del quadro indiziario a carico del C.G. con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta ascrittogli, deve ritenersi che, quanto alle esigenze cautelari, correttamente sono state ritenute sussistenti quelle di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c).

Sono stati infatti evidenziati dai giudici elementi che hanno consentito di affermare che C.G.V., dopo aver commesso il delitto di bancarotta in danno dei creditori della FIN.MA.VI – per il quale è intervenuto il rinvio a giudizio dinanzi alla 6 Sezione penale del Tribunale di Roma – ha posto in essere comportamenti tesi ad appropriarsi di ingenti somme destinate al soddisfacimento delle ragioni dei creditori, in particolare della somma di 13.786.465 dollari USA che N.G. e la HG Production dovevano corrispondere alle società CGP e CGU, in forza della sentenza definitiva emessa il 25.3.11 dal Giudice della Superior Court of State of California società – le ultime due – che il C.G. continuava a gestire, ma che erano controllate dalla NOUS s.r.l., società quest’ultima debitrice del fallimento FIN.MA.VI. Appariva quindi chiaro che volontà dell’imputato era quella di porre in essere ulteriori comportamenti distrattivi ai danni dei creditori fallimentari, tanto da avere inviato in data 11.3.10 – hanno evidenziato opportunamente ancora i giudici – una missiva al giudice americano G. con cui il C.G. riferiva al giudice americano che il custode giudiziario dott. F. era privo di legittimazione essendosi accreditato falsamente quale custode- amministratore non risultando esso C.G. ancora stato condannato, ragione per cui il giudice americano non avrebbe potuto autorizzare il pagamento di dieci milioni di dollari se non a beneficio del medesimo C.G.. In tal modo, si sarebbe realizzato – hanno perspicuamente sottolineato i giudici – un grave pregiudizio per il fallimento FIN.MA.VI., creditore della NOUS s.r.l. per ingenti importi, trattandosi di somme che dovevano essere destinate a pagare anzitutto il fallimento FIN.MA.VI. e per tale ragione sottoposte a sequestro, delle quali invece il C.G. aveva tentato di acquisire la disponibilità diretta fino a prospettare appunto al giudice americano che, in assenza di intervenuta condanna in Italia, "queste persone" (tra cui F. D.) non erano state autorizzate "ad operare al di mori del territorio italiano per ordine del Tribunale di Roma" e pertanto non poteva essere autorizzato "alcun pagamento a soggetti diversi dalla mia persona (o a persona da me esplicitamente autorizzata), in quanto io sono l’unico legittimo titolare della CPW, L.R., CG Pictures, CG USA e Jonquilee Promint Holding".

In tale situazione, di nessun rilievo per contrastare le ritenute esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) assume – a prescindere dalla sua utilizzabilità o meno – il contenuto del verbale di s.i.t. rese da N.J., amministratore esecutivo di CGP e CGU, nonchè secretary delle stesse dal gennaio 2010, dinanzi al custode giudiziario delle quote della NOUS s.r.l., essendosi in tale sede il predetto amministratore limitato sostanzialmente a rappresentare la necessità di continuare ad operare nell’interesse di CGU e CGP, sia in riferimento alla attività di produzione del film per il quale erano in corso trattative con il regista S. M., sia per comporre proficuamente il contenzioso tra le predette società e N.G. e la HG Production, alla luce proprio del sopra ricordato provvedimento del Tribunale di Roma del 21.4.11, laddove invece – hanno correttamente rimarcato i giudici del riesame – il comportamento tenuto dal C.G. si presentava come "il tentativo, spasmodico e reiterato, di entrare nella disponibilità delle poste creditorie delle due società americane nei confronti di N. / HGP", comportamento che si poneva in continuità con i fatti di bancarotta ascritti all’imputato e finalizzato a distrarre risorse finanziarie destinate al ceto creditorio della fallita società FIN.MA.VI., ad impedire il quale si presentava quindi come indispensabile la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicare, anche per via telefonica 111 o telematica, con persone estranee al proprio nucleo familiare.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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