Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-06-2012, n. 9964 Fondo volo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nel giudizio promosso da G.A., pensionato del Fondo volo, contro l’Inps al fine di vedere riconosciuto il suo diritto a conseguire nel periodo della sua rioccupazione il versamento della pensione, nei limiti quantitativi di legge, considerato che all’epoca di detta rioccupazione, iniziata nel 1988, egli aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia, la Corte d’appello di Roma, provvedendo quale giudice di rinvio nel giudizio riassunto dall’assicurato a seguito della sentenza di cassazione con rinvio 8 settembre 2008 n. 22587, innanzitutto rigettava la domanda dell’assicurato di conseguire il cumulo tra pensione e retribuzione fin dal 1988, durante la sua rioccupazione presso la Fortune Aviation s.r.l. prima e presso l’Air Capital s.r.l. poi; domanda riproposta – unitamente a quella di condanna al pagamento dei conseguenti importi di pensione – con l’appello della stessa parte, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il suo diritto a ricevere solo per il periodo successivo all’1.7.1997, in costanza di eventuale rioccupazione, il pagamento della pensione di vecchiaia nella misura del trattamento minimo e del 50% del rimanente di pensione.

Al riguardo il giudice di rinvio faceva applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, secondo cui la L. n. 859 del 1965, art. 27 che poneva il divieto assoluto di cumulo tra pensione a carico del Fondo volo e retribuzione, trovava applicazione fino al 30.6.1997, poichè la sua tacita abrogazione era intervenuta solo con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 1997 e quindi anteriormente operava la sospensione del trattamento pensionistico durante il periodo di rioccupazione prevista dal citato art. 27.

Quanto al periodo successivo, parimenti investito dall’appello dell’Inps – che intendeva far valere la circostanza che al momento del pensionamento (1.10.1980) il G. aveva 46 anni, sicchè la pensione liquidatagli in virtù dei 25 anni di contribuzione di cui almeno 15 di iscrizione al Fondo, era qualificabile come di anzianità in senso stretto – la Corte del rinvio, dopo avere rigettato l’eccezione di improcedibilità della riassunzione operata dall’istituto assicuratore, rilevava che doveva farsi applicazione della normativa ordinaria sul cumulo tra pensione e retribuzione, con la conseguente necessità di distinguere tra pensione di anzianità in senso stretto e gli altri trattamenti pensionistici che, sebbene normativamente qualificati come di anzianità, abbiano tra i loro requisiti anche il raggiungimento di una soglia di età e quindi siano maggiormente assimilabili ai trattamenti pensionistici di vecchiaia.

A tal fine riteneva che dovesse farsi riferimento al tipo di trattamento pensionistico, da identificarsi sulla base della disciplina vigente all’epoca del pensionamento. Tale criterio portava a qualificare quale trattamento di anzianità in senso stretto la pensione che era stata liquidata in favore del G. dal Fondo volo con decorrenza dall’1.10.1980 unicamente in base alla sua anzianità contributiva, in mancanza del possesso di requisiti di età, mentre non poteva darsi rilievo al fatto che l’assicurato al momento della rioccupazione (12.2.1988) aveva i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Ne conseguiva il rigetto di tutte le domande proposte dall’assicurato.

G.A. ricorre per cassazione con due motivi. L’Inps resiste con controricorso. Il G. ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Nel ricorso è preliminarmente riproposta l’eccezione di improponibilità della riassunzione del giudizio di rinvio da parte dell’Inps. Si contesta al riguardo che la Corte d’appello non abbia attribuito valore preclusivo al decorso del termine di 60 giorni decorrente dalla notifica della sentenza di cassazione all’Inps in persona del legale rappresentante.

2.1. Il primo motivo di ricorso, denuncia violazione di norme di diritto sotto il profilo della mancata utilizzazione delle normativa speciale sul fondo volo, della violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 10, comma 1, della falsa applicazione della L. n. 859 del 1965, art. 27; denuncia altresì violazione dell’art. 394 c.p.c. per il mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione.

Si osserva che la sentenza di cassazione con rinvio aveva attribuito rilievo scriminante alla natura giuridica della pensione del G., di anzianità oppure di vecchiaia, senza tuttavia precisare se doveva a tal fine farsi riferimento alla data del pensionamento o a quella della rioccupazione; si deduce quindi che in effetti doveva farsi riferimento alla data della rioccupazione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, e che avrebbe dovuto conseguentemente riconoscersi il diritto al cumulo, nei modi previsti, della pensione con la retribuzione, poichè all’epoca della rioccupazione il G. aveva 29 anni di anzianità contributiva e 54 anni di età (saliti nel corso dell’occupazione fine a 63 anni), sicchè egli doveva essere ritenuto un pensionato di vecchiaia.

