Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-06-2012, n. 9945 Dichiarazione di adottabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.F.P. e Z.D. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore D.F.S. resa dal Tribunale per i minorenni di Palermo con sentenza del 22 aprile – 14 maggio 2009. I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 17.

2. Si è costituito il curatore speciale della minore A.C. M. chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma definitiva del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Motivi della decisione

3. I ricorrenti ritengono che la decisione della Corte di appello sia in contrasto con la ratio della L. n. 184 del 1983 e in particolare dell’art. 1 che attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della famiglia di origine un carattere prioritario. Tale valorizzazione del legame naturale rende necessario, secondo i ricorrenti, un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del minore che la Corte di appello non ha usato. In particolare ritengono i ricorrenti che siffatta valutazione non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori a cui non si accompagni l’ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato o possa provocare danni gravi e irreversibili all’equilibrata crescita.

4. Il ricorso è infondato perchè la Corte di appello ha tenuto conto dei positivi cambiamenti intervenuti nella situazione personale e familiare della D.F., ma ha anche ritenuto risolutivo quanto accertato dai consulenti sulla sua inadeguatezza a svolgere un ruolo genitoriale continuativo e capace di sostenere una crescita equilibrata e serena della minore. Tale valutazione, basata sulla prognosi negativa dei consulenti circa la possibilità di evoluzione della capacità genitoriale della D.F., in considerazione delle sue condizioni personali che richiedono un costante supporto esterno, ha indotto la Corte territoriale a ritenere che non può farsi affidamento sulla D.F. per fronteggiare, con la necessaria costanza, le esigenze di vita della piccola S., per cui il suo accudimento materiale e la sua educazione ricadrebbero su S. S. che non è neanche il padre naturale della bambina.

5. La Corte d’appello ha espresso un giudizio negativo sulle garanzie di equilibrio e di stabilità della D.F. e del suo rapporto con lo S.. Conseguentemente ha ritenuto non corrispondente all’interesse della minore essere affidata alla madre. Di fronte a queste pregnanti e sofferte considerazioni della Corte di appello, argomentatamente fondate sulla condizione estremamente difficile della D.F. – che la stessa difesa dei ricorrenti correttamente riconosce – le censure mosse alla sentenza sotto il profilo della dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 17 appaiono in realtà intese a provocare un riesame nel merito della decisione precluso in questa sede.

6. Sussistono giusti motivi, con riferimento alla situazione personale, economica e affettiva della D.F. per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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