Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 29-11-2011, n. 44116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata P.A. veniva assolto per non aver commesso il fatto dall’imputazione dei reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., contestati come commessi in Cagliari il 7.1.2005 colpendo M.S. con pugni e schiaffi, cagionandogli ecchimosi al mento e tumefazione al labbro e rivolgendogli l’espressione "e dici qualcosa a mia figlia ti stacco la testa dal collo".

La decisione era assunta in base alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa ed alla mancanza di riscontri alla stessa.

Il ricorrente deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione nel giudizio di inattendibilità del P. e nell’omessa valutazione del riscontro proveniente dal certificato medico e dalle dichiarazioni della madre della persona offesa B.S..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata si soffermava pressochè esclusivamente sul tema dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa, esclusa in base all’atteggiamento processuale della stessa ed a ritenuti profili di inverosimiglianza del suo racconto; ed in tal modo trascurava sostanzialmente di valutare il riscontro offerto a tali dichiarazioni dalla constatazione di ecchimosi al mento e tumefazioni al labbro inferiore del M., di cui al certificato medico, e da quanto riferito dalla teste B. sull’osservazione di detti esiti lesivi, con riferimento alla prova del l’oggetti va esistenza delle lesioni denunciate ed a quanto da ciò desumibile nella prospettiva della conferma della credibilità del racconto del M.. Sul punto, invero, la sentenza oggetto del ricorso si limitava ad evidenziare la limitata prognosi contenuta nel certificato, manifestamente irrilevante rispetto al tema dell’accertamento delle lesioni, e ad attribuire erroneamente natura indiretta alle dichiarazioni della B., viceversa direttamente rappresentative della presenza delle lesioni stesse.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Cagliari per nuovo esame rispetto alle segnalate carenze motivazionali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Cagliari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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