Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-06-2012, n. 9955 Pagamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 15 gennaio 1996 il dott. J.G. citò in giudizio il dott. S.P. dinanzi al Tribunale di Terni. Sostenne di avere a suo tempo consegnato al convenuto la somma di complessive L. 360.000.000 perchè fosse conferita nella società Murri Medica s.r.l., costituita dai partecipanti alla Associazione professionale Studio Sanitario Murri, della quale egli era entrato a far parte, su sollecitazione dello stesso dott. S., in vista del successivo trasferimento delle attività di detta associazione nella costituenda società; e lamentò che il dott. S. si fosse impossessato del denaro ricevuto, anzichè versarlo nelle casse sociali.

Chiese pertanto che il convenuto fosse condannato a restituire la somma sopra indicata.

La domanda fu accolta dal tribunale, la cui decisione, impugnata dal dott. S., venne poi confermata dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza resa pubblica il 20 novembre 2009.

Detta corte osservò che il rapporto intercorso tra le parti era qualificabile come mandato ed esulava dalla previsione di una clausola compromissoria, invocata invece dall’appellante, applicabile solo alle controversie tra l’Associazione professionale Studio Sanitario Murri ed i suoi associati; che, contrariamente a quanto sostenuto sempre dall’appellante, questi aveva ricevuto il denaro consegnatogli dal dott. J. in veste di amministratore della ormai costituita Murri Medica s.r.l., onde nelle casse di tale società quel denaro avrebbe dovuto esser versato e non in quelle della sopra menzionata associazione; che, peraltro, non v’era prova neppure che il dott. S., sul conto corrente personale del quale il denaro era stato versato, avesse poi utilizzato la somma ricevuta in favore dell’anzidetta associazione, essendo generica ed ininfluente la deposizione testimoniale resa da un sottufficiale della Guardia di Finanza fatto escutere in primo grado dalla difesa del convenuto; che, per la stessa ragione, era irrilevante anche una ricognizione di debito a suo tempo sottoscritta dal dott. J. in favore della Associazione professionale Studio Sanitario Murri, in nome della quale, del resto, il dott. S. non avrebbe avuto più alcun titolo per ricevere del denaro; che neppure poteva assumere rilievo nella presente causa la circostanza che il versamento effettuato dal dott. J. non figurasse nel bilancio della Murri Medica s.r.l., approvato dal consiglio di amministrazione, non essendovi prova che lo stesso dott. J. avesse assunto la carica di consigliere di amministrazione della società ed avesse perciò collaborato alla redazione di quel bilancio.

Per la cassazione di tale sentenza il dott. S. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, illustrati con successiva memoria.

Il dott. J. si è difeso con controricorso.

Motivi della decisione

1. Per ragioni di ordine logico occorre anzitutto esaminare il secondo motivo del ricorso, col quale si lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. al fine di sostenere che il tribunale e la corte d’appello non avrebbero potuto conoscere della lite, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo dell’Associazione professionale Studio Sanitario Murri, non correttamente interpretata dai giudici di merito.

Il ricorrente non censura però adeguatamente la statuizione con cui la corte territoriale ha disatteso l’eccezione in tal senso già proposta nel giudizio di secondo grado, e cioè che la controversia non ha ad oggetto una lite insorta tra l’associazione ed uno degli associati, bensì l’attuazione di un rapporto obbligatorio instauratosi a latere tra due degli associati stessi.

Nel ricorso si insiste nella tesi secondo la quale la consegna del denaro di cui trattasi dal dott. J. al dott. S. avrebbe radice nel rapporto associativo, piuttosto che nel successivo rapporto societario, ma questo non tocca il fatto che la controversia non coinvolge l’associazione, quale soggetto di diritto distinto dai suoi membri, e tanto basta ad escludere l’applicabilità di una clausola compromissoria che, per come lo stesso ricorrente la riporta, riguardava invece solo le liti tra la medesima associazione e gli associati.

2. Col primo motivo il ricorrente imputa alla corte d’appello di aver violato gli artt. 1988, 2697 e 2727 c.c., perchè non sarebbe stato dato il dovuto peso alla dichiarazione del 14 ottobre 1992, prodotta in causa, con cui il dott. J. si era riconosciuto debitore dell’Associazione professionale Studio Sanitario Murri dell’importo di L. 360.000.000, corrispondente a quello successivamente versato nelle mani dell’odierno ricorrente. Secondo quest’ultimo, in presenza del predetto documento, si sarebbe dovuto senz’altro presumere che il versamento di cui si tratta era stato effettuato dal dott. J. per acquisire la partecipazione nell’associazione, e solo attraverso di questa per divenire poi socio della Murri Medica s.r.l. Il che condurrebbe ad escludere ogni pretesa responsabilità del ricorrente per il mancato trasferimento alle casse sociali di quest’ultima società della somma ricevuta ed utilizzata per estinguere debiti dell’associazione.