2.2. Il secondo motivo, denunciando violazione di legge e omessa e insufficiente motivazione, lamenta che la sentenza impugnata non abbia motivato circa la riferibilità per la qualificazione della pensione alla data del pensionamento oppure a quella della rioccupazione.

3. La doglianza preliminare, oltre ad essere irrituale per la mancata formulazione di un puntuale motivo di ricorso riferito ad una delle causali di cui all’art. 360 c.p.c., risulta manifestamente priva di pregio, in quanto la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio è stata innanzitutto effettuata dal G., che ne aveva interesse, come riferito nella sentenza impugnata e, d’altra parte, non ha alcun fondamento normativo la pretesa di applicare per la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio di un termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza di cassazione, al riguardo essendo operante il termine indicato dall’art. 392 c.p.c. (originariamente di un anno e ridotto a tre mesi dalla L. n. 69 del 2009), decorrente dalla pubblicazione della sentenza.

4. Il ricorso, di cui in effetti rileva il primo motivo in quanto il secondo in sostanza ripropone le stesse doglianze di violazione di norme di diritto sotto l’impropria prospettiva del vizio di motivazione, non merita accoglimento.

5. E’ opportuno preliminarmente rilevare che il giudice di primo grado con riferimento al periodo decorrente dal 1 luglio 1997 emise una pronuncia di accertamento riferita alla mera eventualità di una rioccupazione del pensionato G. e che anche la sentenza ora impugnata, nell’esaminare il problema della cumulabilità della pensione con la retribuzione con riferimento al periodo decorrente dall’1.7.1997, evidentemente ha ipotizzato che potesse astrattamente perdurare un interesse concreto del ricorrente alla risoluzione della relativa questione di principio. Deve anche rilevarsi però che non risulta mai indicata concretamente l’esistenza di un effettivo periodo di rioccupazione successivo all’1.7.1997. Comunque sia nella sentenza impugnata (pag. 2 e pag. 4), sia nel ricorso ora all’esame (pag. 5) e nella successiva memoria (pag. 2), che nel controricorso (pag. 2) ci si riferisce sempre a un periodo di rioccupazione dal 1988 (12 febbraio) al 18 aprile 1997.

Dato che il motivo di ricorso fa esclusivo riferimento al concreto periodo di rioccupazione intercorso tra il 1988 e il 18.4.1997, sottolineando che il G. aveva 54 anni all’inizio del medesimo e 63 "alla fine del periodo di rioccupazione", e si è disinteressato del periodo successivo e in particolare di quello decorrente dall’10 luglio 1997, deve ritenersi che oggetto di concreta impugnazione sia la statuizione negativa relativa a detto concreto periodo di rioccupazione.

Deve allora rilevarsi che la tesi sostenuta con il ricorso, secondo cui ai fini dei problemi di cumulabilità tra pensione e retribuzione rileva anche il raggiungimento dell’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia all’inizio o nel corso del periodo di rioccupazione non risulta in concreto pertinente, sebbene astrattamente condivisibile, in dipendenza del principio generale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 22, comma 5, secondo cui la pensione di anzianità è equiparata alla pensione di vecchiaia quando il titolare compie l’età stabilità per il pensionamento di vecchiaia, e della conferma di tale criterio proprio con riferimenti ai problemi di cumulo di pensione e retribuzione da parte del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 10, comma 7.

Infatti, in relazione al (concreto) periodo di rioccupazione il giudice del rinvio ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente Cass. n. 22587/2008, secondo cui la L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 27 – comportante la sospensione della pensione in caso di rioccupazione del lavoratore titolare di pensione a carico del fondo volo sulla base di rapporto da cui derivi l’obbligo di iscrizione al medesimo fondo – deve intendersi abrogato solo a partire dal 1 luglio 1997 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164). Peraltro nella richiamata sentenza di cassazione si legge il puntuale inequivoco rilievo che "l’art. 27 cit. è stato abrogato solo a partire dal 1 luglio 1997 e pertanto prima di tale data era vigente e comportava la sospensione del trattamento pensionistico durante il periodo di rioccupazione del G.".

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012 e il 14 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *