Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-10-2011) 29-11-2011, n. 44113

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Sulmona dichiarava non doversi procedere nei confronti di R.P. in ordine all’imputazione di lesioni personali in danno di D.C. per essere il reato, contestato come commesso in (OMISSIS), estinto per tacita remissione di querela, ravvisata nella mancata comparizione della parte offesa alla prima udienza del 24.11.2009 e, nonostante la notifica alla stessa del verbale di rinvio contenente avviso che l’ulteriore assenza sarebbe stata qualificata nei termini di cui sopra, anche alla successiva udienza del 13.4.2009.

Il Procuratore Generale ricorrente deduce violazione di legge nel riconoscimento della causa estintiva del reato, osservando che quest’ultima presuppone un comportamento inequivocabilmente incompatibile con l’istanza punitiva e non può essere individuata nella mancata comparizione in giudizio del querelante pur se qualificata come tale in una sollecitazione a comparire, trattandosi di condotta che può derivare da cause indipendenti dalla volontà della persona offesa o da valutazioni diverse da quelle remissorie.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha in effetti affermato (Sez. U, n. 46088 del 30.10.2008, imp. Viele, Rv. 241357) il principio dell’irrilevanza della mancata comparizione del querelante, pur laddove la stessa sia preceduta dalla notificazione di un avviso che la qualifichi come tacita rimessione della querela, ai fini della configurabilità di siffatta causa estintiva del reato. La circostanza invero, in quanto comportamento omissivo di natura endoprocessuale della parte, non costituisce quello che l’art. 152 c.p.p., comma 2, definisce espressamente come un fatto, e quindi come la manifestazione di un’attività esterna al processo, incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione del querelato; nè tale deficienza naturalistica del comportamento in esame, rispetto alle condizioni poste dalla legge, può essere superata da una qualificazione in sede giudiziaria, non rispondente ad alcuna norma che assimili la mancata comparizione alla remissione tacita della querela.

Evidentemente inconferente è l’ulteriore rilievo della sentenza impugnata in merito all’impossibilità di provare la colpevolezza dell’imputato sulla base delle dichiarazioni di un soggetto volontariamente sottrattosi all’esame dibattimentale, questione che, come osservato dal ricorrente, attiene alla diversa posizione del soggetto passivo quale testimone.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Sulmona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Sulmona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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