T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-01-2012, n. 32

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Sig. M.A.M. ha inoltrato in data 16 settembre 2009 domanda di emersione ai sensi della L. n. 102 del 2009, al fine di regolarizzare il ricorrente.

Il contratto di soggiorno veniva sottoscritto in data 26 luglio 2010.

A fronte della presenza di una sentenza di condanna per il reato di cui all’art 14 c. 5 ter T.U. Immigr. del 1 dicembre, pronunciata dal Tribunale di Milano, la Prefettura disponeva l’annullamento del contratto di soggiorno.

L’efficacia del decreto di annullamento veniva però sospesa con ordinanza n. 1414/20101 di questa Sezione, che disponeva anche il riesame della istanza di regolarizzazione, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento cautelare.

Poiché l’Amministrazione non provvedeva al riesame, l’interessato ha notificato il presente ricorso, all’Avvocatura dello Stato in data 24 maggio 2011 e al controinteressato, in data 31 maggio 2011.

Il deposito veniva effettuato il 21 giugno 2011.

Medio tempore l’Amministrazione ha riscontrato positivamente la domanda, annullando il decreto di revoca, in quanto il reato per cui il ricorrente è stato condannato non rientra tra i reati ostativi al perfezionamento dell’emersione del lavoro irregolare.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, producendo il decreto di revoca.

Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

A fronte del provvedimento depositato dall’Avvocatura di Stato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Si ravvisano ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *