Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2011) 29-11-2011, n. 44120

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di I. G., F.I. e L.M.R. alle pene ritenute di giustizia per il reato di lesioni personali volontarie in danno di V.P.;

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gl’imputati sostenendo, con distinti ma sostanzialmente identici atti a propria firma, che essa sarebbe affetta da nullità in quanto redatta a mano, nella parte motivazionale, con grafia illeggibile.

Motivi della decisione

– che i ricorsi non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto, quand’anche volesse disattendersi il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui l’illeggibilità della sentenza redatta a mano non costituisce causa di nullità (in tal senso, fra le altre:

Cass. 4, 15 maggio 16 agosto 1990 n. 11483, Brkovic, RV 185104; Cass. 6, 18 gennaio – 11 febbraio 2001 n. 4041, Castorina, RV 219094), per seguire invece l’opposto indirizzo più recentemente espresso da Cass. 4, 9 marzo – 25 maggio 2005 n. 19825, Ouni, RV 231358, e da Cass. 1, 12 – 25 maggio2006 n. 18462, Riccardi, RV 234141, non potrebbe comunque ravvisarsi, nella specie, la denunciata causa di nullità, atteso che la sentenza impugnata, benchè redatta a mano con grafia tutt’altro che chiara, non può tuttavia dirsi assolutamente illeggibile, essendo stato, al contrario, possibile a questa stessa Corte di effettuarne, sia pure con qualche difficoltà, la lettura, come dimostrato dalla seguente trascrizione di uno dei più importanti passaggi della motivazione in essa contenuta: "Invero il supporto probatorio non consente visione diversa da quella ritenuta dal primo giudice, essendo essa costituita dalle riprese effettuate dalla telecamera installata nella zona del fatto e da essa si ricava la conferma del pugno inferto da I. al V., la reazione di questo, che cerca di sottrarsi alla presa di I., momentaneamente spinto verso la balaustra del camminamento, il contestuale assalto alle spalle della vittima di F. e R. (nei confronti di quest’ultimo si è proceduto separatamente perchè minore d’età), la partecipazione al fatto del L.M. che strattona per la maglia il V., la fuga di quest’ultimo che però viene raggiunto da C. (l’ultimo riconosciuto per il colore bianco della maglia e dal teste U.) e sottoposto a un nuovo pestaggio al quale partecipano tutti gli appellanti sferrando calci e strattonando il malcapitato che, infine, viene abbandonato dagli aggressori";

– che la ritenuta infondatezza dei ricorsi comporta, oltre alle conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., anche la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, e li condanna, altresì, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in Euro 1.500 per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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