Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-10-2011) 29-11-2011, n. 44089 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale del riesame di Roma con l’ordinanza in epigrafe rigettò l’appello proposto da K.R.M. avverso l’ordinanza emessa dalla corte d’appello di Roma in data 30.9.2010, che aveva rigettato l’istanza di dissequestro di un bene immobile di proprietà della ricorrente, sottoposto con decreto del Gip di Tivoli a sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione al reato di lottizzazione abusiva. Osservò il tribunale del riesame che l’appellante non aveva ottemperato ai doveri di informazione e di conoscenza che le incombevano al momento dell’acquisto dell’immobile e che comunque la sua buona fede non appariva evidente.

La K.R. propone ricorso per cassazione deducendo motivazione apparente, manifestamente illogica, travisamento dei fatti e violazione di legge.

Osserva che l’ordinanza impugnata si riferisce ad una vicenda del tutto diversa da quella oggetto del presente procedimento ed afferma che la richiedente aveva omesso di verificare i profili di illegittimità descritti in premessa, ossia a profili estranei al giudizio, omettendo peraltro di esaminare gli specifici elementi che la difesa aveva offerto sulla presenza della buona fede.

Rileva poi che non si può pretendere dal singolo privato acquirente di sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi, che anzi sono idonei a legittimare nel cittadino in adeguato affidamento e rispetto.

Lamenta che i pretesi profili di illegittimità descritti nella ordinanza impugnata sono assolutamente diversi dalla realtà dei fatti per cui si procede, i quali evidenziano una vicenda ben più articolata e complessa, in cui il consulente ha esaminato documenti ed effettuato accertamenti che la ricorrente non avrebbe mai potuto fare. In ogni caso la motivazione dell’ordinanza è mancante perchè non sono indicati gli atti e le circostanze che il terzo aveva il dovere di verificare e le attività di indagine che doveva compiere.

Nè è rilevante la sanatoria di cui si fa cenno nell’atto di acquisto perchè la sanatoria non può influire su una eventuale lottizzazione abusiva. Manca poi ogni valutazione e motivazione sugli elementi offerti dalla difesa per dimostrare la piena buona fede.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato perchè effettivamente la motivazione della sentenza impugnata è mancante o meramente apparente.

Come esattamente rilevato dalla difesa, invero, nella ordinanza impugnata in realtà si ricostruisce e si fa riferimento non alla vicenda oggetto del presente procedimento, bensì ad altra vicenda, sempre inerente ad un caso di lottizzazione abusiva, ma assolutamente diversa in fatto ed in diritto. In particolare, si citano e si recuperano interi brani di una consulenza diversa e redatta da soggetti diversi rispetto a quella acquisita nel presente procedimento, nella quale, ad esempio, si fa riferimento ad indagini del pubblico ministero di Velletri e non di quello di Tivoli; a terreni siti nel comune di Nettuno e non in quello di Mentana; si cita un piano di lottizzazione denominato Eschieto che non ha niente a che vedere con il presente giudizio.

Questi erronei riferimenti determinano la carenza di motivazione della ordinanza impugnata, dal momento che questa ha ritenuto di escludere la buona fede della ricorrente per la ragione che la stessa non avrebbe ottemperato agli specifici doveri di informazione e conoscenza che le incombevano all’atto dell’acquisto dell’immobile, ed in particolare perchè non si sarebbe attivata "presso i competenti uffici della P.A., dove avrebbe potuto verificare l’esistenza dei vari profili di illegittimità descritti in premessa in relazione al territorio sul quale insisteva l’immobile". Si tratta, come è evidente, di una motivazione meramente apparente o di stile, perchè non vi alcun minimo riferimento agli specifici profili di illegittimità sui quali la ricorrente avrebbe colpevolmente omesso di informarsi, giacchè i profili "descritti in premessa" sono assolutamente diversi dalla realtà dei fatti: la situazione di fatto e di diritto descritta nel provvedimento impugnato è completamente diversa dal fatto storico per il quale è stato disposto il sequestro in questione.

La ricorrente ha invero eccepito che la consulenza effettuata nel presente processo ha evidenziato, rispetto a quella erroneamente riportata in motivazione, una vicenda diversa più complessa e giuridicamente articolata, in cui il consulente ha espresso il proprio giudizio tra l’altro: attraverso una valutazione di illegittimità di una concessione edilizia diversa da quella in base alla quale è stato edificato l’immobile in questione; acquisendo atti di diverse procedure amministrative; confrontando aerofotogrammetrie effettuate nel tempo; eseguendo specifici accertamenti tecnici e complesse valutazioni giuridiche.

Il tribunale del riesame, pertanto, affermando genericamente che la ricorrente non si sarebbe attività presso la P.A., ha totalmente omesso di indicare specificamente quali sarebbero i profili di illegittimità, ed in particolare gli atti e le circostanze che nel caso concreto il terzo aveva il dovere di verificare e quali le attività di indagine che avrebbe dovuto porre in essere sulla base di norme giuridiche, di prassi, o anche soltanto della normale diligenza richiesta ad un acquirente di un bene immobile.

L’ordinanza impugnata, poi, sembra individuare un profilo di colpa della ricorrente anche nel fatto che nell’atto di compravendita la stessa avrebbe accettato il rischio di un eventuale esito negativo delle procedure di sanatoria in itinere afferenti al bene da acquistare. Anche sotto questo profilo, però, la motivazione è meramente apparente e sostanzialmente mancante, non essendo stato assolutamente spiegato perchè la sanatoria cui si fa riferimento potrebbe fornire una qualche indicazione utile per stabilire la eventuale buona o malafede in ordine al reato di lottizzazione abusiva. E’ invero evidente che una sanatoria non può influire su una eventuale lottizzazione abusiva, sia perchè oggetto di sanatoria possono essere semmai soltanto ipotesi di costruzioni abusive, sia perchè le procedure di sanatoria afferiscono a problemi tecnici e giuridici completamente diversi da quelli legati alle ipotesi di lottizzazione abusiva.

Va infine rilevato che il vizio di totale mancanza di motivazione si manifesta anche per la circostanza che nella ordinanza impugnata difetta qualsiasi valutazione e motivazione in ordine agli specifici elementi (puntualmente ricordati nel ricorso) che la difesa aveva prospettato per sostenere la presenza di una manifesta buona fede della ricorrente.

L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per mancanza di motivazione con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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