T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 33

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, in qualità di datore di lavoro e di lavoratore, hanno impugnato il rigetto della domanda di regolarizzazione.

Con ordinanza cautelare n. 1047 del 23 giugno 2011 la domanda cautelare veniva accolta.

La Prefettura disponeva la sospensione del decreto e riavviava il procedimento.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011 il difensore ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto il procedimento di regolarizzazione si è, medio tempore, concluso con l’accoglimento della domanda.

Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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