Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-10-2011) 29-11-2011, n. 44140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata ordinanza, per quanto ancora d’interesse, il tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, confermò la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di F.A. in relazione ai reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A/1), illecita concorrenza con violenza e minaccia (capo C/1), intestazione fittizia di beni (capo G/6), tentata estorsione aggravata (capo D/8) e favoreggiamento personale aggravato (capo E/5); ciò essenzialmente sulla base, quanto al primo di detti reati, delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia B.I., corroborate da altri elementi costituiti in particolare dagli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali; quanto agli altri reati, degli esiti di altre intercettazioni dalle quali, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe emerso che il F.: – a) quale effettivo titolare, unitamente a C.F., dell’agenzia di trasporti denominata Transpeed, formalmente intestata a B.G., avrebbe esercitato violenze o minacce per assicurare a detta agenzia una posizione di supremazia rispetto alle altre operanti nel territorio di (OMISSIS); – b) avrebbe tentato di estorcere danaro a L.T.D., vincitore di un appalto per la realizzazione di opere edilizie nel suddetto territorio comunale; – c) avrebbe aiutato A.V., resosi responsabile di duplice omicidio avvenuto il (OMISSIS) in danno di S.A. e S. N., i cui cadaveri semicarbonizzati erano stati rinvenuti il successivo (OMISSIS) in località diversa da quella del fatto, ad eludere le ricerche e le investigazioni dell’autorità;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del F., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati di intestazione fittizia di beni, illecita concorrenza e favoreggiamento aggravato sull’assunto:

1) quanto all’intestazione fittizia di beni, che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnata ordinanza, il testuale tenore delle conversazioni intercettate il 9 febbraio 2007 ed il 15 febbraio 2007, quale riportato nell’atto di gravame, non avrebbe consentito di ritenere che nè in esse si facesse riferimento alla ditta Transpeed nè che esistesse un rapporto di subordinazione del B. nei confronti del F.;

2) quanto all’illecita concorrenza con violenza e minaccia, che il F. non era neppure menzionato nella conversazione intercettata l’8 gennaio 2008, intercorsa soltanto tra il C. F. e tale Ca.Ro., il quale, rivolgendosi al solo C., si lamentava di essere stato da lui estromesso dal mercato, e che l’altra conversazione intercettata, e cioè quella del 6 maggio 2007, cui invece aveva partecipato il F., non conteneva alcun riferimento ad atti di intimidazione o di violenza nei confronti di altri operatori nel settore dei trasporti;

3) quanto al favoreggiamento personale, che le conversazioni intercettate, quali anch’esse riportate nell’atto di gravame, oltre a non dimostrare affatto che il F. si fosse affrettato a recarsi nel luogo in cui si trovava l’ A., a seguito della richiesta di costui, non dimostrerebbero neppure che lo stesso F. si fosse adoperato per far sì che tale D.B. S. effettuasse una non meglio precisata "ripulitura" nel luogo del delitto nè che avesse posto in essere altri specifici comportamenti suscettibili di essere qualificati come favoreggiamento personale.

Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, la circostanza che nelle conversazioni intercettate non fosse specificamente menzionata la ditta Transpeed non può certo, di per sè solo, comportare oggettiva incertezza circa il fatto che oggetto delle medesime conversazioni fossero attività e rapporti riferibili a detta impresa; nè può ritenersi censurabile, in questa sede, la ritenuta deducibilità, quanto meno a livello di gravita indiziaria, del rapporto di subordinazione del B. rispetto al F. dal fatto che quest’ultimo, come posto in luce neh"impugnata ordinanza e confermato dal testuale tenore della conversazione del 15 febbraio 2008 n. 1233, quale riportata nell’atto di ricorso, avesse dato disposizione al detto B. di chiamare un certo V. e farsi dire da lui chi avesse mandato da certo N. alcuni camion della ditta Sevenese;

b) con riguardo al secondo motivo, il fatto che nella conversazione dell’8 gennaio 2008, sulla quale essenzialmente si fonda il costrutto accusatorio, fossero interlocutori soltanto il C. ed il Ca., e che questi addebitasse soltanto al primo di star "minacciando le persone" e di stargli in tal modo "togliendo il lavoro", non può valere ad escludere la gravita indiziaria di tale conversazione anche nei confronti del F., attesa la non contestata esistenza, emergente da altre conversazioni cui si fa riferimento nel l’impugnata ordinanza, di uno stretto collegamento tra lo stesso F. ed il C. nella gestione della ditta "transpeed";

ccon riguardo al terzo motivo, in primo luogo, non può attribuirsi alcun decisivo rilievo al fatto che il F. non si fosse affrettato a raggiungere l’ A., nonostante le insistenze quest’ultimo, non risultando comunque contestato che alla fine lo avesse in effetti raggiunto, così come posto in luce nell’impugnata ordinanza (sulla base, in particolare, della conversazione delle ore 18.12, nella quale il F. assicurava l’altro che sarebbe arrivato di lì a circa mezz’ora); in secondo luogo, non può neppure trarsi decisivo argomento a sostegno dell’asserita estraneità dello stesso ricorrente all’operazione di "ripulitura" posta in essere dal D.B. (e nella quale, in sostanza, ben può individuarsi la condotta integratrice del contestato reato di favoreggiamento personale), dal fatto, sottolineato nel ricorso (e, peraltro, risultante anche dall’impugnata ordinanza), che fosse stato il D. B. a cercare per primo un contatto telefonico con il F., essendo ciò avvenuto soltanto per sollecitare quest’ultimo a raggiungere il luogo ove lo stesso D.B. si trovava in compagnia dell’ A. (come pure messo in luce nell’impugnata ordinanza, alla pag. 13, e non contestato nel ricorso); ragion per cui, ben potendo essere avvenuto che l’incarico al D.B. gli fosse stato dato o confermato a voce, una volta sopraggiunto il F., ben si giustifica, a livello di gravita indiziaria, il ritenuto coinvolgimento del medesimo F. nell’operazione in questione, posto che proprio all’avvenuta esecuzione di tale operazione aveva poi fatto inequivocabile riferimento il D.B. in una successiva comunicazione telefonica nella quale chiedeva al F. di venirlo a prendere nel luogo in cui aveva "pulizzato".

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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