Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-06-2012, n. 9956

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 15521 del 17 maggio 2004, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda del Credito Agricolo industriale, divenuto in corso di causa Sedicibanca s.p.a., condannava il Ministero delle politiche e forestali a pagare alla società attrice, a copertura della perdita subita per la mancata restituzione del finanziamento di Euro 616.308,24, erogato alla Cooperativa Pescatori di Vongole di Cupra Marittima, ai sensi della L. 28 agosto 2009, n. 302, art. 10.

Con l’appello del Ministero avverso tale sentenza si deduceva anzitutto che, per mancanza di fondi, il Ministero non poteva adempiere il credito garantito ai sensi della L. n. 302 del 1989, art. 10 e che, peraltro, detta garanzia di adempimento non era operativa, ove mancassero altre congrue garanzie che la banca finanziatrice avrebbe dovuto pretendere, in base alla stessa legge ora citata.

In appello si è costituito l’istituto di credito che aveva chiesto la restituzione, il quale ha contestato la incapienza dei capitoli del bilancio dello Stato per il finanziamento oggetto di causa, deducendo che questa non era stata neppure specificamente eccepita in primo grado.

In ordine alla congruenza delle garanzie del finanziamento, l’appellato ha affermato che era stata acquisita la garanzia tipica di tali operazioni, ai sensi del D.M. 15 gennaio 1991, art. 2 cioè il privilegio legale e che l’inizio di procedure esecutive in danno della Cooperativa non ostava da solo all’accoglimento della domanda di finanziamento, con obbligo di rimborso del capitale e degli accessori di legge.

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha accolto il gravame del Ministero per il secondo profilo, che aveva denunciato la scarsa congruità delle garanzie date dall’istituto bancario per il finanziamento alla Cooperativa che lo aveva ricevuto.

La genericità della eccezione della carenza di fondi nel capitolo di bilancio dello Stato, rendeva inammissibile il relativo motivo di appello, essendone preclusa la specificazione ai sensi dell’art. 345 c.p.c. e non risultando chiara, dalla impugnazione, se avesse rilievo la limitatezza di fondi alla data della domanda ovvero a quella del pagamento.

Invece era fondata e accoglibile l’eccezione prospettata ai sensi della L. n. 302 del 1989, art. 10, comma 1 che aveva affermato la natura sussidiaria della garanzia prestata presso il fondo interbancario nei limiti delle disponibilità finanziarie di questo e del Ministero ad esso subentrato, per la quale essa non poteva operare in difetto della prova che i finanziamenti erogati erano stati assistiti "da privilegio o garanzie reali o da altra garanzia ritenuta idonea" (L. n. 302 del 1989, art. 10, comma 1). In assenza di una valida garanzia principale da qualificare "idonea", non era operativa quella sussidiaria generale in favore dell’istituto di credito e nulla quindi doveva l’appellante, dovendosi rigettare la domanda di rimborso di Euro 616.308,24 alla Sedicibanca s.p.a., da condannare alle spese del doppio grado. Per la cassazione di tale sentenza, la Sedicibanca s.p.a. propone ricorso di unico articolato motivo articolato in due profili, notificato il 15 – 16 ottobre 2010 e illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste il Ministero delle politiche agricole e forestali, con controricorso notificato il successivo 25 novembre dello stesso anno.

Motivi della decisione

1. Il ricorso denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la errata applicazione della L. 28 agosto 1989, n. 302, art. 10 e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto controverso cioè quello della esistenza di garanzie a favore della Cooperativa debitrice, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di merito ha desunto dal fatto che il sequestro conservativo in danno della Cooperativa garantita aveva prodotto effetto in rapporti a beni di questa del valore di sole L. 23.428.400, la certezza che il finanziamento per L. 960.000.000 non era stato assistito da idonea garanzia principale, la quale era per il legislatore presupposto essenziale perchè potesse produrre effetto quella sussidiaria a base della richiesta di pagamento della Sedicibanca al Ministero.

Ad avviso della ricorrente, la Corte d’appello ha erroneamente letto la L. n. 302 del 1989, art. 10 escludendo la copertura delle perdite, nel caso di "credito peschereccio", non assistito "da privilegio, o garanzia reale o altra garanzia ritenuta idonea".

La lettera della norma comporta che la fattispecie astratta di cui alla norma prevede ipotesi di garanzie principali alternative, per cui era sufficiente che il finanziamento fosse stato coperto da privilegio generale ex lege su tutto il patrimonio della Cooperativa, per rendere operativa la garanzia a carico del Ministero, tenuto a restituire il finanziamento, in luogo della debitrice finanziata per la sua attività.

Il credito era garantito, ai sensi della L. 28 agosto 1989, n. 302, art. 4 poi abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, da una c.d.

cambiale pesca del 5 dicembre 1990, scaduta il 5 giugno 1992 dopo diciotto mesi, avallata da alcuni degli amministratori e soci della cooperativa debitrice.

Lo stesso D.M. 15 gennaio 1991, art. 2 conferma che, per le operazioni di finanziamento, l’intervento pubblico è previsto dopo l’escussione coattiva della garanzia rappresentata, nel caso di specie, dal privilegio legale di cui alla L. n. 302 del 1989, art. 4, comma 4.

Trattandosi di prestito a breve, secondo la ricorrente, non si imponevano garanzie reali immobiliari e, comunque, nel caso, si è preteso l’avallo di amministratori e soci della cooperativa, i cui bilanci facevano prevedere notevoli entrate per la acquisizione e commercializzazione dei prodotti ittici, con rilevanza certa del privilegio legale sui prodotti della cooperativa finanziata, costituente garanzia principale unita a quelle personali cambiarie di cui sopra.

Dato lo scopo della legge di favorire l’attività della pesca e la imprevedibilità del crollo delle vendite delle vongole italiane a favore di quelle spagnole, la cooperativa era stata costretta a sottoutilizzare il suo stabilimento per la lavorazione delle vongole, conservando il personale esistente e rimanendo quindi inadempiente all’obbligo di restituzione del prestito ricevuto. Fallita, dopo il sequestro ottenuto dalla banca, la Cooperativa stessa ed escussi inutilmente gli avallanti, ad avviso della ricorrente, la garanzia statale doveva divenire operativa, ai sensi dell’art. 10, comma 4 anche "in pendenza di altre procedure esecutive intraprese da aziende ed istituti di credito eroganti su altri beni eventualmente posseduti".

La banca erogatrice del credito ha dato prova della garanzia costituita dal privilegio legale su prodotti e derrate e dagli avalli di amministratori e soci, e il Ministero non ha contestato neppure l’acquisizione di tale privilegio da esso riconosciuto; in tale contesto, per la erronea interpretazione della legge e con motivazione contraddittoria sulla acquisizione di garanzie che si sono prima riconosciute esistenti e poi ritenute mancanti o incongrue, si è erroneamente respinta la domanda di pagamento di Sedicibanca s.p.a..

L’impegno degli amministratori e soci della Cooperativa con l’avallo della c.d. cambiale pesca prova che anche costoro erano certi della capienza del privilegio legale della debitrice, spettando alla banca finanziatrice di individuare le congrue garanzie cui ancorare, in via principale, l’adempimento del proprio credito, per rendere operativa la garanzia sussidiaria resa pubblica dal trasferimento del debito al controricorrente. Il quesito di diritto sulla violazione della L. n. 302 del 1989, art. 10, comma 1, chiede a questa Corte di affermare la sufficienza del privilegio legale sui prodotti della Cooperativa debitrice, come idonea garanzia, denegata invece dalla Corte di merito che ha ritenuto il finanziamento operato dalla ricorrente "praticamente senza nessuna garanzia".

La sintesi finale del denunciato difetto motivazionale chiede di rilevare l’omesso esame in sede di merito della cambiale pesca e degli avalli dei soci e amministratori della cooperativa come ulteriori garanzie del finanziamento e di rilevare che l’esito insufficiente del sequestro derivava anche dall’essersi ignorato, che la misura di tale mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, doveva estendersi a tutte le attività della cooperativa e non limitarsi ai soli prodotti ittici e alle derrate rinvenute nella sua esecuzione.

Con il controricorso si deduce la infondatezza del ricorso in ordine alla denunciata violazione di legge, affermando che la sentenza di merito motiva sulla inadeguatezza delle garanzie principali del finanziamento, che giustifica il rigetto della domanda di pagamento.

2. Il ricorso è infondato.

La Corte d’appello ha accolto il motivo di gravame "concernente l’adeguatezza delle garanzie dell’operazione di finanziamento acquisite dall’istituto erogante" che poteva procedere ad erogare il mutuo accettando garanzie "di vario tipo" ma idonee ad assicurare la copertura del prestito ricevuto dalla cooperativa, data la natura solo sussidiaria della garanzia pubblica istituita dalla L. n. 302 del 1989, art. 10 e a base della presente azione di pagamento.

Rileva la sentenza impugnata la esistenza di un privilegio gravante su alcuni beni della cooperativa (prodotti ittici e derrate), del tutto insufficiente a soddisfare il credito, essendosi dal suo esercizio ricavata la somma di L. 240.000 a fronte di un finanziamento di oltre novecento milioni.

La L. n. 302 del 1989, art. 10 prevede (comma 3) una garanzia sussidiaria pubblica dei finanziamenti che diviene operante (comma 4), solo "dopo l’esperimento delle procedure di riscossione coattiva sulle cose gravate da privilegio e sui beni costituiti in garanzia", così precisando il senso e la portata del comma 1 della stessa norma sulla condizione indispensabile per erogare il finanziamento, dell’esistenza di idonee garanzie per il rimborso del credito.

La L. n. 302 del 1989, art. 10, comma 1 infatti, garantisce in via sussidiaria "la copertura delle perdite che le aziende e gli istituti di credito esercenti il credito peschereccio dimostrino di aver subito", sempre che le operazioni di finanziamento siano state in via principale assistite "da privilegio o garanzia reale o da altra garanzia ritenuta idonea". Il richiamo della legge al "privilegio", in un contesto di "garanzie" principali fornite dal finanziato, anche a negare che si riferisca alla sola ipotesi di privilegio speciale, che si ritiene avere funzione di garanzia reale (così da Cass. 21 aprile 1969 n. 1264 a Cass. 5 gennaio 2012 n. 13), è comunque previsto sempre se lo stesso, generale o speciale che sia, possa costituire idoneo mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale generica in favore del creditore.

La previsione della garanzia sussidiaria di cui alla L. n. 302 del 1989, art. 10, comma 1 non può operare in caso di negligenza o omissioni della banca finanziatrice in ordine agli accertamenti che le incombevano sulla serietà e congruità delle garanzie o dei privilegi forniti da chi aveva domandato il finanziamento (Cass. 30 agosto 2011 n. 17774).

La sentenza, sul presupposto che il privilegio concesso non costituiva una garanzia reale, fornendo solo un mezzo di conservazione della garanzia generica certamente incapiente della Cooperativa finanziata, in mancanza di altre idonee garanzie al momento della erogazione del finanziamento, per la incongruità delle stesse, evidenziata dalla inutile escussione dei pochi beni disponibili della debitrice, ha correttamente ritenuto violato la L. n. 302 del 1989, art. 10, comma 1, per essersi concesso un mutuo, senza rilevare la mancanza di effettive garanzie e di mezzi patrimoniali da escutere, in rapporto alla natura privilegiata del credito, così denegando il rispetto, dall’istituto finanziatore, dell’onere di munirsi di garanzie congrue per il soddisfacimento del suo credito, per poi pretendere il pagamento, con fondi pubblici, di quanto da esso erogato senza la diligenza di cui all’art. 1710 c.c..

La mancanza di privilegi speciali e la incapienza di quello generale, emerse pure per effetto dell’inutile escussione dei pochi beni sequestrati, così come la assenza di ogni esecuzione in danno degli avallanti della cambiale pesca da parte della banca finanziatrice, hanno comportato che, a favore di questa ultima, non abbia potuto operare la garanzia sussidiaria di carattere pubblico prevista nella L. n. 302 del 1989 e a base della presente azione di pagamento.

Inammissibile è la denuncia del vizio di motivazione, in ordine alla esistenza di garanzie prima riconosciute e poi contraddittoriamente ritenute assenti, in quanto il problema affrontato nella pronuncia impugnata non è stato quello dell’esistenza o meno del privilegio o di altre garanzie, ma l’altro della loro originaria idoneità a garantire l’adempimento, in mancanza della quale il finanziamento non doveva essere concesso.

Il ricorso deve quindi rigettarsi perchè infondato e, per la soccombenza, la ricorrente dovrà corrispondere al resistente le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al Ministero controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

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