La censura, nei termini in cui è formulata, non appare nè persuasiva nè concludente.

Anche se si vuoi prescindere, infatti, dal rilievo del controricorrente, secondo il quale nel documento sopra ricordato il nome dell’Associazione Studio Sanitario Murri era stato cancellato, resta decisivo il fatto che – come accertato dalla corte di merito – non v’è prova che la somma cui il riconoscimento di debito si riferisce sia stata utilizzata neppure in favore della predetta associazione. La presunzione di debito su cui il ricorrente fa leva, pertanto, non basta a sorreggere la sua doglianza: perchè, anche ammesso che il dott. J. si fosse impegnato davvero a versare la somma di cui sopra all’associazione professionale, resta che l’importo di denaro da lui consegnato nelle mani del dott. S. fu da quest’ultimo trasferito su un conto corrente bancario a sè intestato, senza che vi sia prova di un successivo utilizzo conforme allo scopo della consegna; ed è su questa circostanza che la corte territoriale ha fondato la condanna alla restituzione.

3. La violazione dell’art. 1188 c.c. forma oggetto del terzo motivo di ricorso, col quale si sostiene l’irrilevanza del fatto che la somma versata dal dott. J. sia stata a suo tempo ricevuta dal dott. S. in veste di amministratore della Murri Medica s.r.l., volta che quella somma sarebbe stata poi utilizzata a beneficio dell’effettivo creditore, ossia della più volte menzionata Associazione professionale Studio Sanitario Murri.

Neppure tale motivo è però accoglibile, per la decisiva ed assorbente ragione che, come già sopra ricordato, la corte di merito ha invece escluso sia stata raggiunta la prova dell’utilizzo della somma di cui si discute a beneficio della citata associazione professionale. Ed è appena il caso di aggiungere che la pretesa del ricorrente, il quale vorrebbe ricavare detta prova da una deposizione testimoniale, considerata dalla corte d’appello irrilevante per la sua genericità, urta contro i limiti del giudizio di legittimità, al quale è estraneo l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.

4. L’ultimo motivo di ricorso s’incentra su pretesi vizi di motivazione dell’impugnata sentenza (oltre a richiamare nuovamente il disposto del citato art. 1188 c.c.).

Il ricorrente rivisita l’intera vicenda, riesponendo la propria ricostruzione dei fatti, e lamenta che la corte d’appello non abbia tenuto adeguato conto della documentazione prodotta, che convaliderebbe ampiamente sul piano logico quella ricostruzione.

Neanche questa censura coglie nel segno.

Escluso, ovviamente, che questa corte possa sostituire la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella operata dal giudice di merito, e fermo il principio per il quale compete esclusivamente a quest’ultimo individuare e selezionare i dati processuali rilevanti ai fini della formulazione di tale giudizio, si deve osservare che, in difetto di una completa ricostruzione contabile dell’intera vicenda, il fatto che il dott. S. abbia eseguito pagamenti dei debiti della più volte menzionata associazione professionale attingendo al proprio personale conto corrente non è idoneo a dimostrare, sul piano logico, nè che la somma di denaro affidatagli dal dott. J. fosse destinata a quello scopo nè che sia stata poi in concreto anch’essa utilizzata a beneficio dell’associazione.

Anche la pretesa partecipazione del medesimo dott. J. al consiglio di amministrazione della poi costituta Murri Medica s.r.l.

– partecipazione peraltro contestata dall’interessato e negata dalla corte d’appello – ove pure risultasse invece provata non assumerebbe certo carattere decisivo, ai fini della presente vertenza, perchè l’eventuale assenso prestato dal medesimo dott. J. alla redazione di un bilancio sociale in cui il versamento della somma affidata al dott. S. non era riportato varrebbe solo a dimostrare che a quella data il relativo importo non era pervenuto nelle casse sociali (ciò che è pacifico in causa), ma non che vi fosse stata acquiescenza per una sua utilizzazione in favore del preesistente studio professionale, nè tanto meno che tale diversa utilizzazione abbia effettivamente avuto luogo.

5. Al rigetto del ricorso, per le ragioni sopra succintamente esposte, fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per onorari e 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012
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