Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 29-11-2011, n. 44115

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.K. ricorre avverso la sentenza 24.5.10 della Corte di appello di Torino che ha confermato quella in data 11.11.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, in concorso di attenuanti generiche equivalenti all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11-bis c.p., alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p..

Deduce il ricorrente violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per essere stata la responsabilità dell’imputato ritenuta in assenza di una identificazione documentale, circostanza che non consentiva di ritenere che questi avesse sempre mentito per il fatto di aver in precedenza dichiarato, in plurime occasioni, generalità differenti.

La pluralità di attestazioni differenti, in assenza di elementi probatori diversi dalle dichiarazioni dell’imputato non poteva far ritenere configurabile il reato di cui all’art. 495 c.p., con riferimento – come nella specie – all’ultima di esse, inaccettabile essendo il salto logico per cui la circostanza che l’imputato avesse mentito almeno in una occasione connotava, per ciò solo, di falsità tutte le dichiarazioni dallo stesso rese, anche quella resa in occasione dell’ultimo controllo. Con il secondo motivo si chiede la disapplicazione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 1-bis in ragione della illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 9.6.10 della Corte costituzionale. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato.

Le argomentazioni poste a base della richiesta assolutoria sono state infatti confutate compiutamente e correttamente dai giudici territoriali i quali hanno evidenziato, come – in adesione ? all’insegnamento più rigoroso di questa Corte – il reato di cui all’art. 495 c.p. risulti integrato allorchè il soggetto fornisca, in plurime occasioni di controllo di polizia, generalità sempre differenti tra loro.

In tema di prova, infatti, un fatto costituente reato non può ritenersi insussistente allorchè, benchè sia incerta la data della sua commissione, ne sia però sicura ed indiscussa – come nella specie – la sua perpetrazione, dal momento che il tempus commissi delicti, una volta che sia certa la consumazione del reato, può rilevare solo ai fini della prescrizione dello stesso (Cass., sez. 5, 1 febbraio 2000, n. 1074; Sez. 5, 28 novembre 2000, n. 12195).

La pluralità delle dichiarazioni rese nel tempo dall’imputato sull’identità personale e sulla attuale assenza di alcun elemento per individuarne le esatte generalità, non certo illogicamente conduce infatti alla inveridicità anche delle dichiarazioni da ultimo fomite, sia perchè ciò è rispondente a massima plausibile di comune esperienza, sia perchè il contesto soggettivo e storico imponeva al ricorrente quanto meno un onere di specifica allegazione idonea a superare l’efficacia probatoria delle constatate precedenti condotte ed a comprovare la veridicità di quanto affermato (v.

Cass., sez. 6, 11 marzo 2009, n. 12162).

Va invece accolto il secondo motivo di ricorso, in quanto la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 61 n. 11-bis c.p., di cui alla sentenza 9 giugno 2010 della Corte costituzionale, comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuova determinazione della pena conseguente alla disapplicazione della norma ritenuta incostituzionale e conseguente diversa efficacia, ai fini del trattamento sanzionatorio, delle riconosciute attenuanti generiche.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 11-bis, che elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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